COVID E BUSINESS INTERRUPTION: LA SITUAZIONE DEI CLAIM

Le coperture per interruzione di attività sono oggetto di azioni legali in tutta Europa per quanto riguarda il diritto al risarcimento in caso di pandemia. Nei principali Paesi europei si sono adottati approcci differenti, a volte tendenti alla soluzione una-tantum in attesa di formulazioni di polizza più chiare. In Italia la questione ha impatto limitato, ma può inserirsi nella discussione più ampia sulle soluzioni catastrofali

COVID E BUSINESS INTERRUPTION: LA SITUAZIONE DEI CLAIM
Le richieste di indennizzo, negato, per l’interruzione dell’attività a causa del coronavirus, hanno stimolato azioni legali in diversi paesi vicini all’Italia, creando incertezza. 
Tuttavia, le controversie non sono diffuse in tutto il continente: l’effetto sul settore assicurativo in generale sembra essere gestibile, e anzi gli assicuratori hanno introdotto, ai rinnovi, un linguaggio più chiaro ed esclusioni più precise sulla copertura per interruzione dell’attività, limitando la possibilità di future incomprensioni.
In generale, il danno business interruption a seguito del coronavirus (che non si qualifica come danno materiale diretto alle cose assicurate, e neppure come rischio nominato) non è coperto. Talvolta è espressamente escluso il caso epidemia/pandemia, talvolta i testi non sono chiari e si prestano a libere interpretazioni.
Le informazioni provenienti dalle agenzie di stampa e dall’esperienza diretta dei colleghi periti esteri che si stanno occupando dei claim sul tema, ci forniscono un quadro interessante e variopinto, che merita curiosità e qualche minuto di attenzione, nonostante – come detto – l’impatto non sia stato consistente sul sistema assicurativo globale.

TRA ACCETTAZIONE E COMPROMESSO

In Svizzera, una delle maggiori compagnie assicurative ha accettato di pagare il 50% dei costi e del mancato guadagno ai ristoranti elvetici che avevano polizze epidemiche, nonostante le esclusioni pandemiche, in cambio dell’accettazione di specifiche esclusioni al rinnovo.
Nei Paesi Bassi, la Autoriteit financiële markten (Afm), che vigila sui servizi finanziari e assicurativi, ha dichiarato di non voler interferire con le questioni di diritto civile relative alla copertura della polizza. D’altra parte, il mercato olandese sembra ampiamente unanime: i danni indiretti conseguenti al coronavirus in linea di principio non sono coperti dall’assicurazione business interruption. Per quanto ne sappiamo, al momento non ci sono assicurati che hanno tentato di contestare un diniego di copertura assicurativa B.I. in tribunale.
In Francia, un sondaggio pubblicato il 23 giugno dall’autorità di regolamentazione finanziaria transalpina, ha mostrato che, su un campione di 220 polizze, il 93,3% non ha coperto la pandemia, il 2,6% lo ha fatto e il 4,1% non era chiaro. Gli assicuratori ritengono di non dover pagare, essenzialmente con gli stessi argomenti dei Paesi Bassi. Tuttavia, c’è una differenza fondamentale: il governo francese sta intervenendo attivamente nella controversia e sta cercando di fare pressione sulle compagnie di assicurazione. Inoltre, il 22 maggio un giudice francese – in un procedimento preliminare – ha ordinato a un assicuratore di pagare un anticipo di 45mila euro al proprietario di un ristorante parigino – facente capo a una nota catena di ristorazione – che ha dovuto far fronte a danni indiretti a causa del coronavirus. La Corte ha ritenuto che le misure del governo, che proibivano ai ristoranti di ricevere ospiti, fornivano una base sufficiente di copertura per l’interruzione dell’attività. La Corte ha respinto l’argomento dell’assicuratore, secondo cui la pandemia non era assicurabile, e ha chiarito che se l’assicuratore avesse voluto escludere un tale rischio, avrebbe dovuto farlo esplicitamente nel wording di polizza. La Reuters ha poi riferito, a giugno, che l’assicuratore aveva anche raggiunto un accordo con il gruppo assicurato per tutti i suoi altri ristoranti.
In Germania c’è un’altra tendenza. Sebbene siano sorte contestazioni e siano stati avviati casi giudiziari con la stessa matrice di quelli francesi, sembrano già emergere dei compromessi. Ad esempio, il ministero bavarese degli Affari Economici, nonché alcune associazioni di categoria, hanno elaborato una soluzione per le società bavaresi che dispongono di un’assicurazione contro i danni indiretti: hanno raccomandato, congiuntamente, agli assicuratori di coprire un certo importo (limitato) di perdite in caso di chiusura di attività a causa della pandemia Covid-19. Molti assicuratori hanno accolto tale indicazione, in via del tutto eccezionale, e hanno annunciato che applicheranno questo regime non solo in Baviera ma anche nel resto della Germania, coprendo quindi il 10-15% delle perdite.

