COME INQUADRARE LE POLIZZE D’INVESTIMENTO

L’attuazione in Italia della direttiva Ue 2016/97 passa per l’adeguamento del Codice delle assicurazioni non solo nella parte relativa alla distribuzione ma anche con l’integrazione di quanto concerne i prodotti finanziari assicurativi: un cambiamento che impatta sui temi dell’informazione al cliente, del rapporto con gli intermediari e della vigilanza

COME INQUADRARE LE POLIZZE D’INVESTIMENTO
Il 21 febbraio scorso, il governo italiano ha trasmesso al parlamento lo schema (lo Schema) di decreto legislativo recante attuazione della direttiva Ue 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (Idd), la cui applicazione è stata di recente posticipata al primo ottobre 2018 dal Parlamento Europeo.
Come noto, lo Schema modifica in più punti il decreto legislativo 209/2005 (Codice delle assicurazioni private, Cap), nella parte relativa all’attività di intermediazione assicurativa, che, per effetto della Idd, deve ormai definirsi di distribuzione assicurativa, e introduce nuove disposizioni, in particolare con riferimento, tra l’altro, alla distribuzione di prodotti d’investimento assicurativi.
Sebbene lo Schema sia ancora oggetto di parere da parte del parlamento italiano, che, comunque, per effetto delle più recenti modifiche normative provenienti dal parlamento europeo, dovrà in ogni caso esprimersi entro il primo luglio 2018, tuttavia il sufficiente dettaglio del contenuto dell’Idd, unito alla pressochè speculare corrispondenza in molti punti tra la direttiva e lo Schema, inducono a ritenere il contenuto di quest’ultimo pressochè definitivo, ancorchè non possano escludersi del tutto modifiche.

UNA NOVITÀ PER IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Tra le norme di nuova introduzione, lo Schema, nella versione attuale, reca una serie di disposizioni riguardanti, tra l’altro, i prodotti di investimento assicurativi, sui quali si sofferma il contenuto della presente analisi, rispetto ai quali viene elaborata una disciplina di dettaglio relativa agli obblighi di trasparenza informativa, agli incentivi e ai conflitti di interessi, che rappresentano senz’altro una novità rispetto all’attuale contenuto del Cap, del tutto silente rispetto alla distribuzione di tali prodotti.
Innanzitutto, giova ricordare come il Cap, nell’attuale formulazione, non contenga affatto una definizione di prodotti d’investimento assicurativi, che lo Schema introduce tra le definizioni dell’articolo 1 del Cap, rinviandone, quanto ai contenuti, all’articolo 4, paragrafo 1, numero 2, del regolamento Ue 1286/2014 sulle informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (i cosiddetti Priips).
Tali sono, ai sensi del predetto regolamento, i prodotti “[..] che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato”, con esplicita esclusione, in particolare, dei prodotti assicurativi non vita, di quelli vita qualora le prestazioni siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità, e, più in generale, i prodotti e i regimi pensionistici aziendali o professionali.
Difficile non riconoscere nella descrizione sopra fatta i prodotti a contenuto finanziario assicurativo, secondo la definizione contenutane nel Testo unico della finanza e nei relativi regolamenti di attuazione, quali le polizze unit, index e di capitalizzazione.



© Jirsak - iStock

LA QUESTIONE COMPLESSA DELLA VIGILANZA

Al di là delle questioni terminologiche di definizione, l’articolo 121 quater dello Schema, nel ribadire il principio per cui la vigilanza sulla distribuzione di tali prodotti compete all’Ivass quando a distribuirli siano le imprese di assicurazione (se impegnate nella vendita diretta1) nonchè gli agenti, i broker e i relativi collaboratori, ha altresì stabilito un principio, per la verità nuovo nel nostro ordinamento, ai sensi del quale l’Ivass dovrà coordinarsi con la Consob nell’adozione dei regolamenti di attuazione relativi alla vigilanza sulla distribuzione di tali prodotti, allo scopo di garantire uniformità alla disciplina. 
Come anticipato, si tratta di un principio tutt’altro che acquisito nel nostro ordinamento (considerate le sovrapposizioni verificatesi fin qui nelle regolamentazioni di provenienza Ivass e Consob relative a tali prodotti), che prelude, forse, a una riorganizzazione complessiva della materia, in vista di una sua maggiore omogeneità.

