IL GREENWASHING NEL SETTORE FINANZIARIO E ASSICURATIVO
Eiopa, Eba ed Esma hanno recentemente pubblicato una serie di proposte per contrastare il fenomeno, nonostante abbiano dato atto alle autorità locali di aver già adottato misure significative rispetto a tale materia
18/09/2024
Il 31 maggio scorso, le autorità europee di vigilanza hanno pubblicato i loro report sul greenwashing nel settore finanziario, ribadendo in prima battuta il significato di questo concetto. Secondo Eiopa, Eba ed Esma (riunite nell’Esa), il greenwashing nel settore finanziario è una pratica in cui le dichiarazioni sulla sostenibilità non riflettono correttamente il profilo di un’entità o di un prodotto finanziario, fuorviando consumatori e investitori. Gli operatori devono fornire informazioni corrette e chiare. In questo contesto l’Esa, pur evidenziando come le autorità nazionali di vigilanza stiano già adottando misure contro il fenomeno, hanno proposto dei miglioramenti per il futuro.
Le proposte di Eiopa
In particolare, nel settore assicurativo e dei fondi pensione, al crescere della domanda di sostenibilità, Eiopa, nel documento Advice to the European Commission on greenwashing risks and the supervision of sustainable finance policies – Final report, ha proposto miglioramenti in chiave di supervisione per le relative dichiarazioni, puntando su: accuratezza e rappresentatività; supporto con fatti e processi chiari; accessibilità delle informazioni e aggiornamento tempestivo delle dichiarazioni.
Miglioramenti sono stati proposti anche in ambito normativo, laddove Eiopa ha suggerito di agire sulla regolamentazione esistente, anche alla luce delle risultanze di un sondaggio condotto sugli aspetti legati alla sostenibilità, che ha coinvolto 16 autorità nazionali di vigilanza e 99 provider (89 imprese di assicurazione e 10 fondi pensione), avente per oggetto: l’implementazione dei requisiti Sfdr (Regolamento Ue 2019/2088 sull’informativa di sostenibilità dei servizi finanziari, entrato in vigore il 10 marzo 2021); l’implementazione dei requisiti Idd correlati alla sostenibilità e i prodotti assicurativi non vita con caratteristiche di sostenibilità, aspetto quest’ultimo sul quale ci concentreremo.
I prodotti non vita con caratteristiche di sostenibilità
Nell’ambito del report, partendo da una ricognizione dell’attuale quadro normativo, in base al quale per i prodotti non vita la sostenibilità viene presa in considerazione:
- lato Pog solamente nella fase di progettazione dei prodotti,
- lato Regolamento tassonomia (Regolamento Ue 2020/852), solo in termini di misurazione dell’allineamento tassonomico per la sottoscrizione dei rischi legati al clima,
- mentre per quanto attiene alla direttiva Idd non esistono norme specifiche alle comunicazioni pubblicitarie e di marketing,
Eiopa ha sottolineato la mancanza di una chiara definizione di che cosa sia un prodotto assicurativo non vita sostenibile e che cosa non lo sia, con i conseguenti pericoli in termini di greenwashing. Tutto ciò nonostante dal sondaggio citato nel paragrafo precedente, sia risultato che esistono compagnie (16) che ritengono di distribuire prodotti con tali caratteristiche e autorità di vigilanza (18) che hanno riferito di essere a conoscenza dei prodotti in questione. Da qui la considerazione di Eiopa (che riteniamo di condividere) di colmare il divario, concentrandosi (i) sulle potenziali caratteristiche di sostenibilità dei prodotti non vita e (ii) sulla potenziale informativa a livello di prodotto, aspetti da trattare congiuntamente e sviluppare con gli stakeholder, per esempio attraverso una consultazione pubblica.
Reporting: nessun modulo in più
In particolare, per quanto riguarda il primo aspetto, l’autorità, pur sottolineando che non tutte le prassi di mercato risultanti dalle analisi svolte possano portare alla conclusione di essere in presenza di un prodotto non vita sostenibile, ne ha ritenuto utile l’elencazione, auspicando ulteriori analisi, con l’obiettivo di dar vita a un testo normativo ad hoc.
Per quanto attiene, invece, al secondo aspetto, l’autorità si è dichiarata contraria all’introduzione di un ulteriore separato documento precontrattuale, ritenendo, tuttavia, opportuno richiedere che le caratteristiche di sostenibilità siano mostrate nell’attuale documento informativo sui prodotti assicurativi danni (Ipid), in vigore dal 2017, includendo un’apposita sezione, breve e chiara. Il tutto, ferma la possibilità di dichiarare nel materiale informativo e pubblicitario le caratteristiche in parola, a patto che il prodotto rientri nelle categorie la cui definizione viene auspicata da Eiopa.
Per quanto attiene, poi, alla possibile richiesta alla compagnia di dare prova della classificazione del prodotto come sostenibile, anche in questo caso la linea suggerita è stata quella di non predisporre ulteriore modulistica; è stato proposto che, su richiesta della vigilanza o del consumatore, l’assicuratore renda disponibile la documentazione pertinente. Interessante, infine, è dare uno sguardo ai pro e ai contro individuati nel report.
Pro e contro
Per i consumatori i pro sarebbero un minor rischio di incorrere nel fenomeno del greenwashing, potendo fare delle scelte consapevoli sulla base di informazioni standardizzate, magari contenute nell’Ipid, a fronte (contro) della presenza in esso di una sezione aggiuntiva (peraltro, come auspicato da Eiopa sintetica e chiara).
Per le autorità di vigilanza nazionali i pro sarebbero il poter contare su regole certe di classificazione e aver accesso alle informazioni e alla documentazione comprovante la stessa, a fronte (contro) della presenza di una serie di requisiti aggiuntivi sui quali vigilare.
Per gli assicuratori il pro sarebbe il poter comunicare, sia nel materiale promozionale, sia nell’Ipid, che i prodotti che soddisfano gli standard di sostenibilità presentano tali caratteristiche, a fronte (contro) di costi di compliance più elevati.
Non ci resta, dunque, che attendere i futuri sviluppi, auspicando che le iniziative pensate da Eiopa, come per esempio una pubblica consultazione sul tema, possano vedere presto la luce, per dare agli stakeholder la possibilità di esprimere il proprio punto di vista e ampliare il dibattito. Il tutto, però, ci sentiamo di ribadire, secondo un approccio, peraltro più volte richiamato nel report, che non appesantisca ulteriormente il set della documentazione precontrattuale che gli operatori sono chiamati a predisporre e consegnare, anche in relazione al cambio di passo che l’avanzare della tecnologia richiede al settore.
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