QUALE NATURA PER LE POLIZZE UNIT-INDEX LINKED?

Il dibattito sui contenuti finanziari o assicurativi di questi prodotti è ancora aperto, animato da due principali orientamenti e da decisioni dei Tribunali che contribuiscono a rendere ancor più controversa la materia

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Il dibattito giurisprudenziale circa la natura assicurativa ovvero finanziaria delle polizze linked si rivela ancora oggi particolarmente interessante, in considerazione del susseguirsi di pronunce non sempre uniformi nella giurisprudenza di merito.

Nel corso degli ultimi anni si sono delineati due principali orientamenti. Una prima posizione, secondo cui la connotazione finanziaria delle polizze linked sia prevalente, con conseguente applicazione alle stesse la disciplina del Tuf (e della relativa regolamentazione secondaria di attuazione), ed una seconda posizione, secondo cui tali contratti dovrebbero considerarsi assoggettati esclusivamente alla disciplina di settore di matrice assicurativa.

Un terzo filone qualifica, poi, tali polizze come contratti a causa mista e, dunque, soppesando di volta in volta la prevalenza di una componente rispetto all'altra, perviene a soluzioni non uniformi in relazione alla disciplina ad essi applicabile, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 25bis Tuf.

Invero, le polizze assicurative di tipo linked erano e sono espressamente previste e regolate nell'ordinamento italiano e classificate, in attuazione delle direttive comunitarie di settore, come prodotti assicurativi vita di ramo III. Tale interpretazione, come noto, è stata confermata anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che con la sentenza dell’1/3/2012 (C-166-11) ha statuito che le polizze di tipo linked sono contratti sottoposti alla normativa in materia di assicurazione dettata dal legislatore dell'Unione Europea* . Da tale riconoscimento ne discende che i Tribunali degli Stati membri, in assenza d’indicazioni del legislatore statale, non potrebbero, in linea teorica, assoggettarle a disciplina diversa e quindi ricondurle nell'ambito degli strumenti finanziari.


Orientamenti e sentenze dei Tribunali

Anche la Cassazione ha affrontato la questione, limitandosi però a statuire che per i contratti di assicurazione sulla vita di tipo linked stipulati prima dell’entrata in vigore delle modifiche al Tuf del 2005/2006, sia compito del giudice del merito stabilire se si sia al cospetto di polizza assicurativa sulla vita o d’investimento in uno strumento finanziario, applicando gli ordinari principi di ermeneutica contrattuale (Cass. civ. sez. III, sent., 18-04-2012, n. 6061). 
Con il risultato che la qualificazione delle polizze di tipo linked è ancora controversa.
Venendo alla giurisprudenza più recente, sulla base del principio enucleato dalla Corte di Giustizia, Il Tribunale di Livorno ha deciso con sentenza una controversia proposta da un cliente che nel 2007 aveva sottoscritto due polizze index linked e che, in conseguenza delle perdite subite, aveva convenuto in giudizio sia l’impresa assicurativa emittente sia la banca intermediaria, sostenendo che non si trattasse di polizze assicurative, ma di strumenti finanziari per la distribuzione dei quali le convenute avrebbero dovuto rispettare quanto previsto nel Testo Unico della Finanza e relativa disciplina regolamentare di attuazione. 

Il Tribunale di Livorno, aderendo all’orientamento sia del Tribunale di Roma che della Corte di Appello di Torino, ha statuito che le polizze in questione "sono a tutti gli effetti contratti di assicurazione sulla vita", con conseguente inapplicabilità della normativa di riferimento in materia di intermediazione finanziaria alle polizza sottoscritte prima delle modifiche apportate al TUF (T. Livorno, 12/2/2015; conf. T. Milano 23/4/2013). In particolare, il Giudice ha escluso l'applicabilità del TUF alle polizze linked sottoscritte prima del 1 luglio 2007, "data di entrata in vigore dell'art. 25-bis succitato".

