L’OBBLIGO DI POLIZZA FA DISCUTERE GLI ESPERTI

La legge 213/23 del 30 dicembre 2023, che impone la copertura assicurativa per i fenomeni naturali catastrofali, è un passo decisivo per la soluzione di un problema annoso. Ma sono tanti gli interrogativi per gli addetti ai lavori che hanno ricoperto un ruolo troppo marginale nella stesura del testo del decreto

L’OBBLIGO DI POLIZZA FA DISCUTERE GLI ESPERTI
I gravissimi accadimenti legati ai cambiamenti climatici verificatisi nel corso degli ultimi anni, in particolare nel 2023, hanno concentrato l’attenzione, non solo pubblica, ma anche politica, sulla necessità di trovare una soluzione agli enormi costi che i fenomeni naturali comportano per la società. Già nel febbraio del 2021, la Commissione Europea aveva proposto una serie di azioni per rafforzare la capacità di resilienza dei paesi membri ad affrontare gli effetti economicamente devastanti delle catastrofi che, ormai sempre più frequentemente, interessano l’Unione.
Di particolare rilievo, in questo senso, furono le valutazioni riguardanti lo spaventoso gap tra i costi derivanti dalle catastrofi naturali e la loro copertura assicurativa. La Commissione sottolineava come quest’ultima fosse limitata a una percentuale non superiore al 35% del totale dei danni subiti. Per tale motivo, si incoraggiavano gli Stati membri a promuovere schemi assicurativi nazionali, potenziando il lavoro di monitoraggio e coordinamento nella gestione dei relativi rischi.

LA CONTA DEI DANNI

In Europa esistono numerosi esempi di copertura delle calamità naturali, come il Pool Catastrophes Naturelles (Cat-Nat) in Francia o il Consorcio de Compensacion in Spagna. Il loro funzionamento varia di mercato in mercato e può prevedere la partecipazione più o meno diretta dello Stato, come avviene per il Consorcio, o può essere esteso al risarcimento dei danni da interruzione d’esercizio, come accade in Francia. Il finanziamento di questi pool dipende generalmente dal prelievo di una percentuale dei premi incassati su tutte le polizze property emesse nel mercato di riferimento. 
Vale comunque la pena di rammentare che i danni causati da calamità naturali in tutto il mondo sono sempre più ingenti. Un rapporto appena pubblicato da Aon (2023 Weather, Climate and Catastrophe Insight) ha rivelato che le perdite economiche globali, nel 2022, sono ammontate a oltre 313 miliardi di dollari: il 4% in più rispetto ai costi medi rilevati nel secolo in corso. Di questi, solo 132 miliardi di dollari sarebbero stati coperti da assicurazione. Inoltre, nei 421 eventi catastrofali registrati, hanno perso la vita oltre 31mila persone: più di 19mila sono stati i decessi solo in Europa, anche se pare che la maggior parte sia stata causata dalle tremende ondate di calore che hanno colpito il continente.
La tempesta Eunice, che ha colpito Regno Unito, Irlanda, Paesi Bassi, Germania e Polonia, è stata la tempesta di vento più costosa dal 2010, con 3,4 miliardi di dollari di perdite assicurate. Le diffuse grandinate in Francia hanno contribuito al secondo più alto risarcimento per catastrofi naturali da parte del citato Pool Cat-Nat, pari a 6,9 miliardi di euro. 
La quota spettante al nostro paese comprende gli oltre 25 milioni di dollari di perdite economiche dovute alle tempeste di grandine registrate nel solo mese di agosto e i 24 milioni di dollari, causati dalle alluvioni nelle Marche e a Ischia. 

LA SVOLTA DELL’OBBLIGO ASSICURATIVO

Cifre spaventose, in termini di capitali, e drammatiche, per quanto attiene alle vite umane perdute, che hanno impresso una spinta risolutiva al Governo italiano, convincendolo a imporre, all’interno della cosiddetta legge di Bilancio (la numero 213/23 del 30 dicembre 2023) l’obbligo di copertura assicurativa dei danni ai beni, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali naturali, alle aziende aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia.
Entro il 31 dicembre 2024, tali imprese dovranno assicurare i loro beni immobili (terreni e fabbricati), nonché gli impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali, contro i rischi di sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Restano esclusi i rischi civili (dunque le famiglie) e quelli agricoli. Questi ultimi sono infatti coperti dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole, causati da alluvione, gelo o brina e siccità, gestito da Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) e istituito con la legge di Bilancio 2021. 
Restano inoltre esclusi i beni immobili che risultassero gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste.



COSA PREVEDE LA NUOVA NORMA

Come accennato, la legge riguarda i danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali di proprietà dell’assicurato. Resta da capire se eventuali beni in leasing o locazione siano anch’essi da includere nell’elenco e quale soggetto dovrebbe eventualmente occuparsi della loro copertura.
In ambito industriale è abbastanza comune che esistano questi materiali e vi sono numerose società specializzate nella loro fornitura. Usualmente, essi vengono coperti nelle polizze property dell’utilizzatore, ma è possibile che la legge intenda imporne la copertura ai legittimi proprietari, il che potrebbe causare alcune difficoltà in sede di liquidazione dei sinistri, ad esempio, perché questi beni sarebbero coperti sotto una polizza per le garanzie dell’incendio e sotto un’altra per le garanzie catastrofali.
C’è anche chi ritiene che per i materiali dati in uso da un soggetto non imprenditore (pensiamo alle società finanziarie che si occupano di leasing) la copertura sarebbe facoltativa. A essere soggetti all’obbligo sono le imprese iscritte come tali nell’apposito registro previsto all’articolo 2188 del Codice civile. Ma vi sono molti altri interrogativi da sciogliere.

