LA CASSAZIONE SULLE POLIZZE CONNESSE AI MUTUI

Una sentenza della Suprema Corte è stata l’occasione per ricostruire i vari interventi delle autorità diversamente coinvolte sul tema del vincolo più o meno esplicito delle polizze vita in relazione alla sottoscrizione di mutui immobiliari

LA CASSAZIONE SULLE POLIZZE CONNESSE AI MUTUI
Autore: Stefano Centonze, Studio THMR Numero Review: 94 Pagina: 12
Con la sentenza n. 2989 dell’1 febbraio 2022, la Cassazione, cassando con rinvio una sentenza della Corte d’Appello di Venezia, si è espressa sulla qualificazione delle cosiddette “polizze connesse ai mutui” e su quella che dovrebbe essere la corretta interpretazione dell’articolo 28, comma 1, del decreto legge del 24 gennaio 2012, numero 1, convertito con legge del 24 marzo 2012, numero 27, nella formulazione precedente alla legge 124/2017, quando la norma faceva riferimento solo a un rapporto di condizionamento tra mutuo e polizza e menzionava la “connessione” solo nella rubrica.
La sentenza rileva per la qualificazione delle polizze connesse stipulate prima della modifica del 2017 (numerose, stante la durata ordinaria dei mutui immobiliari) e perché, considerando le condotte rilevanti per la qualificazione, arricchisce le valutazioni formulate in materia dalle Autorità di Vigilanza, fornendo spunti per ulteriori sviluppi di indagine (i.e. sulle polizze decorrelate).

Il giudizio nasce dalla stipulazione contestuale e da parte del medesimo soggetto, nel 2013, di un mutuo fondiario e, mediante lo stesso istituto mutuante, di un contratto di assicurazione sulla vita. Deceduto il mutuatario/assicurato, l’assicuratore aveva rifiutato il pagamento dell’indennizzo eccependo il mancato decorso del periodo di carenza iniziale, previsto dalla polizza, al momento del decesso. Il periodo di carenza pattuito aveva una durata superiore al termine massimo di 90 giorni previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera h), del Regolamento Isvap n. 40/2012 sicché, essendo il decesso intervenuto dopo il novantesimo giorno dalla decorrenza della copertura, il beneficiario designato agiva in giudizio per ottenere l’indennizzo pattuito assumendo l’illegittimità del termine superiore.

UNA ESPLICITA CONDIZIONE ANCHE NELLE POLIZZE PRE 2017

Ottenuta soddisfazione in primo grado, il risultato veniva ribaltato in sede di gravame con l’affermazione che la previsione regolamentare Isvap 40/2012 non sarebbe stata da applicarsi alla polizza in questione, in quanto, sulla base di una lettura particolarmente rigorosa della norma primaria (l’articolo 28, nella versione previgente la novella del 2017), il contratto di mutuo non presentava elementi testuali che ne condizionassero l’efficacia alla stipulazione della polizza stessa. 
Infatti, la lettera dell’articolo 28 del dl 1/2012, prima della riforma, conteneva solo la seguente indicazione: “le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione”. È con la legge 4 aprile 2017, n. 124 che la formulazione si è arricchita con introduzione del passaggio “l’offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all’erogazione del mutuo o del credito”; circostanza che ha rafforzato la diffusa opinione per cui, laddove la norma parla di “condizione”, lo fa per alludere alla rintracciabilità nel contratto di mutuo di una clausola che ne subordini l’efficacia alla stipulazione della polizza e, dunque, che questo requisito dovesse necessariamente essere presente e rintracciabile nei mutui contratti prima del 2017.
La sentenza, pur dando atto della modifica normativa (cfr. il §1.3), non ha ravvisato una contrapposizione tra i due requisiti (condizione, da un lato; connessione/accessorietà, dall’altro) e anzi ha sviluppato una tesi interpretativa volta, in sostanza, a equiparare le due ipotesi e dunque a escludere, anche per i contratti stipulati prima della novella del 2017, la necessità di rintracciare clausole contenenti vere e proprie condizioni.
Allo scopo, la Cassazione ha valorizzato la rubrica dell’articolo 28 che, a dispetto del tenore letterale della norma, faceva riferimento già nella sua precedente versione alla connessione: “assicurazioni connesse all’erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo”. Con ciò facendo una decisa scelta di campo tra le non pacifiche posizioni sul valore interpretativo delle rubriche normative.

RICOSTRUZIONI STORICHE E PROCEDURE POSSIBILI 

La Suprema Corte ha poi ragionato sulla ratio della norma mediante un procedimento di analisi del percorso storico che avrebbe condotto all’introduzione dell’articolo 28, valorizzando gli interventi delle Autorità di Vigilanza succedutisi negli anni, a partire dalle indagini avviate nel 2009 dall’Agcm e dall’Isvap e proseguendo sino alle più recenti valutazioni di Ivass e Banca d’Italia
E così, incrociando le esigenze pro-concorrenziali e di pro-consumeristiche sottese alla normativa, la Cassazione ha affermato che scopo della norma in questione sarebbe quello di “contrastare il fenomeno dell’abbinamento (il cosiddetto binding) tra mutui e assicurazioni sulla vita in due modi: a) vietando alle banche di imporre al cliente la stipula di un’assicurazione del gruppo; b) demandando all’Isvap di stabilire quali dovessero essere i requisiti minimi di tali contratti”. Da qui, il principio di diritto: “sono soggetti alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 1, del regolamento Isvap 40/12 i contratti di assicurazione ‘connessi’ o ‘condizionati’ a un contratto di mutuo, per tali dovendosi intendere le polizze la cui stipula è stata pretesa, imposta o capziosamente indotta dal mutuante anche in via di mero fatto, a prescindere dall’inserimento nel contratto di mutuo di clausole formali che ne subordinino la validità o l’efficacia alla stipula del contratto assicurativo”.
Si tratta di un precedente utile per gli operatori, in quanto consente di individuare il trattamento più prudente da riservare alle polizze precedenti alla novella del 2017: anche per tali contratti converrà considerare non solo e non tanto la (improbabile) presenza, nel mutuo, di clausole che ne condizionino l’efficacia, quanto piuttosto la ricorrenza di condotte nel collocamento, ascrivibili all’intermediario, che facciano presumere l’esistenza di condizionamenti in fatto. Per altro verso, il principio si innesta sulle considerazioni svolte da Ivass e Banca D’Italia nella lettera al mercato del 17 marzo 2020, dando ulteriori spunti per comprendere “quando” le polizze siano “connesse” e non, piuttosto, “decorrelate”, ossia prive di collegamento funzionale col finanziamento ma il cui collocamento può essere conseguente a una prassi commerciale che le imponga “di fatto, come condizione per accedere al finanziamento” (salvo poi riesumare la “connessione” quando si tratti di rimborsare il premio per estinzione anticipata del mutuo). Sul punto, la sentenza esemplifica alcuni interessanti elementi indiziari/fattuali che ben si prestano a essere valorizzati dalle autorità di vigilanza nell’attività di monitoraggio delle modalità di collocamento delle polizze in parola, e che saranno particolarmente utili nell’analisi (preannunziata) delle pratiche commerciali legate alle polizze decorrelate.

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