VENDITA, CONSULENZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME
Rafforzare la protezione degli assicurati, apportando migliorie alle pratiche di vendita dei prodotti assicurativi, è l’obiettivo principale della direttiva Imd II in discussione a livello europeo. Con molti impatti sull’assetto distributivo del nostro Paese e sulla capacità di proporre l’offerta assicurativa
30/06/2013
Oggi tutto è rapido. Di questo vorticoso succedersi di norme non è esente neanche il comparto assicurativo, realtà che, per sua natura, è caratterizzata da processi di medio-lungo periodo.
Un esempio, la direttiva del Parlamento europeo n. 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa – meglio conosciuta come Imd (Insurance mediation directive) recepita in Italia con la l. 9/2003 – adottata dal legislatore comunitario per disciplinare la vendita di prodotti assicurativi e garantire appieno i diritti dei consumatori.
Sulla base di questa, in Italia, il legislatore e il regolatore hanno emanato norme e disposizioni che hanno inciso sulla distribuzione assicurativa: Nuovo Codice delle Assicurazioni; legge Bersani, che ha imposto il divieto del monomandato per la Rc auto; legge Bersani bis, che ha esteso tale divieto ai rami danni; regolamento Ivass (ex Isvap) 5/2006, che ha disciplinato l’accesso e l’esercizio dell’attività di intermediazione; regolamento Ivass 23/2008, che ha posto vincoli per garantire trasparenza su premi e condizioni nei contratti Rc auto; regolamento Ivass 35/2010, che ha dettato regole per la pubblicità dei prodotti assicurativi; decreto Crescita 2.0, che ha imposto durata annuale ed escluso il tacito rinnovo per i contratti Rca (introducendo il contratto base) e ha aperto la strada alla collaborazione tra intermediari di imprese differenti, tra intermediari e broker, tra intermediari e sportelli bancari.
LE NOVITÀ RISPETTO A IMD
Parallelamente, a cinque anni dalla prima direttiva Imd, in sede di Commissione europea si è iniziato a discutere sulla necessità di introdurre nuove e più stringenti regole, per rafforzare la protezione degli assicurati apportando migliorie alle pratiche di vendita dei prodotti assicurativi. Il 3 luglio 2012 è iniziato l’iter della futura direttiva Imd II, diventata un progetto di relazione che dovrebbe andare in aula il 2 luglio 2013. Vediamo le principali novità rispetto alla Imd I.
• Estensione del campo di applicazione
Le regole introdotte con la prima direttiva dovranno valere per qualsiasi modalità di vendita dei prodotti assicurativi: intermediata e diretta (con internet e telefono in primis), con l’unica eccezione per la vendita di polizze small, svolta come attività accessoria ad altra principale (agenzia viaggi, autonoleggi, società di leasing). Stesso dicasi anche per il post vendita e per l’attività collegata alla gestione e liquidazione danni, sia se svolta direttamente dall’impresa che se data in outsourcing.
• Requisiti professionali e requisiti di registrazione
Si introduce il principio dell’aggiornamento professionale, in continuo, prevedendo la costituzione di un registro unico elettronico presso l’Eiopa (European Insurance and occupational pension authority), di cui bisognerà verificare la compatibilità con il nostro Rui e le sue cinque sezioni.
• Obblighi di informazione e norme di comportamento
Si confermano l’obbligo di informare il consumatore sull’entità dei compensi riconosciuti, da subito, nei prodotti vita e, trascorsi cinque anni, nei prodotti danni (o nell’immediatezza, solo on demand), evidenziando, sia la parte fissa che quella variabile; e l’obbligo per il canale diretto di comunicare l’entità dei caricamenti applicati; si introduce l’obbligo di informare, nel caso di vendita di prodotti abbinati (multirischi), che gli stessi potrebbero essere acquistati separatamente, con evidenza di costi e oneri per ciascun componente.
• Distribuzione, intermediazione, consulenza su base indipendente e compenso per il collocatore
Si introduce il divieto assoluto, in ipotesi di consulenza indipendente, di ricevere compensi da un’impresa o da terzi e, in sede di Commissione, si è anche ipotizzato di estendere questo divieto all’intermediario.
• Sanzioni
La proposta di revisione della prima direttiva si chiude con il capitolo delle sanzioni che gli Stati membri dovranno prevedere in modo che siano effettive, proporzionate e dissuasive.
La normativa italiana ha già introdotto, per ogni omissione, consistenti penalità: nel solo mese di giugno 2012, l’Istituto di Vigilanza ha erogato sanzioni per quasi nove milioni di euro e di questi quasi 1,2 milioni all’indirizzo di venti intermediari. Bisogna, però, tener presente che le agenzie già soffrono di molti malanni: un mercato danni alimentato dall’ Rc auto; volumi ridotti di premi; concorrenza dei canali, bancario e diretto; calo della redditività; riduzione delle provvigioni erogate dalle mandanti; crescita degli oneri amministrativi e adempimenti normativi. In una fase come questa, quindi, un eccesso di normativa potrebbe generare uno shock fatale, e forse dovremmo lavorare per incrementare la cultura assicurativa nel consumatore, così che egli possa fare scelte più consapevoli e responsabili.
Un esempio, la direttiva del Parlamento europeo n. 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa – meglio conosciuta come Imd (Insurance mediation directive) recepita in Italia con la l. 9/2003 – adottata dal legislatore comunitario per disciplinare la vendita di prodotti assicurativi e garantire appieno i diritti dei consumatori.
