IL DANNO A COSE DI TERZI DETENUTE DALL’ASSICURATO

Il titolo di proprietà non si traferisce in seguito alla consegna materiale, ma è la volontà delle parti che determina gli effetti giuridici ed è nell’interpretazione delle norme del contratto assicurativo che si determinano, nel lavoro quotidiano, gli aspetti di maggiore conflittualità. La scienza giuridica, che in Italia ha una cultura millenaria, è la base imprescindibile per la formazione del moderno loss adjuster

IL DANNO A COSE DI TERZI DETENUTE DALL’ASSICURATO
Autore: Piero Bera, consigliere di Aipai Numero Review: 107 Pagina: 10-11
È nell’antico diritto romano che ha fondamento la cultura giuridica occidentale. Un fatto eclatante, che ha portato (una volta di più) il nostro paese a essere un punto di riferimento mondiale è stato, nel XII secolo, la riscoperta del Codice di Giustiniano. Un vero tesoro per la scienza giuridica di ogni tempo. 
Si tratta di una raccolta di costituzioni imperiali, nota come Corpus iuris civilis, che fu ritrovata da Irnerio, iniziatore della scuola bolognese, e per questo definito Lucerna Iuris ovvero lume del diritto. 
È con lo studio e l’interpretazione del Codex Iustinianus che, inizialmente con l’apposizione di glosse ai testi a scopo esegetico, e in seguito con la scuola dei commentatori, che ne aggiornarono e adattarono il contenuto ai problemi dell’epoca – ha origine, a Bologna, la prima università al mondo (primato conteso dalla Sorbona di Parigi). 
Così profonde sono le nostre radici culturali, che tutt’oggi sono un riferimento, quasi un riflesso pavloviano, rispetto ad alcune categorie di valutazione. Si pensi ad esempio che nel diritto dell’antica Roma, al fine di perfezionare una vendita (in latino traditio: tradens è il venditore e accipiens, l’acquirente) soprattutto in epoche arcaiche, era necessaria la materiale consegna della cosa (res in latino da qui la definizione di “diritti reali”). In seguito fu sufficiente anche la traditio symbolica, ovvero la consegna di un oggetto che simboleggiava il bene: la chiave per la casa. 

UN CASO REALE

Mi sono soffermato su queste reminiscenze in relazione a un recente sinistro, di cui riassumo brevemente i tratti essenziali. Un’importante azienda riceve da una cliente sudamericana l’ordine di fornitura di un impianto per la produzione di gas industriali. Si tratta dell’ampliamento di un impianto venduto da diversi anni che ha bisogno di un revamping. L’azienda dà seguito alla progettazione, secondo le specifiche del cliente, e lo mette in produzione. Quindi le attrezzature sono preparate per la spedizione, inserite in sacchi barriera e poste in casse di legno. La cliente, a quel punto, chiede però che la spedizione sia rinviata: la situazione politica ha determinato grande incertezza sul futuro dell’economia locale per cui ha deciso di rimandare l’ampliamento dell’impianto. La stessa provvede comunque a onorare il pagamento delle fatture a saldo della commessa, chiedendo all’azienda Italiana di conservare presso di sé il materiale fino a quando la situazione si sarà stabilizzata. 
La ditta produttrice stocca le casse in un magazzino, in attesa di poterle spedire. Passa il tempo e dopo cinque anni la cliente sudamericana chiede di ricevere la merce. A quel punto, prima della spedizione, è effettuata un’ispezione: all’apertura delle casse si riscontra che molte componenti hanno gravi danni da ossidazione. Durante il periodo di stoccaggio si sono determinate infiltrazioni dalla copertura del magazzino, che hanno causato danni sia ai cablaggi che alle parti in metallo, dato che i sacchi barriera non hanno tenuto. A quel punto la ditta costruttrice decide di denunciare il sinistro per cui è istruita una posizione di danno con riferimento alla garanzia Danni a cose di terzi in consegna e custodia o detenute all’assicurata

SE LA CONSEGNA DEL MATERIALE NON AVVIENE

Pervenendo l’incarico, il perito effettua accertamenti sia presso il magazzino dove l’impianto è conservato, verificando e ricostruendo la dinamica dell’evento, sia presso la struttura produttiva, al fine di rilevare e analizzare l’entità dei danni. Completati gli accertamenti anche in riferimento a responsabilità di terzi fornitori (per eventuale difettosità di minori componenti che sono entrate a far parte del prodotto finito) il perito procede all’acquisizione della documentazione istruttoria della pratica: dall’ordine del cliente, al progetto, fino alle schede di lavorazione e ai dettagli analitici della commessa di riparazione, oltre che alle fatture di vendita.
È però necessario comprendere se si tratta di un danno a terzi di natura colposa (risarcibile sulla polizza Rct) o di una responsabilità contrattuale del fornitore nei confronti del cliente: in quest’ultimo caso si tratterebbe di un impegno volontariamente assunto, per cui la garanzia assicurativa non sarebbe operante. Il discrimine tra i due casi è definito dal passaggio di proprietà dell’impianto dal produttore al cliente: è solo al perfezionamento di questo atto che, giuridicamente, ci si può riferire a cose di terzi detenute dall’assicurata. Il dubbio, per cui l’impegno alla riparazione da parte del costruttore parrebbe un obbligo derivante dal contratto di fornitura, sorge dal fatto che la consegna del materiale non è mai avvenuta. 

L’INSIEME DI CONOSCENZE TECNICHE E CULTURA GIURIDICA

Questo passaggio del titolo di proprietà non si sarebbe perfezionato secondo il criterio previsto dalla traditio di diritto romano arcaico, che lo prevedeva solo in subordine al trasferimento materiale della cosa, ovvero al possesso da parte dell’accipiens. L’evoluzione della scienza giuridica, partendo dalla tradizione romanistica, è però giunta oggi a conclusioni del tutto diverse. Il contratto di compravendita, ovvero il trasferimento del titolo di proprietà, si perfeziona secondo il criterio consensualistico definito dall’articolo 1376 cc per cui “nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato”. Dunque il titolo di proprietà non si traferisce in seguito alla consegna materiale della cosa, come nella traditio: è la volontà delle parti che determina gli effetti giuridici.
Quanto sopra esposto è utile per argomentare come la tecnica assicurativa, fondamento della nostra professione, è costituita da un insieme di conoscenze tecniche e di cultura giuridica: questa duplice competenza permette al perito di comprendere la complessità di un fenomeno fisico (il danno) al fine di definire l’operatività di un contratto, la polizza.
Le maggiori controversie, le contrapposizioni più aspre, raramente hanno origine dal piano tecnico: è su quello giuridico, ovvero dall’interpretazione delle norme del contratto assicurativo che si determinano, nel lavoro quotidiano, gli aspetti di maggiore conflittualità. Dunque la scienza giuridica, di cui il nostro paese è portatore di una cultura bi-millenaria, è la base imprescindibile per la formazione del moderno loss adjuster.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli correlati

I più visti