UN “VADEMECUM” PER LE COMPAGNIE INGLESI

Il Regno Unito, dove il mercato è costantemente più maturo e dove la business interruption ha ormai raggiunto un livello di sofisticazione non comparabile con altri Paesi, la discussione è stata finora la più intensa.
Dallo scoppio del coronavirus, ci sono già state diverse azioni legali intentate dagli assicurati per il rifiuto di copertura da parte degli assicuratori. A seguito di questa discussione, la Uk Financial conduct authority (Fca) ha presentato un caso di prova dinanzi all’Alta Corte inglese nel giugno 2020, nel tentativo di fornire certezze al mercato. Il test-case serve per ottenere punti di riferimento dall’Alta Corte in materia di interpretazione delle polizze e di validità delle richieste di copertura dei danni indiretti derivanti dal coronavirus. Il procedimento è stato estremamente rapido. L’udienza del test-case si è svolta nel luglio 2020 e la sentenza è stata pubblicata il 15 settembre. Il verdetto si articola in più di 160 pagine. In sintesi, l’Alta Corte ha redatto alcune linee guida dopo aver individuato e raggruppato 21 famiglie di formulazioni rappresentative e comuni nelle condizioni di polizza di otto diversi assicuratori. L’Alta Corte ritiene valida la maggior parte degli argomenti degli assicurati, ne cito in particolare uno molto interessante, che suggerisce/indica l’operatività delle garanzie B.I. in conseguenza di impedimento dell’accesso all’azienda per restrizioni da parte dell’Autorità (garanzia ampiamente diffusa e ampia in Uk), anche imputabili a pandemia. La Fca ha già indicato l’impatto legale del test-case sul suo sito web; testualmente, tradotto: “Il risultato del test-case sarà legalmente vincolante per gli assicuratori che sono stati parte del test stesso, per quanto riguarda l’interpretazione del campione rappresentativo di polizza considerato dal tribunale. Fornirà inoltre una guida persuasiva per l’interpretazione di polizze con formulazioni simili (…), comprese quelle in Scozia e Irlanda del Nord, dal Financial ombudsman service e dalla Fca per verificare se gli assicuratori stanno gestendo i reclami in modo equo. Il caso di prova (…) non determinerà quanto è pagabile in base alle singole polizze, ma fornirà la base per farlo”.
Poiché molte grandi società multinazionali assicurano i propri rischi sul mercato londinese, sovente in base alla legge inglese, la natura vincolante della sentenza è essenziale per i menzionati assicuratori che operano a livello internazionale.
In Italia, la scarsa diffusione di garanzie B.I., prestate peraltro in una veste ancora primordiale e con rare estensioni di contingency, hanno di fatto determinato un numero di controversie estremamente limitato e comunque irrilevante negli effetti sul mercato assicurativo locale.
Sarebbe molto interessante capire quanto una pandemia possa essere messa in relazione a una più ordinaria catastrofe naturale, e se esista la possibilità (di cui ovviamente vi è ampia discussione nazionale – Ania, Ivass, Cineas, etc. – e internazionale) di pensare a un modello B.I. stand-alone dedicato al solo caso epidemico e/o pandemico, breve e comprensibile, con algoritmi indennitari elementari: il perito assicurativo sarebbe di certo tra i protagonisti di un siffatto progetto, al centro non solo della fase liquidativa, ma anche assuntiva. 

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