OBIETTIVO SEMPLIFICAZIONE (E TRASPARENZA)

Dalla firma digitale a quella grafometrica, dall’utilizzo della pec ai risvolti in materia di sicurezza e privacy, l’avvocato Benedetto Santacroce spiega l’evoluzione del contesto normativo e regolamentare che consentirà, in un futuro non troppo lontano, di conservare tutti i documenti in maniera elettronica

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👤Autore: Beniamino Musto Review numero: 18 Pagina: 62 - 63
Concludere contratti assicurativi in modo totalmente virtuale. È uno dei tanti (rivoluzionari) risvolti determinati dal processo di dematerializzazione della contrattualistica assicurativa. Un traguardo a cui si è arrivati anche attraverso diverse normative intervenute dal 2008 a oggi, che, a poco a poco, stanno regolamentando la procedura di gestione delle polizze in modalità paperless.
A questo proposito un tema di primo piano riguarda in particolare l’azione normativa e regolamentare legata direttamente all’utilizzo delle firme digitali e di quelle elettroniche avanzate. La possibilità della sottoscrizione elettronica di una polizza attraverso la firma grafometrica ha portato sia a una semplificazione della conclusione contrattuale, sia a una più facile gestione dell’informazione. “Da questo punto di vista – spiega l’avvocato Benedetto Santacroce, fondatore dello studio legale tributario Santacroce-Procida-Fruscione di Roma – è molto importante quanto stabilito dal decreto del presidente del Consiglio (dpcm) del 22 febbraio del 2013, delineando le regole tecniche per le firme elettroniche e ampliando la possibilità di utilizzo delle firme paperless, non più soltanto quella di tipo digitale, ma anche quella elettronico-grafometriche”. 


CONSERVARE VIRTUALMENTE I CONTRATTI

A quanto elencato sin qui si aggiungono poi una serie di provvedimenti che dovrebbero introdurre una serie di semplificazioni: tra questi, particolarmente interessante risulta essere il Regolamento in pubblica consultazione n. 3 del 2014 dell’Ivass, che secondo Santacroce andrà a semplificare i rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela, con una forte riduzione degli adempimenti cartacei, una riduzione nelle fasi precontrattuali e contrattuali e, soprattutto, la possibilità di conservare (e quindi di gestire) l’intero processo di contrattazione in modo totalmente virtuale. “Nei suoi presupposti – spiega – questo regolamento vuole favorire le relazioni digitali, come l’utilizzo della pec, della firma digitale, dei pagamenti elettronici e della firma elettronica. L’obiettivo è da un lato quello di semplificare l’intero processo, dall’altro quello di consentire all’assicuratore e al cliente di avere una perfetta trasparenza e una gestione molto più rapida dell’informazione della contrattualistica sottostante”. Santacroce mette l’accento, in particolare, sull’articolo 11 del regolamento, che “impone chiaramente a imprese e intermediari di adottare delle procedure interne di conservazione dei documenti (proposte di assicurazioni, contratti di assicurazione, trattati, certificati medici, fascicoli sinistri, comunicazioni, documenti di supporto ecc.) attraverso un meccanismo di conservazione digitale. Ciò significa che in futuro ci potremmo trovare a non produrre più carta e a conservare il documento tutto in maniera elettronica”. 


I RISVOLTI SU PRIVACY E SICUREZZA

Una volta dematerializzati i documenti, ci si deve domandare come (e da chi) sarà gestita questa enorme mole di dati. Santacroce ricorda alcuni principi fondamentali definiti dall’Autorità garante della privacy. “La conservazione sostitutiva o la conservazione elettronica dei documenti avviene individuando il responsabile presso il conservatore (che può essere anche un terzo rispetto all’assicurazione), e il responsabile per delega da parte dell’assicurazione della sicurezza dei dati. Un dubbio – osserva Santacroce – era sorto in ragione di quei processi che si concludevano con delle firme elettroniche avanzate: da questo punto di vista sono intervenuti prima nel 2013 e in seguito nel 2014, alcune pronunce da parte dell’Autorità, e in particolar modo sono state fatte delle private checking da parte di banche e assicurazioni per poter ottenere una risposta di validità anche ai fini della sicurezza”. Proprio in tema di sicurezza informatica e di gestione della corretta conservazione sia l’Authority della privacy, sia le nuove regole tecniche sulla conservazione elettronica dei documenti che sono state emanate dal dpcm del 3 dicembre 2013 (e operative dall’11 aprile 2014) hanno sostanzialmente rivisto anche gli schemi di conservazione, stabilendo dei criteri, e in particolar modo la conformità dei processi a determinati standard internazionali che sia sul piano della conservazione che, per esempio, sul piano dell’archivistica impongono al conservatore una serie di regole. B.M.


RC AUTO, INFORMAZIONI IN TEMPO REALE

Uno degli aspetti che in tema di dematerializzazione sarà maggiormente percepito dagli assicurati italiani sarà la progressiva estinzione, nell’Rc auto, di quell’arcaico sistema di contrassegni filigranati da esporre sul parabrezza della propria vettura. “Da questo punto di vista – spiega l’avvocato Benedetto Santacroce, dello studio legale tributario Santacroce-Procida-Fruscione di Roma – si sta creando una base dati a livello nazionale tra tutte le compagnie assicurative, soprattutto per contrastare il fenomeno delle frodi e dell’evasione dell’obbligo ad assicurarsi: passare dalla vecchia carta a un contrassegno elettronico che può essere ispezionato direttamente dalla polizia stradale o dai vigili urbani, con un collegamento immediato e aggiornato a una base dati unica a livello nazionale, produrrà come conseguenza principale quella di avere l’informazione in tempo reale, mentre – ricorda – nell’era del cartaceo era necessario interrogare le singole banche dati o addirittura mandare una lettera all’impresa di assicurazione”.


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