LA CORRETTA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO 7B

Gli accordi tra intermediari assicurativi devono essere gestiti all’insegna della trasparenza verso il cliente, in funzione del livello di attività e di collaborazione. I chiarimenti dell’Ivass sulla documentazione da fornire in fase precontrattuale aprono considerazioni su nuove necessità di aggiornamento, soprattutto alla luce del recepimento delle novità introdotte dalla direttiva Idd

LA CORRETTA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO 7B
Con il decreto Crescita 2.0 il legislatore ha da tempo introdotto la possibilità per gli intermediari assicurativi italiani, iscritti nelle sezioni A, B e D del registro Ivass, e per gli intermediari europei autorizzati a operare nel nostro Paese, di adottare forme di collaborazione reciproca. La norma ha demandato all’Ivass il potere di vigilare su tali modelli distributivi e la facoltà di adottare specifiche disposizioni attuative, volte a garantire l’adeguata informativa ai consumatori. 

Il mercato ha atteso a lungo un intervento della Vigilanza, auspicando una revisione della documentazione da fornire ai clienti in fase precontrattuale (Modello 7B), al fine di includervi l’informativa di trasparenza in merito alle forme di collaborazione adottate dai suddetti intermediari principali. 
In assenza di specifiche indicazioni, gli operatori si sono mossi, anche attraverso le competenti associazioni di categoria, presentando all’Istituto quesiti e richieste di chiarimento.
A tal riguardo, è stata recentemente resa pubblica la risposta dell’Ivass a una richiesta di parere formulata dall’Anapa (Associazione nazionale agenti professionisti di assicurazione), circa la corretta predisposizione del Modello 7B in caso di collaborazioni tra agenti. 


DISTINZIONE TRA ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E COLLABORAZIONE

Il primo quesito posto da Anapa affronta il delicato tema della segnalazione. A tal riguardo, in continuità con la posizione precedentemente assunta e con quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera c e d della nuova direttiva 97/2016 sulla distribuzione assicurativa (Idd), la Vigilanza ha confermato che, ove un intermediario “si limiti a svolgere un’attività di mera segnalazione e quindi in assenza di presentazione o proposta di prodotti assicurativi o di prestazione di assistenza e consulenza finalizzate a tale attività, si ritiene che le parti non attuino in sostanza alcuna specifica forma di collaborazione ex articolo 22 del dl 179/2012”. Pertanto, in tale schema, gli obblighi di informativa precontrattuale gravano esclusivamente sull’unico intermediario che di fatto distribuisce la polizza, mentre non è previsto alcun obbligo di trasparenza a carico del soggetto segnalatore. 

Diversa è, invece, l’ipotesi di collaborazione in cui un agente (proponente) intermedi e finalizzi con il cliente un contratto assicurativo emesso da un altro agente (emittente). Rispetto a tale modello distributivo, l’Ivass ha chiarito che “gli obblighi di informativa precontrattuale e l’obbligo di presentare o proporre contratti adeguati alle esigenze assicurative e previdenziali del cliente gravano sull’agente proponente”. Il Modello 7B dovrà dunque essere redatto dal proponente, fornendo al cliente una corretta e completa informativa, volta a precisare che l’attività di intermediazione è effettuata in collaborazione con l’emittente. Nel modello dovrà inoltre darsi evidenza dei dati identificativi e della sezione di iscrizione al registro Ivass dei due intermediari coinvolti e del ruolo svolto dai medesimi nell’ambito del rapporto di collaborazione instaurato ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del dl 179/2012. Trattandosi di agenti, sarà inoltre necessario fornire indicazione in merito alle compagnie assicurative mandanti. La Vigilanza ha infine precisato che, una volta stipulata la polizza, il proponente dovrà trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale in originale all’emittente, conservando per sé una copia da archiviare


SE IL PROPONENTE E' AGENTE PLURIMANDATARIO

Un terzo e ultimo schema distributivo esaminato nel parere rilasciato dall’Ivass è quello dell’agente proponente plurimandatario, che ha dunque in essere diversi accordi di libera collaborazione con più agenti emittenti. In tal caso, il Modello 7B redatto dal proponente, dovrà riportare nella Parte I “Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente” le seguenti informazioni: (i) l’impresa (o le imprese) con cui il proponente abbia in essere un mandato diretto; (ii) le imprese di cui lo stesso proponente può proporre prodotti assicurativi in virtù di rapporti di collaborazione instaurati ex articolo 22, comma 10 del dl 179/2012, precisando per ciascuno di essi la denominazione dell’impresa e la denominazione e gli estremi di iscrizione nel registro Ivass dell’intermediario emittente di riferimento e (iii) il ruolo e le funzioni svolte dal proponente in base all’accordo di collaborazione sottoscritto con l’emittente. Preme osservare che nel parere rilasciato ad Anapa, proprio con riferimento al modello del plurimandato, la Vigilanza ha previsto che il proponente debba dare evidenza al cliente, una volta che questi abbia scelto quale prodotto acquistare, dell’intermediario emittente e della relativa impresa mandante di riferimento. Non è però chiarito in quale forma e secondo quali modalità tale informativa debba essere rilasciata, né se sia necessario consegnare al cliente un ulteriore, e più personalizzato, Modello 7B.


NECESSITA' DI INTERVENTO E DUBBI DA CHIARIRE

La risposta dell’Ivass ai quesiti di Anapa si pone certamente come un importante punto di partenza, utile a comprendere la posizione dell’Istituto rispetto alle collaborazioni tra intermediari principali, fino a oggi mai regolamentate. Si auspica però l’emanazione da parte dell’Ivass di un provvedimento formale e di portata generale rispetto a tutte le categorie di intermediari coinvolti e alle varie forme di collaborazione esistenti, volto anche a modificare e a integrare di conseguenza il Modello 7B attualmente in uso.
Da più parti ci si è poi domandato se l’adeguata informativa ai consumatori, prevista dal decreto Crescita 2.0, non possa essere maggiormente garantita dando notizia anche nel Registro Ivass dei rapporti di collaborazione in essere tra intermediari principali, secondo modalità simili a quelle già adottate per i soggetti iscritti alla sezione E.

Infine, poiché l’attuale sistema regolamentare in materia di intermediazione assicurativa dovrà presto essere rivisto, al fine di recepire le novità introdotte dalla direttiva Idd, auspichiamo che nell’ambito di tale processo di aggiornamento siano chiariti alcuni dubbi, riguardanti la gestione dei processi più complessi nell’ambito di una collaborazione tra intermediari principali: si pensi, ad esempio, alla suddivisione degli adempimenti antiriciclaggio; agli obblighi di controllo delle reti distributive in capo alle imprese anche nell’ottica di monitorare sistemi distributivi multilevel; alla gestione dei reclami; alla distribuzione di prodotti non standardizzati nell’ambito di un rapporto di collaborazione tra intermediari iscritti alla sezione A o B e alla sezione D del registro; alla trasparenza delle commissioni; alla disclosure in materia di conflitti di interesse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli correlati

I più visti