UNIT LINKED, LE NOVITÀ DALL’UNIONE EUROPEA

Una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea ha affrontato il tema degli obblighi d’informativa precontrattuale nei contratti collettivi di tipo unit linked. Il caso di una polizza sottoscritta da una persona giuridica in Polonia

UNIT LINKED, LE NOVITÀ DALL’UNIONE EUROPEA
È dello scorso 24 febbraio la sentenza della terza sezione della Corte di Giustizia Europea sulle cause riunite C-143/20 A e C-213/20 A, con la quale il supremo giudice comunitario, pronunciandosi sulla portata degli obblighi d’informativa precontrattuale nei contratti collettivi di assicurazione sulla vita di tipo unit linked, ne ha ulteriormente precisato la natura di contratti di assicurazione sulla vita. 
La vicenda trae origine dalla stipulazione di una polizza di assicurazione di tipo unit linked collettiva, in base alla quale, un’impresa di assicurazioni, emittente della polizza, aveva concluso il relativo contratto in Polonia con una persona giuridica (il contraente), la quale aveva, a sua volta, consentito ai propri clienti, consumatori finali, di aderirvi. All’esito della perdita di valore della polizza, un consumatore finale aveva proposto ricorso allo scopo di ottenere il rimborso delle somme versate a titolo di premio, sostenendo di non essere stato informato, con sufficiente livello di dettaglio, circa le caratteristiche e i rischi connessi a tale tipologia di prodotto.
In tale contesto, il tribunale circondariale di Varsavia chiedeva alla Corte di Giustizia Europea, tra l’altro, di precisare la portata dell’obbligo di informativa precontrattuale previsto dalla direttiva sull’assicurazione sulla vita vigente all’epoca dei fatti (direttiva Ue 2002/83 relativa all’assicurazione sulla vita) e gli eventuali effetti di tale mancata o incompleta informazione.

LA POLIZZA È UN’ASSICURAZIONE SULLA VITA

La Corte di Giustizia Europea nella sentenza relativa al caso di specie precisava, tra l’altro, quanto segue. Il rapporto assicurativo tra impresa di assicurazione, emittente la polizza, e il consumatore aderente alla polizza collettiva stipulata dalla persona giuridica contraente è un contratto di assicurazione sulla vita. A qualificare tale contratto come tale è sufficiente, per la Corte, che “[...] un’impresa di assicurazione si impegni a fornire una prestazione in caso di decesso dell’assicurato o al verificarsi di un altro evento, in cambio del pagamento di un premio da parte dell’assicurato [...]”. Tali elementi minimali consentono di qualificare tali contratti nella definizione di contratti di assicurazione sulla vita, ai sensi della direttiva 2002/83, sopra citata.
In ragione di quanto sopra, e considerato che il consumatore finale di tale polizza collettiva diviene parte della stessa aderendovi, è obbligatorio, a giudizio del supremo giudice comunitario, che l’aderente riceva un’informativa precontrattuale che gli consenta di effettuare una scelta consapevole prima della relativa adesione.

CONTRAENTE/CONSUMATORE FINALE

Con riferimento all’estensione e alla portata di quest’ultima, la Corte comunitaria, nel ricordare che, in caso di polizze collettive l’aderente opera in qualità di intermediario del contratto assicurativo rispetto al cliente finale/aderente, ricorda che l’informativa di cui alla citata direttiva deve essere innanzitutto consegnata al contraente (i.e. la persona giuridica che sottoscrive la polizza per conto dei futuri aderenti), il quale, a sua volta, dovrà trasmetterla al consumatore finale.
Ad ogni modo, l’impresa di assicurazioni è tenuta a formulare l’informativa in modo chiaro, preciso e comprensibile, anche tenendo conto che il destinatario della stessa è una persona fisica consumatore (l’aderente finale).



LE INDICAZIONI DELLA CORTE

Il giudice comunitario si pronuncia poi sul grado di dettaglio di informativa che deve essere fornito al contraente e al consumatore finale quanto agli investimenti sottostanti la polizza. Tali indicazioni devono, secondo la Corte, non solo consentire al consumatore di effettuare con cognizione di causa una scelta consapevole del prodotto assicurativo più consono alle proprie esigenze, ma devono essere oggettivamente necessarie per operare tale scelta, nel senso che devono contenere informazioni chiare, precise e comprensibili sulla natura economica e finanziaria di tali attivi, ivi inclusi i principi generali che ne regolano il rendimento e gli eventuali rischi finanziari ad essi connessi che possono incidere direttamente sui diritti e sugli obblighi derivanti dal contratto. Ciò non significa tuttavia che tali informazioni debbano essere esaustive circa la natura e l’entità di tutti i rischi connessi al relativo investimento; in particolare, tali informazioni non dovranno essere identiche a quelle che l’emittente dello strumento finanziario deve fornire all’impresa di assicurazione.

IL CONTRATTO NON È NULLO

Il contenuto delle predette informazioni va comunicato all’aderente finale prima della sottoscrizione della dichiarazione di adesione alla polizza, tuttavia non nell’ambito di un distinto procedimento precontrattuale: esse possono essere comunicate all’interno del contratto collettivo, purchè sia consegnato al consumatore finale prima dell’adesione al contratto collettivo.
Da ultimo, a giudizio della Corte di Giustizia Europa, il non corretto adempimento degli obblighi di informativa precontrattuale non determina la nullità o l’invalidità di un contratto collettivo unit linked o della dichiarazione di adesione a tale contratto, conferendo all’aderente il diritto alla restituzione dei premi versati, a condizione tuttavia che quanto previsto dal diritto nazionale circa l’esercizio del diritto di far valere il citato obbligo di informazione non sia tale da rimettere in discussione l’effettività di tale diritto, dissuadendo il consumatore dall’esercitarlo.

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