LE ULTIME NOVITÀ NORMATIVE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO
Proposto nel 2021, il nuovo pacchetto europeo in materia di antiriciclaggio “Aml/Cft package” è in attesa della prossima approvazione da parte del Consiglio ue. Le disposizioni normative incidono a livello europeo, nazionale e di singoli settori: nella fattispecie andranno considerate le modifiche da apportare al Regolamento 44 e al Provvedimento 111 di Ivass, già in essere nel comparto assicurativo
10/06/2024
👤Autore:
Andrea Maura, partner di Aliant Legal Grounds
Review numero: 115
Pagina: 40-41
☁Fonte immagine: Thicha Satapitanon - iStock
L’attenzione del legislatore europeo, e quindi di quello italiano, è sempre più focalizzata sulla lotta e sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, anche alla luce delle stime del Fondo monetario internazionale (Fmi), secondo le quali la percentuale del prodotto interno lordo mondiale riconducibile ad attività criminose sarebbe compresa tra il 2% e il 5%, e quelle di Europol, secondo cui nel 2017 l’1% (112 miliardi di euro circa) del Pil dell’Unione Europea era coinvolto in attività finanziarie sospette.
Anche il mondo assicurativo fa la sua parte, come dimostrano le statistiche della Uif (Unità di informazione finanziaria per l’Italia) presenti nell’ultima relazione annuale disponibile, in base alle quali le imprese di assicurazione (dati 2022) vengono dopo banche e poste, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento per quanto attiene all’invio di segnalazioni di operazioni sospette (+5,2% rispetto al 2021).
In questo contesto si colloca il recente nuovo pacchetto normativo Aml/Cft package proposto dalle istituzioni europee il 20 luglio 2021, con il quale i legislatori hanno voluto superare le attuali criticità.
Da un lato, infatti, il legislatore si è sempre affidato allo strumento della direttiva, che dovendo essere recepita all’interno degli stati membri ha portato a ritardi e a divergenze nell’ambito dei singoli ordinamenti nazionali; dall’altro, l’assenza di un organismo di coordinamento centrale a livello di Unione Europea ha influito sulla piena cooperazione tra le autorità nazionali e le Unità di informazione finanziaria presenti nei singoli paesi membri.
I PASSI DI UN’INTRODUZIONE PROGRESSIVA
In particolare, il pacchetto in questione si compone di quattro diverse disposizioni normative, adottate in via definitiva dal Parlamento europeo il 24 aprile 2024 e ora in attesa del voto del Consiglio, ovvero:
- il regolamento che istituisce l’Amla (Anti-money laundering and countering the financing of terrorism authority), l’autorità europea antiriciclaggio basata a Francoforte che supervisionerà direttamente settori ad alto rischio come quello finanziario, valuterà l’attuazione delle norme antiriciclaggio negli Stati membri e coordinerà indagini transfrontaliere e collaborazioni internazionali contro il riciclaggio;
- il regolamento (Single rulebook) contenente norme direttamente applicabili all’interno degli Stati membri, tra le quali l’ampliamento del novero dei “soggetti obbligati” e l’armonizzazione delle regole in tema di titolarità effettiva;
- la direttiva (VI direttiva Aml/Cft), che amplia, tra l’altro, l’accessibilità ai registri dei titolari effettivi, introduce controlli sulle transazioni immobiliari, sulle cripto-attività, sugli iban virtuali e incrementa le sanzioni;
- la rifusione del regolamento del 2015 sui trasferimenti di fondi (regolamento 2015/847).
Da sottolineare che l’applicazione dell’Aml/Cft package sarà progressiva, partendo dall’anno in corso per arrivare, in relazione a determinate disposizioni (ad esempio il coinvolgimento dei club di calcio tra i “soggetti obbligati”), sino al 2029.
Più precisamente la Amla, che avrà il compito di emettere gli standard tecnici necessari per rendere i regolamenti e la direttiva pienamente operativi, verrà costituita subito dopo l’entrata in vigore del regolamento istitutivo e diverrà operativa circa un anno dopo. Ciò significa che l’intero set di norme, inclusi i predetti standard tecnici, saranno in forza e applicabili entro la metà del 2027.
IL SETTORE ASSICURATIVO TRA QUELLI INTERESSATI
Come può facilmente evincersi dalla sintetica ricostruzione operata nel paragrafo precedente, siamo al cospetto di una vera e propria rivoluzione. L’Aml/Cft package rappresenta, infatti, un deciso cambiamento di paradigma, con importanti conseguenze che, a breve, avranno sicuramente le loro ricadute anche nell’ambito del sistema normativo–regolamentare domestico.
Sia il legislatore nazionale, sia le autorità di settore chiamate a emanare la normativa di secondo livello (per il mondo assicurativo l’Ivass) dovranno, infatti, tenere conto dei cambiamenti in corso, forse anche in occasione della revisione di norme già sottoposte alla pubblica consultazione (si vedano le modifiche al Regolamento Ivass n. 44 del 2019 in materia di adeguata verifica della clientela) o che sono destinate a esserlo, come annunciato dalla stessa vigilanza.
Si pensi, al proposito, al Provvedimento Ivass n. 111 del 2021, recante disposizioni in merito ai criteri e alle metodologie da utilizzare per individuare e valutare il proprio rischio di riciclaggio, in vigore dal 2021.
LE NOVITÀ NELL’ANTIRICICLAGGIO
Ciò ci permette di richiamare ancora una volta l’attenzione delle imprese di assicurazione, ma soprattutto degli intermediari assicurativi, a cominciare dagli agenti di assicurazione e dai broker assicurativi, invitandoli a non abbassare la guardia in relazione alla lotta al riciclaggio (non solo a fronte di un robusto impianto sanzionatorio in caso di inadempimento).
Ci riferiamo, in particolare alla necessità per broker assicurativi e agenti di istituire, tra l’altro, la funzione antiriciclaggio e quella di internal audit in presenza di determinati requisiti dimensionali (numero di dipendenti e collaboratori e premi intermediati) e, a prescindere da tali requisiti e dunque sempre, ad applicare le disposizioni del Regolamento 44/2019 per la gestione del rischio di riciclaggio, compresi i controlli, i flussi informativi e le misure correttive in caso di carenze o anomalie.
Per restare nel presente, e dunque nell’ambito della normativa attualmente applicabile, chiudiamo con un cenno a quelli che saranno i futuri adempimenti in capo alle imprese di assicurazione, in base alle sopracitate modifiche che interesseranno il Regolamento Ivass n. 44 in materia di adeguata verifica della clientela (per una panoramica su tali modifiche si rimanda al documento di consultazione Ivass n.4/2023).
Ci riferiamo, in particolare, alla nomina del consigliere responsabile per l’antiriciclaggio, in forza degli orientamenti dell’Eba sulle politiche e sulle procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio (Eba/GL/2022/05 -14 giugno 2022), i quali hanno ispirato anche le modifiche e le integrazioni alla normativa di secondo livello di competenza della Banca d’Italia, per quanto attiene al mondo dell’intermediazione finanziaria.
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