Con la sentenza in esame, dunque, il Tribunale di Livorno ha ritenuto che l'intero impianto normativo costituito e derivato dall'art. 25-bis del Tuf sia diventato applicabile, e quindi cogente, solo a seguito dell'entrata in vigore delle relative disposizioni secondarie emanate dalla Consob a modifica del Regolamento Intermediari, che hanno espressamente esteso l’applicabilità delle regole di distribuzione ivi contenute anche alle polizze linked.

Il Tribunale di Treviso, invece, ritenuta l’applicabilità del Tuf, ha di recente dichiarato la nullità di una polizza index linked stipulata nel 2005 per mancanza del contratto generale d’investimento ai sensi dell'art. 23 TUF e 30 del Regolamento Consob, riguardanti la disciplina dei prodotti finanziari, condannando di conseguenza la compagnia assicurativa a restituire al contraente il premio inizialmente versato. Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante la veste formale, il reale contenuto del negozio non corrispondesse ad un'assicurazione sulla vita in ragione della mancanza dell'elemento tipico ed essenziale di ogni contratto di assicurazione, rappresentato dall'assunzione del rischio e che, per tale ragione, il prodotto dovesse essere qualificato come prodotto finanziario (cfr. T. Treviso, 28/1/2014; conf. T. Rimini, 3/4/2014, T. Bologna, 23/06/2014).
È chiaro, però, che le conclusioni del Tribunale di Treviso potrebbero considerarsi confliggenti con il quadro normativo e regolamentare vigente all'epoca in cui la polizza venne stipulata.

Ancora, sulla qualificazione delle polizze in oggetto quali prodotti finanziari, il Tribunale di Viterbo ha espressamente rilevato che: “le polizze collegate ad indici e quelle ancorate a fondi di investimento possono prescindere dal garantire all'assicurato un risultato minimo; proprio tale aspetto induce gli interpreti a metterne in dubbio la natura previdenziale, attesa la logica strettamente finanziaria ad esse sottesa; infatti nelle polizze linked la prestazione non è determinata nel valore al momento della conclusione del contratto, ma dipende da un parametro di riferimento suscettibile di variazione nel corso della durata del rapporto. Emerge chiaramente la differenza con la tipologia classica del contratto di assicurazione sulla vita, che si caratterizza per prestazioni minime predeterminate, sia per quanto attiene all'ammontare del premio che per quanto riguarda la somma assicurata”.

Pertanto, sottolinea il Tribunale di Viterbo: “È onere di chi predispone il contratto … definire con chiarezza il contenuto ed informare il contraente dei rischi connessi in modo da consentirgli una corretta interpretazione delle clausole contrattuali. In caso contrario l'ambiguità è a carico del predisponente, ed il contraente può invocare l'interpretazione a lui più favorevole”, T. Viterbo, 3/4/2015 (nel caso di specie il giudice, applicando il suddetto principio con riferimento ad una polizza vita "index linked", ha escluso che un contraente di media diligenza potesse comprendere il collegamento tra l'andamento dei titoli obbligazionari ed il diritto alla restituzione del capitale versato, stabilendone dunque la restituzione al contraente).

Da tutto quanto esposto, dunque, è chiaro come ci si trovi difronte ad una partita ancora aperta e di grande attualità e rilevanza. 
La stessa crisi finanziaria, con il conseguente calo dei rendimenti (anche) di queste polizze, è linfa per il contenzioso nella materia de qua, con l’obiettivo dei contraenti di ottenere la dichiarazione di nullità o invalidità delle polizze sottoscritte e la conseguente condanna al rimborso del premio versato.


 *  In tale pronuncia la Corte di Giustizia ha sottolineato che "i contratti detti "unit linked", oppure "collegati a fondi d'investimento" ... sono normali in diritto delle assicurazioni. Difatti, il legislatore dell'Unione ha ritenuto che questo tipo di contratti rientri in un ramo dell'assicurazione sulla vita, come si ricava espressamente dall'all. I, punto III della direttiva "assicurazione vita", letto in combinato disposto con l'art. 2, punto 1, lett. a), della stessa direttiva" (il riferimento è alla Dir. 79/267/CEE del Consiglio del 5 marzo 1979, c.d. Prima Direttiva Vita).

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