IDD, UNA DIRETTIVA MINIMA MA NECESSARIA

Si ampliano i poteri della vigilanza, mentre l’intermediazione diventa distribuzione. L’analisi della nuova normativa, secondo l’avvocato dello studio legale Dla Piper, Chiara Cimarelli

IDD, UNA DIRETTIVA MINIMA MA NECESSARIA
👤Autore: Fabrizio Aurilia Review numero: 39 Pagina: 34
Nonostante manchi ancora molto tempo al recepimento della nuova direttiva europea sulla distribuzione assicurativa (Idd) e alcune cose potranno ancora cambiare da qui al 2018, il settore assicurativo è già chiamato a confrontarsi con le novità che lo attendono. 

In realtà, la direttiva è definita di minima armonizzazione, vale a dire che gli Stati membri dell’Unione Europea possono applicarla così com’è, oppure pensare a criteri di applicazione anche più rigorosi.  
Al convegno sulla distribuzione assicurativa, l’avvocato dello studio legale Dla Piper, Chiara Cimarelli, ne ha analizzato i risvolti più interessanti, partendo dall’intenzione principale del legislatore comunitario: ossia che alla clientela assicurativa sia fornito un livello di tutela minimo, a prescindere dal canale distributivo. 
Era necessaria quindi un’armonizzazione in molti aspetti della distribuzione assicurativa, in primis quelli che regolano l’accesso al mercato. Ed è molto importante anche il cambio lessicale: “il legislatore – spiega Cimarelli – non parla più di intermediazione, ma di distribuzione, proprio perché non sono più solo gli intermediari tradizionali a proporre prodotti. A livello comunitario, si è avvertita la necessità di dare regole comuni a tutti coloro che si trovano a distribuire, presentare e offrire prodotti assicurativi, sia stand alone sia ancillari ad altri contratti o servizi”.

Cosa cambia, quindi, per gli intermediari classici? “Non molto – argomenta Cimarelli – perché il livello dell’accuratezza della legislazione italiana, sotto il profilo degli obblighi informativi e delle regole di comportamento, è già molto sviluppato rispetto a quello che richiede Idd”. 

Uno degli aspetti più innovativi della direttiva riguarda il potere di controllo più pervasivo delle autorità di vigilanza. In particolare, l’articolo 7 impone una nuova ripartizione di competenze tra lo Stato d’origine e lo Stato membro ospitante dell’intermediario assicurativo. “Se l’Autorità dello Stato ospitante – precisa Cimarelli – ritiene che l’attività di distribuzione avvenga prevalentemente nel proprio Paese, può avocare a sé alcuni presidi di controllo dello Stato d’origine. Inoltre, lo Stato membro ospitante può impedire l’esercizio dell’attività assicurativa qualora ritenga che l’attività di distribuzione sia svolta nel proprio Paese solo per eludere le norme dello Stato d’origine”.

Tuttavia, ancora molto potrà cambiare. Per esempio, per quanto riguarda la normativa sui prodotti a contenuto finanziario, la direttiva risentirà della regolamentazione sui Priips che non è stata ancora implementata; mentre la stessa Commissione europea si riserva il potere di adottare degli atti delegati sulle materie che riguardano il governo di prodotto, i conflitti di interesse e l’informativa al cliente. 

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