UN FOCUS SULLE COLLABORAZIONI ORIZZONTALI
Le novità apportate da Ivass lo scorso 4 agosto in materia di rapporti tra intermediari richiedono un approfondimento, in particolare per le modifiche all’articolo 42 del Regolamento 40/2018 alla luce del Provvedimento 97/2020
21/10/2020
Le collaborazioni orizzontali tra intermediari assicurativi, introdotte dall’articolo 22, comma 10, dl 179/2012 (decreto Cresci Italia 2.0) hanno sempre rappresentato una materia di grande interesse per il mercato assicurativo, considerato che sono state ampiamente utilizzate dagli operatori del settore, per superare la rigidità della suddivisione in distinte sezioni del Registro degli intermediari e favorire lo scambio dei mandati e degli incarichi distributivi, come peraltro auspicato dagli estensori del decreto Cresci Italia 2.0.
Come noto, pur ritenute, di fatto, in parte ammissibili precedentemente all’emanazione del Cresci Italia 2.0 (si ricordano i cosiddetti accordi trilateri gestiti dalle imprese di assicurazione, cfr. sezione 6 delle Faq di Isvap al Regolamento 5/2006), le collaborazioni orizzontali sono state disciplinate dall’Ivass in via regolamentare solo con l’introduzione, a partire dal 1° ottobre 2018, dell’articolo 42 del Regolamento 40/2018, che prevede tra gli altri: l’obbligo di formalizzare l’accordo per iscritto, obblighi di informativa nei confronti del cliente circa l’esistenza dell’accordo e le remunerazioni percepite dall’intermediario che entra in contatto con il cliente (il proponente), nonché il divieto organizzare la formazione e l’aggiornamento professionale per i dipendenti e/o collaboratori dell’intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di collaborazione orizzontale.
In aggiunta a quanto appena rilevato, rimane peraltro ancora aperta la questione relativa ai cosiddetti broker ratificati, di cui al comma 7 dell’articolo 42 del Regolamento Ivass n. 40/2018, ovvero quei broker che, nell’ambito di un accordo con un soggetto iscritto in sezione A del Registro, abbiano ricevuto l’autorizzazione all’incasso dei premi dall’impresa di assicurazione. Tali rapporti, per espressa previsione di Ivass, non ricadono nell’ambito delle collaborazioni orizzontali, non applicandosi quindi (in forza della vigente regolamentazione) la relativa disciplina, con i conseguenti dubbi sull’applicazione di una disciplina ad hoc.
LA QUESTIONE DEL RAPPORTO TRILATERO
Nonostante la novità della previsione dell’articolo 42 del Regolamento 40/2018, in sede di pubblica consultazione al predetto regolamento, i soggetti interessati non hanno inteso ulteriormente specificare o approfondire gli aspetti ritenuti, probabilmente, più spinosi (obblighi informativi e accordo tra intermediari), concentrandosi più che altro sulla precisazione delle caratteristiche dei soggetti che possono instaurare rapporti di collaborazione orizzontale.
Lo stesso Ivass non è mai intervenuto organicamente in merito, se non, incidentalmente, riportando nella Relazione di vigilanza del 2018 un chiarimento fornito in sede di interpello. Nello specifico, l’Istituto si è pronunciato in merito a un rapporto di collaborazione trilatero lungo, ovvero un rapporto di collaborazione orizzontale, con tre intermediari coinvolti, nel quale uno degli intermediari non ha rapporto diretto né con la compagnia mandante né con il cliente.
Sul punto, Ivass ha fornito un’interpretazione restrittiva dell’articolo 22, comma 10 del dl 179/2012, che sembrerebbe ammettere esclusivamente rapporti reciproci tra due soli intermediari (intermediario proponente e intermediario emittente) non potendosi riferire a rapporti di carattere trilatero e a catene distributive lunghe. Secondo Ivass, l’intermediario mediano, limitandosi a far da tramite tra gli altri due intermediari, “non svolgerebbe in concreto alcuna reale attività di intermediazione, non avendo rapporti né con il cliente né con l’impresa emittente”.
In tal senso i rapporti trilateri non sarebbero sostenibili per la difficoltà, da un lato, di spiegare al cliente nell’ambito dell’informativa contrattuale il funzionamento della filiera distributiva e, dall’altro, di gestire correttamente i reclami e i profili di responsabilità tra gli intermediari coinvolti. Problematiche, invero, secondo parte del mercato, di certo superabili grazie a una corretta ed efficace gestione della compliance del modello distributivo adottato.
NUOVI OBBLIGHI PER LE COLLABORAZIONI ORIZZONTALI
Ciò detto, veniamo ora alla parte di novità più recenti.
Il Provvedimento Ivass n. 97 del 4 agosto 2020, che ha ampiamente modificato il citato articolo 42, introdurrà – a partire dal 31 marzo 2021, data di entrata in vigore dell’intero Provvedimento – degli obblighi aggiuntivi in capo agli intermediari legati in un rapporto di collaborazione orizzontale; novità che suscitano, è bene dirlo, necessarie attenzioni sotto il profilo operativo e applicativo per tutti gli intermediari coinvolti.
In particolare, il Provvedimento n. 97/2020, modificando il comma 4 dell’articolo 42 del Regolamento 40/2018, introduce dei nuovi vincoli sul contenuto degli accordi sottoscritti fra gli intermediari che intendono instaurare una collaborazione orizzontale.
