CLASS ACTION, LE PROSPETTIVA DELLA RIFORMA
La Camera ha approvato una proposta di legge, ora all’esame del Senato, che introduce rilevanti novità nella disciplina dell’azione di classe suscettibili di rendere lo strumento molto più insidioso per le imprese, con conseguente impatto sulle coperture assicurative
21/07/2015
Il 3 giugno scorso la Camera ha approvato una proposta di legge di riforma dell’azione di classe (o class action), attualmente disciplinata dall’articolo 140 bis del codice del consumo. La riforma è ora all’esame del Senato.
Vediamo in sintesi cosa è la class action, come è disciplinata oggi e come è previsto che cambi, per poi tracciare un bilancio nella prospettiva delle compagnie di assicurazione.
COS'E' LA CLASS ACTION E COME FUNZIONA OGGI
La class action è uno strumento processuale attraverso il quale una pluralità di soggetti possono agire congiuntamente contro un’impresa per far valere la lesione di un proprio diritto. Condizione necessaria è che la fattispecie oggetto di tutela presenti elementi (di fatto e di diritto) comuni (requisito dell’omogeneità dei diritti azionati), che consentano una trattazione e un’istruzione probatoria congiunta e il più possibile standardizzata.
La class action italiana presenta numerose limitazioni: (i) soggettive (è accessibile solo a consumatori persone fisiche contro imprese, ma è possibile conferire mandato ad un’associazione consumeristica); (ii) oggettive (soltanto per: lesione di diritti contrattuali, responsabilità del produttore e responsabilità per pratiche commerciali scorrette o per comportamenti anticoncorrenziali); (iii) temporali (soltanto illeciti commessi dopo il 16 agosto 2009).
Il giudizio si articola in una fase introduttiva che si conclude con il giudizio di ammissibilità, nella successiva fase di adesione dei componenti la classe e nella fase finale di istruttoria e decisione.
L’attuale class action non ha avuto successo. A cinque anni dalla sua entrata in vigore (primo gennaio 2010), le class action promosse sono state poche, poche quelle dichiarate ammissibili e solo due sono state accolte nel merito con condanna dell’impresa convenuta, peraltro per importi irrisori.
LE NOVITA' DELLA RIFORMA ALL'ESAME DEL SENATO
La riforma all’esame del Senato costituisce una vera e propria rivoluzione.
Anzitutto, vengono meno tutte le limitazioni cui è soggetta l’attuale class action: la nuova azione sarà promuovibile da chiunque (oltre ai consumatori, anche professionisti, imprese e associazioni) per far valere la lesione di qualunque diritto, senza limitazioni temporali. Permane il requisito che si tratti di diritti individuali omogenei, nel senso sopra precisato.
Altre novità di grande rilievo sono la legittimazione attiva autonoma riconosciuta alle associazioni dei consumatori, la legittimazione passiva degli enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, la possibilità di ottenere una pronuncia inibitoria e la possibilità di aderire all’azione di classe dopo che il tribunale ha riconosciuto con sentenza la responsabilità dell’impresa. Quest’ultima modifica costituisce un forte incentivo, perché l’aderente può intervenire quando rimane solo il rischio legato alla quantificazione del danno.
La procedura è stata poi disciplinata in modo molto più preciso e articolato ed è stata prevista la nomina di un rappresentante comune degli aderenti, che gestisce, in nome dei singoli aderenti, la fase di accertamento dei crediti risarcitori, l’esecuzione della sentenza e l’eventuale transazione. Disposizioni particolari sono infine dettate con riguardo alle spese del procedimento in caso di accoglimento dell’azione, previste a carico dell’impresa convenuta, calcolate in misura premiale parametrata al valore dei risarcimenti e al numero dei componenti della classe e comprensive sia del compenso del rappresentante comune degli aderenti, sia degli onorari dei difensori degli attori.
EFFETTI SUL MONDO ASSICURATIVO
Le compagnie sono interessate dalla materia delle class action sia come potenziali soggetti passivi, sia per l’impatto che lo strumento ha sulle coperture assicurative offerte.
Sotto il primo profilo, anche le compagnie assicurative subiranno l’ampliamento dell’ambito applicativo dell’istituto derivante dalla riforma. Così, ad esempio, gli azionisti e gli investitori in titoli emessi da compagnie quotate potranno promuovere una class action per far valere la responsabilità da prospetto di queste ultime (azione che oggi la giurisprudenza esclude dall’ambito di applicazione dell’articolo 140 bis del Codice del consumo). Altre azioni, già oggi esperibili con lo strumento della class action, potranno avere maggiore incisività: basti pensare a quelle nei confronti delle assicurazioni per addebiti non dovuti o per pratiche commerciali scorrette o anticoncorrenziali, che potranno essere promosse anche dagli imprenditori, portatori di ragioni di credito verosimilmente di maggiore entità rispetto ai consumatori.
Sotto il secondo profilo, sul mercato oggi non sono previste polizze ad hoc per il rischio di class action, ma possono trovare applicazione, caso per caso, vari tipi di polizza, principalmente: Responsabilità civile da prodotti, Responsabilità civile imprese, D&O e tutela legale. L’estensione dell’ambito applicativo della class action derivante dalla riforma comporterà l’aumento del numero di polizze potenzialmente coinvolte mentre la probabile maggiore efficacia dello strumento e il conseguente aggravamento del rischio potrebbero portare alla necessità di ripensare le condizioni di polizza (premio, massimali, esclusioni). Un tema che meriterà attenzione sarà poi quello della copertura delle spese del procedimento, vista la verosimile rilevanza delle stesse. Infine la stessa entrata in vigore della riforma, con la conseguente estensione della portata applicativa dell’istituto, potrebbe comportare l’applicazione delle clausole contrattuali che, in caso di mutamento di normativa, prevedono la revisione delle condizioni di assicurazione.
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