INFORMAZIONE AL CLIENTE: AGGIORNAMENTO COSTANTE 

Quanto all’informativa precontrattuale, lo Schema, pur non discostandosi di molto dalla disciplina attualmente contenuta negli articoli 49 e seguenti del regolamento Ivass 5/2006 sull’intermediazione assicurativa, tuttavia introduce il principio per il quale l’informativa precontrattuale deve essere ripetuta anche in caso di successive modifiche di rilievo o in caso di rinnovo contrattuale nonchè quello per il quale il distributore deve dichiarare se fornisce una consulenza sul prodotto, cioè una raccomandazione personalizzata che sia coerente con le richieste e le esigenze assicurative del cliente.
In aggiunta a quanto sopra, il distributore dovrà fornire opportune indicazioni e avvertenze sui rischi associati alla sottoscrizione del prodotto o a determinate strategie di investimento proposte con esso, nonchè dare informazioni sui costi e gli oneri connessi alla distribuzione del prodotto, in forma aggregata ovvero, su richiesta del cliente, in forma analitica. Anche su questo specifico punto, viene introdotto il principio per il quale le informazioni sui costi devono essere fornite con periodicità regolare, o, quanto meno, annuale, per tutto il periodo dell’investimento.



© 14951893 - iStock

CONFLITTI DI INTERESSE, UN RISCHIO DA GESTIRE 

Con riferimento agli incentivi, questi sono definiti come qualsiasi onorario, commissione, o beneficio non monetario pagato, percepito, fornito o ricevuto dal distributore da un soggetto diverso dal contraente o dalla persona che agisce per conto di quest’ultimo. 
La lettura del testo dell’articolo 121 sexies, comma 4, consente di concludere che non ne sia preclusa agli intermediari la percezione, ma che questa sia ancorata all’obbligo per il distributore di agire comunque con diligenza, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti, nonchè nel rispetto della disciplina in materia di conflitto di interesse, come declinata dalle disposizioni presenti nello Schema, da quelle comunitarie contenute nell’Idd e da quelle di futura emanazione da parte di Ivass.
Rispetto alla disciplina sul conflitto di interessi, l’articolo 119 bis dello Schema, poi, pur non fornendone una definizione, li esemplifica facendo riferimento alle ipotesi in cui il distributore remuneri i propri dipendenti e ne valuti le prestazioni in modo contrario all’obbligo di agire nel migliore interesse dei contraenti e/o attui pratiche di incentivazione di vendita volte a raccomandare prodotti non rispondenti alle esigenze assicurative di questi ultimi, vietandole.
Con riferimento specifico ai presidi richiesti in presenza di una situazione di conflitto di interessi, lo Schema, oltre a richiedere ai distributori e alle imprese, quando impegnate nella vendita diretta, di attuare misure organizzative e amministrative volte a evitare che tali situazioni si producano, prescrive agli stessi di adottare misure volte alla loro identificazione, non discostandosi in ciò da quanto previsto dalla disciplina attualmente vigente.
Di converso, solo nell’eventualità in cui i presidi adottati non siano sufficienti a evitare il rischio di nuocere agli interessi dei contraenti, l’articolo 119 bis dello Schema richiede ai distributori di darne chiara informativa, prima della conclusione del contratto di assicurazione, con ciò introducendo una significativa novità. 


1 Come noto, l’Idd ha ampliato l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla distribuzione assicurativa alle ipotesi in cui le imprese siano impegnate nella distribuzione diretta del prodotto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

👥

Articoli correlati

I più visti