Nello specifico, gli intermediari devono assicurare:
- che le informazioni relative a tutte le remunerazioni siano trasmesse al cliente; non solo, quindi, i compensi percepiti dall’intermediario proponente, bensì l’intero flusso commissionale relativo a tutti i soggetti coinvolti nella collaborazione orizzontale;
- che le informazioni relative a costi e agli oneri connessi all’attività di distribuzione siano comunicate alle imprese cosicché queste possano redigere il documento unico di rendicontazione (che sostituirà l’estratto conto annuale);
- il rispetto delle previsioni in materia di governo e controllo del prodotto (Pog) e, nello specifico, il rispetto del target market effettivo e del target market effettivo negativo (processo non sempre immediato in caso di accordi di collaborazione orizzontale, in assenza di flussi strutturati tra intermediari);
- il corretto adempimento degli obblighi di informativa precontrattuale previsti nel contesto dei nuovi Allegati 4 e 4-bis.
Tali modifiche risultano certamente coerenti con la ratio dell’intervento regolamentare dell’Autorità in quanto paiono, anche, individuare degli elementi necessari al fine di garantire una piena conformità degli accordi di collaborazione orizzontale tra intermediari rispetto al quadro regolamentare di prossima applicazione.
MAGGIOR TUTELA MA UN ONERE IN PIÙ
Molto probabilmente, la spinta di Ivass verso una più stringente regolazione di rapporti di collaborazione orizzontale è dettata dalla necessità di attribuire maggiore certezza e coerenza agli adempimenti in capo alle imprese e a tutti gli intermediari coinvolti nella catena distributiva per quanto concerne il rispetto di requisiti Pog e, nel caso specifico, la linearità degli adempimenti e dei flussi informativi in capo a ciascun intermediario coinvolto nel rapporto di collaborazione orizzontale.
In questo senso, si muovono le previsioni del Regolamento 45/2020, pubblicato da Ivass lo stesso giorno del Provvedimento 97/2020, che disciplina nel dettaglio i meccanismi distribuzione e monitoraggio dei prodotti assicurativi in ambito Pog sia lato produttore (impresa di assicurazione) sia lato distributore.
Lo stesso Ivass chiarisce, inoltre, come le integrazioni all’articolo 42 del Regolamento 40/2018 e, in senso più ampio, le novità regolamentari dello scorso agosto, sono tese ad assicurare la conclusione di accordi di collaborazione orizzontale rispettosi della corretta informativa e tutela del consumatore, in senso più rigoroso rispetto a quanto previsto dal decreto Cresci Italia 2.0 e dall’attuale Regolamento 40/2018, agevolando altresì un’efficace azione di vigilanza.
In termini più generali, la conformità a tali previsioni regolamentari comporta certamente un onere importante – di compliance normativa – in capo agli intermediari, in particolar modo, per quelli meno strutturati.
UN POTENZIALE CONTRASTO TRA REGOLAMENTO E CRESCI ITALIA
Altra novità di impatto riguarda quanto previsto dal nuovo comma 4-bis dell’articolo 42 del Regolamento Ivass 40/2018, che introduce l’obbligo per gli intermediari di comunicare la sottoscrizione di accordi di collaborazione orizzontale alle rispettive imprese mandanti. Per quanto tale disposizione, come illustrato dalla stessa Autorità, intenda favorire una maggiore interazione nei confronti delle imprese di assicurazione, agevolandone l’adempimento degli obblighi di rendicontazione nei confronti dei clienti, nonché in materia di requisiti di governo e controllo di prodotti assicurativi, alcuni primi commenti indicano anche un potenziale contrasto di tale disposizione con la ratio e le finalità del decreto Cresci Italia 2.0, che ha introdotto le forme di collaborazione orizzontale.
In questo contesto, giova ricordare che il decreto Cresci Italia 2.0. aveva l’obiettivo dichiarato di superare l’allora segmentazione del mercato assicurativo e, quindi, favorirne il grado di concorrenza e di libertà dei diversi operatori, nel rispetto delle esigenze di tutela dei consumatori.
In tal senso, l’articolo 22, comma 12 del decreto, che è norma di rango primario, vieta ogni patto tra impresa assicurativa e intermediario mandatario incompatibile all’instaurazione di forme di collaborazione reciproca tra intermediari, incentivando in questo modo la concorrenza.
Ne consegue che per le imprese assicurative e gli intermediari si presenta un nuovo profilo di autoregolamentazione e di coordinamento che potrebbe essere di non così semplice applicazione, nella divergenza tra le ragioni del Cresci Italia e l’applicazione in chiave di trasparenza e maggiori controlli della regolamentazione applicativa di cui al nuovo articolo 42 del Regolamento Ivass 40/18.
Pertanto anche nel campo della collaborazione tra intermediari i nuovi adempimenti nella distribuzione dei prodotti assicurativi e i relativi processi da applicare, costituiranno di certo un’importante sfida per gli intermediari, sia nell’interazione con il cliente, sia nel rapporto con le imprese.
In tale contesto un’attenta e preventiva regolamentazione dei flussi informativi tra gli intermediari che hanno in essere collaborazioni orizzontali e la previsione di apposite e specifiche clausole nei relativi accordi scritti, in applicazione dei principi di una corretta Pog dell’intermediario, potranno essere utili strumenti di compliance ed evitare contestazioni e dubbi ex post.
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