LE INCERTEZZE PER L’OBBLIGO ASSICURATIVO DEGLI AVVOCATI
Il tema dell’assicurazione per i professionisti del settore legale è ancora aperto, sia sulla questione dell’offerta possibile sia in relazione alle coperture da ritenersi obbligatorie
11/01/2018
L’obbligo assicurativo per i professionisti è stato introdotto dal dl n. 138\2011 nell’ambito della liberalizzazione del mercato dei servizi. Il regolamento di attuazione (Dpr n.137\2012) aggiungeva che il contratto poteva stipularsi “anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti”. Rispetto alla regolamentazione comunitaria (Direttiva 2005\35\CE), l’adeguamento del nostro Paese è intervenuto, quindi, con notevole ritardo.
La legge n. 247 del 31 dicembre 2012, ha poi istituito l’obbligatorietà in modo autonomo per avvocati, collaboratori, praticanti e dipendenti, inserendo anche la copertura per gli infortuni in occasione dell’esercizio dell’attività. La legislazione della maggior parte degli altri Paesi d’Europa l’avevano già inserita da tempo: in Germania, per legge federale dal 1959; in Francia, per legge dello stato dal 1971; nel Regno Unito, come obbligo deontologico dal 2000. Il ritardo nell’adeguamento ha reso, quindi, meno competitiva la nostra offerta di prestazioni rispetto a quella resa da avvocati di altre nazioni vicine, che da tempo usufruivano di copertura assicurativa in caso di errore nell’erogazione del servizio al cliente.
LA QUESTIONE DELLA POLIZZA INFORTUNI
La previsione del 2012 è rimasta sospesa fino all’emissione – il 22 settembre del 2016 – del Decreto ministeriale attuativo, che ha prescritto l’adeguamento entro un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 238 del 11 ottobre 2016).
Alla scadenza del termine è invece intervenuto un differimento volto a “consentire il perfezionamento dell’iter procedurale avviato dal Consiglio nazionale forense per la conclusione della convenzione collettiva finalizzata a offrire agli iscritti all’albo degli avvocati una polizza assicurativa a condizione di particolare favore”. La possibilità di una negoziazione dei consigli nazionali e delle casse previdenziali, introdotta nel 2012, era già stata realizzata con l’offerta di più convenzioni separate con più broker e assicuratori, tra le quali gli iscritti avrebbero potuto scegliere. Sul filo di lana il Cnf ha ritenuto di integrare (o superare) l’offerta agli iscritti, con una più mirata proposta tendente, oltre che alla riduzione del premio per gli aderenti, all’acquisizione di dati utili alla gestione del rischio. Inoltre, il 27 ottobre, in risposta al presidente del Cnf Andrea Mascherin, il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha manifestato la possibilità di intervenire ulteriormente sull’obbligo della polizza infortuni “nel senso di prevederla come facoltativa”. Evoluzione che non consente di ritenere ancora conclusa la completa operatività dell’obbligo assicurativo per gli avvocati.
L'INTERPRETAZIONE DI FGA
Il decreto attuativo non precisa se tutti gli iscritti all’ordine debbano stipulare una propria garanzia, anche se già beneficiari, in quanto collaboratori, di una copertura assicurativa attivata dal titolare dello studio per l’attività loro delegata. La norma è stata invece intesa da Fga, nel senso di ritenere gli avvocati destinatari degli effetti della copertura; con autonoma garanzia assicurativa del collaboratore necessaria solo in caso di esercizio della professione in proprio pregressa o contemporanea alla collaborazione.
Altrimenti, nel caso di professionisti privi di un’attività propria e che hanno come unico committente il titolare dello studio, si avrebbe una duplicazione di copertura sulla medesima attività.
La garanzia obbligatoria deve coprire richieste di risarcimento nei dieci anni dalla cessazione dell’attività, per attenuare le conseguenze dei danni lungo latenti.
La l. n. 124/2017 Concorrenza è invece successivamente intervenuta, a integrazione del dl n.138/2011 sulla liberalizzazione delle professioni, regolando la garanzia postuma per tutti i professionisti, senza riferimento alla cessazione dell’attività. Su tale problematica Fga ritiene sia obbligatoria solo la previsione della normativa forense: nell’altra soccorre l’inciso “salva la libertà contrattuale” che riconduce alla mera facoltà delle parti la possibilità di ampliare il contenuto della propria polizza assicurativa. Altrimenti, ogni avvocato in attività avrebbe l’obbligo di avere clausola di copertura anche per dieci anni successivi alla stipula del contratto assicurativo, nonostante il rinnovo di anno in anno della garanzia. Queste le prime incertezze che si sono presentate nell’applicazione: ma l’interpretazione degli operatori è sempre un’efficace alternativa a una legge imprecisa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
normativa,
👥