Sulla base di questa, in Italia, il legislatore e il regolatore hanno emanato norme e disposizioni che hanno inciso sulla distribuzione assicurativa: Nuovo Codice delle Assicurazioni; legge Bersani, che ha imposto il divieto del monomandato per la Rc auto; legge Bersani bis, che ha esteso tale divieto ai rami danni; regolamento Ivass (ex Isvap) 5/2006, che ha disciplinato l’accesso e l’esercizio dell’attività di intermediazione; regolamento Ivass 23/2008, che ha posto vincoli per garantire trasparenza su premi e condizioni nei contratti Rc auto; regolamento Ivass 35/2010, che ha dettato regole per la pubblicità dei prodotti assicurativi; decreto Crescita 2.0, che ha imposto durata annuale ed escluso il tacito rinnovo per i contratti Rca (introducendo il contratto base) e ha aperto la strada alla collaborazione tra intermediari di imprese differenti, tra intermediari e broker, tra intermediari e sportelli bancari.
LE NOVITÀ RISPETTO A IMD
Parallelamente, a cinque anni dalla prima direttiva Imd, in sede di Commissione europea si è iniziato a discutere sulla necessità di introdurre nuove e più stringenti regole, per rafforzare la protezione degli assicurati apportando migliorie alle pratiche di vendita dei prodotti assicurativi. Il 3 luglio 2012 è iniziato l’iter della futura direttiva Imd II, diventata un progetto di relazione che dovrebbe andare in aula il 2 luglio 2013. Vediamo le principali novità rispetto alla Imd I.
• Estensione del campo di applicazione
Le regole introdotte con la prima direttiva dovranno valere per qualsiasi modalità di vendita dei prodotti assicurativi: intermediata e diretta (con internet e telefono in primis), con l’unica eccezione per la vendita di polizze small, svolta come attività accessoria ad altra principale (agenzia viaggi, autonoleggi, società di leasing). Stesso dicasi anche per il post vendita e per l’attività collegata alla gestione e liquidazione danni, sia se svolta direttamente dall’impresa che se data in outsourcing.
• Requisiti professionali e requisiti di registrazione
Si introduce il principio dell’aggiornamento professionale, in continuo, prevedendo la costituzione di un registro unico elettronico presso l’Eiopa (European Insurance and occupational pension authority), di cui bisognerà verificare la compatibilità con il nostro Rui e le sue cinque sezioni.
• Obblighi di informazione e norme di comportamento
Si confermano l’obbligo di informare il consumatore sull’entità dei compensi riconosciuti, da subito, nei prodotti vita e, trascorsi cinque anni, nei prodotti danni (o nell’immediatezza, solo on demand), evidenziando, sia la parte fissa che quella variabile; e l’obbligo per il canale diretto di comunicare l’entità dei caricamenti applicati; si introduce l’obbligo di informare, nel caso di vendita di prodotti abbinati (multirischi), che gli stessi potrebbero essere acquistati separatamente, con evidenza di costi e oneri per ciascun componente.
• Distribuzione, intermediazione, consulenza su base indipendente e compenso per il collocatore
Si introduce il divieto assoluto, in ipotesi di consulenza indipendente, di ricevere compensi da un’impresa o da terzi e, in sede di Commissione, si è anche ipotizzato di estendere questo divieto all’intermediario.
• Sanzioni
La proposta di revisione della prima direttiva si chiude con il capitolo delle sanzioni che gli Stati membri dovranno prevedere in modo che siano effettive, proporzionate e dissuasive.
La normativa italiana ha già introdotto, per ogni omissione, consistenti penalità: nel solo mese di giugno 2012, l’Istituto di Vigilanza ha erogato sanzioni per quasi nove milioni di euro e di questi quasi 1,2 milioni all’indirizzo di venti intermediari. Bisogna, però, tener presente che le agenzie già soffrono di molti malanni: un mercato danni alimentato dall’ Rc auto; volumi ridotti di premi; concorrenza dei canali, bancario e diretto; calo della redditività; riduzione delle provvigioni erogate dalle mandanti; crescita degli oneri amministrativi e adempimenti normativi. In una fase come questa, quindi, un eccesso di normativa potrebbe generare uno shock fatale, e forse dovremmo lavorare per incrementare la cultura assicurativa nel consumatore, così che egli possa fare scelte più consapevoli e responsabili.
AMCA E INSURANCE REVIEW INSIEME PER IL MARKETING ASSICURATIVO
Amca, Associazione marketing e cultura assicurativa, ha iniziato una collaborazione con Insurance Review approfittando dello spazio, offerto da questa giovane e già prestigiosa rivista di settore, per avviare, con i suoi lettori, un dialogo sui temi assicurativi di maggiore attualità. Attendiamo al nostro indirizzo e-mail (assic@sssup.it) sollecitazioni su argomenti meritevoli di approfondimento: pubblicheremo i contributi più interessanti o chiederemo ai soci di dare risposta ai quesiti più frequenti.
Iniziamo questo percorso con un focus sulla Imd II: una proposta di revisione della direttiva del Parlamento europeo – emanata nel 2002 sul tema della distribuzione assicurativa – che siamo certi avrà una significativa ricaduta nel nostro mondo.
Nel prossimo numero, daremo anticipazioni su un’interessante iniziativa dell’associazione, giunta alla terza edizione, Amca on Tour, un viaggio studio a casa di un importante player europeo. Dopo Mapfre in Spagna, nel 2009, e Covéa in Francia, nel 2011, il prossimo ottobre sarà la volta della Germania. Ora non anticipiamo di più, e auguriamo buona lettura.
La redazione di Amca
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