TERREMOTI, ALLUVIONI, FRANE… MA NON SOLO

La norma prevede che gli eventi da coprire siano specificatamente sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Gli assicuratori sanno benissimo che il numero dei fenomeni catastrofali sono assai più numerosi e che la capacità di devastazione degli eventi non specificamente nominati nella legge può essere equivalente o addirittura superiore a quelli indicati. Questa è la ragione per cui, nelle apposite clausole di estensione di copertura, si tende a estendere l’assicurazione il più possibile, includendo, tra le altre, eruzioni, uragani, mareggiate, grandinate ecc. Vi è dunque un problema di definizioni e sappiamo tutti quanto importante sia essere precisi nelle condizioni prestate in polizza, soprattutto per quanto attiene al glossario. 
La questione, inoltre, comporta ulteriori problemi tecnici in sede di liquidazione dei danni, perché esistono, ad esempio, molte polizze formulate su base all risks. Che succederebbe, se dovessimo trovarci a liquidare un danno con una Dic/Dil (difference in conditions/difference in limits) tanto complessa da gestire?  Le estensioni di copertura esistenti nel mercato prevedono anche l’esistenza di franchigie, scoperti e limiti di risarcimento differenziati, in base alla zona di ubicazione e alla disponibilità di spesa della società contraente (a maggiore scoperto, corrisponde una minore spesa). 
Anche a questo proposito, la nuova norma prevede che sia applicato uno scoperto o franchigia non superiore al 15%, ma vi sono zone molto esposte al terremoto (pensiamo a buona parte della Sicilia o al Friuli, ad esempio), dove le condizioni esistenti prevedono importi ben superiori, per la maggior parte dettati da esigenze riassicurative e dunque indipendenti dalla volontà della compagnia assicuratrice. 
Inoltre, non viene fornita alcuna indicazione sul tipo di danno indennizzabile: parliamo solo di danni materiali e diretti o anche di danni da interruzione d’esercizio? Questi ultimi hanno dimostrato di essere non solo assai cospicui, ma spesso di importi molto superiori a quelli liquidati per i danni materiali.

LA MUTUALIZZAZIONE DEL RISCHIO: CONSORZI E RIASSICURAZIONE

Ed eccoci a un’altra questione spinosa: quella riassicurativa. L’obbligo previsto dalla nuova normativa riguarda da un lato le imprese di cui abbiamo parlato, che devono contrarre polizza, dall’altro, esso concerne la parte assicurativa. Per quanto attiene alle imprese, l’obbligo rileva essenzialmente ai fini dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario, da parte delle risorse pubbliche. Dunque, se non ti assicuri, non avrai diritto agli aiuti dello Stato.
Per quanto riguarda le compagnie assicurative, e considerati i capitali in ballo (si parla di almeno sei milioni di polizze, perché tali sarebbero le attività soggette all’obbligo di copertura, secondo il sito ufficiale del registro delle imprese), è fuori di dubbio che la copertura di questi rischi debba necessariamente prevedere una larghissima mutualizzazione. 
Le imprese di assicurazione sono obbligate a contrarre: il rifiuto o l’elusione di tale obbligo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dall’Ivass, compresa tra 100mila e 500mila euro. Nella pratica, le società di assicurazione operanti in Italia possono decidere di assumere direttamente l’intero rischio, oppure possono utilizzare lo strumento della coassicurazione. È anche possibile che si riuniscano in consorzi o pool, sempre che gli stessi siano registrati e approvati dal regolatore, cioè l’Ivass, che provvederà a vagliarne la solidità finanziaria.

COSA S’INTENDE PER “CONDIZIONI DI MERCATO”

A questo riguardo, la legge prevede che Sace sia autorizzata a concedere, “a condizioni di mercato”, agli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, mediante apposita convenzione approvata da Mef e Mimit a mezzo decreto, una copertura fino al 50% degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti per gli eventi assicurati. Il tutto, con un limite di risarcimento annuale di cinque miliardi di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026. Questa forma di riassicurazione prevede una garanzia dello Stato, a prima richiesta e senza regresso: dunque una garanzia esplicita, incondizionata e irrevocabile. Attenzione, però, che bisognerebbe qui chiarire cosa si intenda per condizioni di mercato
Le condizioni che regolano il mercato degli eventi catastrofali sono soggette a cambiamenti che dipendono direttamente dalla disponibilità economica dei riassicuratori, a livello mondiale. Sarebbe quindi interessante capire cosa intendano per “condizioni di mercato” gli estensori della legge.
C’è poi da tener conto del fatto che tutte le compagnie di assicurazione sono già munite di una protezione riassicurativa (un trattato di riassicurazione), soprattutto per quanto attiene agli eventi catastrofali.

PIÙ COINVOLGIMENTO PER I TECNICI ASSICURATIVI

La prima cosa che bisognerà fare è determinare come queste coperture riassicurative possano coesistere. Non è possibile che l’una escluda l’altra, perché la definizione di evento catastrofale è per gli assicuratori e loro riassicuratori, come abbiamo visto, assai più ampia di quanto indicato dalla legge.
Tutto quanto esposto rappresenta solo una parte dei tanti interrogativi che in questi giorni tormentano gli esperti e i liquidatori delle compagnie di assicurazione, perché le problematiche sollevate dal testo della legge promulgata sono moltissime e resta davvero poco tempo per trovare per esse soluzioni accettabili, dato il termine previsto della fine dell’anno corrente. 
Insomma, l’iniziativa del Governo è stata a lungo attesa ed è certamente commendabile: la preoccupazione è che i veri esperti in materia, cioè i tecnici assicurativi, abbiano ricoperto un ruolo troppo marginale nella stesura del testo del decreto. 

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