UN MODELLO ATIPICO DI ASSICURAZIONE
Permangono i dubbi sull’interpretazione della clausola claims made. Anche in Italia è auspicabile l’intervento del legislatore, che ne sancisca la piena liceità
30/09/2014
👤Autore:
Bruno Giuffré, country managing partner Dla Piper e Marco Dimola, senior associate Dla Piper
Review numero: 17
Pagina: 8 - 9
L’importazione e la circolazione di modelli contrattuali anglosassoni è un fenomeno in atto in Italia da molti anni, ed apparentemente inarrestabile. Il settore assicurativo non è rimasto immune dall’influenza di tali modelli, che si sono diffusi in Italia grazie anche alla graduale riduzione della quota di mercato delle compagnie nazionali in favore degli assicuratori inglesi e statunitensi.
Basti pensare, da un lato, all’introduzione di garanzie assicurative precedentemente non esistenti nel nostro Paese (come accaduto, ad esempio, con le polizze D&O) e, dall’altro, all’utilizzo sempre più frequente di clausole mutuate dagli ordinamenti di common law.
L’introduzione delle clausole claims made nelle polizze di assicurazione della responsabilità civile è certamente emblematica dei profondi cambiamenti avvenuti nel panorama assicurativo italiano negli ultimi anni e delle difficoltà talvolta insite nella trasposizione di regole e modelli nati in ordinamenti giuridici diversi dal nostro.
Come noto, la clausola claims made attribuisce rilevanza, ai fini dell’operatività temporale della garanzia assicurativa, alla presentazione della richiesta risarcitoria all’assicurato da parte dal terzo danneggiato. L’evento generatore del danno (cioè la condotta) diventa in tale prospettiva di scarsa rilevanza, a meno che la polizza non preveda una data di retroattività: in tale ipotesi saranno garantite le richieste risarcitorie pervenute all’assicurato durante il periodo di copertura, a condizione che il fatto illecito generatore del danno sia successivo alla data di retroattività.
VANTAGGI PER COMPAGNIE E ASSICURATI
Il modello di cui sopra, nato negli Stati Uniti negli anni ‘80 al fine di rendere sostenibile, su base tecnica ed economica, la traslazione delle conseguenze finanziarie dei cosiddetti rischi lungolatenti a carico del settore assicurativo, si pone in contrasto con il tradizionale modello loss occurrence (incentrato sulla manifestazione del danno) o act committed (incentrato sulla commissione dell’illecito). Tale ultimo modello è quello recepito dal nostro ordinamento tramite l’art. 1917 c.c..
Il modello claims made comporta vantaggi sia per l’assicurato, che ha maggiore certezza in relazione al trigger di polizza e può godere di un massimale aggiornato al momento della presentazione della richiesta risarcitoria, sia per l’assicuratore, il quale ha un’immediata percezione dell’andamento tecnico dei contratti in corso e può adeguare i premi in tempi molto rapidi. Di contro, il modello in esame può nascondere qualche insidia per l’assicurato al momento della compilazione del questionario preassuntivo in quanto, nella maggioranza dei casi, l’illecito è già stato commesso in quel momento e il contraente ha l’onere di rendere dichiarazioni veritiere in ordine al rischio da assicurare ai sensi dell’art. 1892 c.c..
LA POSSIBILE NATURA VESSATORIA
La clausola claims made è stata sottoposta, negli ultimi anni, al vaglio della giurisprudenza che, come la dottrina, ha espresso tre indirizzi diversi, ritenendo la stessa valida tout court, valida ma vessatoria ex art. 1341 c.c., radicalmente nulla.
La Corte di Cassazione, dal canto suo, si è pronunciata sul tema per tre volte, nel 2005, nel 2013 e nel 2014, giudicando tale clausola valida, sebbene potenzialmente avente natura vessatoria da accertarsi caso per caso, e ritenendo la polizza emessa in forma claims made un contratto di assicurazione atipico.
Sebbene le pronunce di cui sopra siano state accolte con favore dagli assicuratori poiché, di fatto, hanno legittimato il modello anglosassone, onerando al più le compagnie di prevedere la doppia sottoscrizione della pattuizione in esame, le stesse non sembrano frutto di un adeguato approfondimento teorico e pratico della fattispecie.
Alcuni commentatori hanno così auspicato un intervento delle Sezioni Unite, ma tale via non sembra percorribile in quanto non vi è contrasto tra le pronunce. Altri hanno invocato un intervento dell’Ivass, quale organo di vigilanza, come è accaduto per il settore bancario in relazione alla previsione di un contenuto tipico minimo determinato per i contratti che ricadono in tale ambito.
In realtà (considerato che parte della giurisprudenza di merito continua a discostarsi dall’indirizzo della Suprema Corte, ritenendo che la clausola claims made sia nulla per violazione del divieto di assicurare rischi già concretizzatisi prima della stipula del contratto), per sancire definitivamente la liceità del modello claims made sarebbe più che opportuno un intervento del legislatore, come accaduto in altri Paesi. A tal proposito, una proposta di legge volta alla modifica dell’art. 1917 c.c. è stata presentata alla Camera dei deputati il 7 agosto 2013, in concomitanza con l’entrata in vigore dell’obbligo di assicurazione per i professionisti iscritti agli albi.
Vedremo se il legislatore avrà occasione di occuparsi della questione che non è certo di secondaria importanza per il mercato assicurativo. Anche da questo potrebbe dipendere la decisione dei più grandi assicuratori internazionali se continuare a operare in Italia.
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