GOVERNANCE, COMPAGNIE ALLA SFIDA DELLA SOSTENIBILITÀ
Rischi fisici e di transizione, variabilità e volatilità nel tempo, aggiornamenti e politiche innovative: il framework normativo si adatta all’evoluzione delle minacce. Le imprese devono adeguare tempestivamente i processi e le decisioni
24/05/2024
La sostenibilità entra nel framework normativo del mercato assicurativo nel tentativo del legislatore, in primis europeo, di spingere anche le imprese di assicurazione a essere motori della sostenibilità sia in quanto investitori istituzionali, sia in quanto soggetti che devono fronteggiare il rischio sostenibilità nel proprio business.
Il Regolamento Ue 2019/2088 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 novembre 2019 su Sustainability-related disclosures in the financial services sector, all’articolo 2 definisce il rischio sostenibilità come un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che può avere un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento. Il rischio di sostenibilità riguarda in specie cambiamenti climatici, perdita di biodiversità, ma anche disuguaglianza e mancanza di inclusione, che possono impattare negativamente sull’investimento nel capitale umano e sulla prevenzione degli incidenti.
L’importanza di integrare il rischio di sostenibilità nella governance assicurativa è avvertito dal legislatore europeo nel Regolamento delegato (Ue) 2021/1256, che modifica il Regolamento 35/2015 (Solvency II) per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità nella governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
NON È SOLO UNA QUESTIONE DI COMPLIANCE
A livello di normativa secondaria, la sostenibilità nelle imprese di assicurazione trova riferimento nel Regolamento 24/2016, concernente gli investimenti e gli attivi a copertura delle riserve tecniche (come modificato nel 2023 per integrare i rischi di sostenibilità nell’attività di investimento e gestione dei rischi); Regolamento 38/2018, concernente il sistema di governo societario (con modifiche per integrare i rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi e nelle politiche di remunerazione) e le modifiche al Regolamento 45/2020, concernente i requisiti di governo e controllo dei prodotti, finalizzate a integrare gli obiettivi di sostenibilità dei clienti nell’individuazione del mercato di riferimento in linea con il Regolamento delegato (Ue) 2021/1257.
Non dimentichiamo poi la distribuzione e il Regolamento 40/2018 dove sono state introdotte modifiche volte all’integrazione delle preferenze di sostenibilità nell’ambito delle norme di comportamento nella consulenza per il collocamento di prodotti Ibips.
Le azioni in chiave di sostenibilità attuate dall’impresa trovano poi espressione nell’applicazione della normativa sulle dichiarazioni non finanziarie. La sostenibilità non è però solo una questione di compliance rispetto a un assetto valoriale dell’ordinamento ma anche, come detto, un rischio da gestire con azioni volte alla sua mitigazione o adattamento.
RIDURRE LE ESPOSIZIONi AL RISCHIO FISICO
In tal senso ricordiamo il report di Eiopa del 6 febbraio 2023 Impact underwriting: Eiopa reports on insurers’ use of climate-related adaptation measures in non-life underwriting practices. Si tratta di un’indagine pilota volta a comprendere meglio le attuali pratiche di sottoscrizione del settore in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e a valutare il loro trattamento prudenziale all’interno del framework di Solvency II anche per valutare se questo possa rappresentare un ostacolo all’integrazione di misure di adattamento nei prodotti assicurativi.
Quanto all’integrazione delle misure di adattamento nei prodotti assicurativi collocati in ambito europeo ricordiamo in particolare: polizze che prevedono incentivi (es. attraverso premi ridotti o franchigie ridotte) affinché gli assicurati adottino misure di adattamento preventive al verificarsi dei rischi climatici.
Il tema è di particolare interesse se correlato a quello della copertura dei catastrofali di forte attualità anche per la recente riforma introdotta nell’ultima legge di Bilancio, in attesa di implementazione in via di normativa secondaria, e per l’impatto che questi hanno avuto sui bilanci delle compagnie nel settore danni (anche se i cambiamenti climatici in base a recenti studi hanno impatti anche nel settore life e protection) non solo in termini di costi per gli indennizzi ma anche per i premi di riassicurazione. Le misure di adattamento al clima adottate dagli assicurati (reti antigrandine, porte e finestre antiallagamento, materiali da costruzione resistenti al calore e al fuoco, etc.) in quanto idonee a ridurre le esposizioni al rischio fisico rappresentano una possibile soluzione al problema di mantenere un’adeguata offerta di prodotti assicurativi che coprono i danni catastrofali e magari anche di ridurre il protection gap.
REMUNERAZIONI E SOSTENIBILITÀ
La presenza di comitati remunerazione e investimenti diventa rilevante per sviluppare discussioni sul tema sostenibilità nelle politiche di remunerazione e investimenti. Quanto alle remunerazioni, il già ricordato regolamento Ue 1256/2021 prevede che la relativa politica debba comprendere anche informazioni sul modo in cui si tiene conto dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi. Con riferimento alle politiche di investimento il legislatore europeo prevede che l’impresa debba valutare non solo tutti i pertinenti rischi finanziari su base continuativa, ma anche tutti i pertinenti rischi di sostenibilità.
Il rischio sostenibilità include sia rischi fisici sia di transizione, e presenta anche una variabilità nel tempo con necessità di aggiornamenti e di importanti politiche innovative dell’impresa che consentano di mappare la continua evoluzione del rischio e di adeguare tempestivamente processi e decisioni. Da qui la centralità del tema dell’innovazione nelle imprese di assicurazione e l’opportunità di dedicare un comitato endoconsiliare ad hoc che dialoghi con il cda e con gli altri comitati.
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