MUTUI, POLIZZE E RESPONSABILITA' DI RISARCIMENTO

In linea con prassi commerciali che tengono conto delle esigenze di tutela dei consumatori, le pronunce dell’Arbitro bancario finanziario (Abf) definiscono gli obblighi restitutori dell’intermediario nei contratti assicurativi sui finanziamenti

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La questione delle polizze connesse a mutui e altri finanziamenti è attualmente oggetto di varie interpretazioni da parte dell’Arbitro bancario finanziario (Abf), il quale, muovendo da un’analisi congiunta dei contratti bancari e assicurativi coinvolti, compie lo sforzo di andare oltre il dettato letterale delle norme che disciplinano tali settori, giungendo a soluzioni che appaiono in linea con la prassi commerciale e che rispondono maggiormente agli interessi dei consumatori e alle esigenze organizzative delle compagnie assicurative nella distribuzione di prodotti nel settore bancassurance. 
Le decisioni in argomento hanno interessato, in particolare, la restituzione al debitore/assicurato del premio assicurativo unico pagato e non goduto, relativo alle polizze connesse a un contratto di finanziamento in caso di estinzione anticipata o trasferimento di quest’ultimo, soprattutto a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010 e dall’art. 22, commi da 15-quater a 15-septies, del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni in legge n. 221/2012.


IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN CASO DI RIMBORSO

Nonostante le citate disposizioni normative e regolamentari facciano riferimento a uno specifico obbligo in capo all’impresa di adempiere alla restituzione del premio, nelle recenti interpretazioni dell’Abf pare consolidato l’orientamento che individua nell’intermediario il soggetto gravato dall’obbligo di restituire il residuo del premio al contraente la polizza, in concorrenza dunque con l’obbligo restitutorio posto a carico dell’impresa.
Ripercorrendo il ragionamento pressoché costante dell’Abf, si nota come l’arbitro, muovendo dalle decisioni dei giudici di legittimità1, individui nelle polizze connesse stipulate a copertura dei rischi di inadempimento dal pagamento delle rate di un finanziamento un collegamento negoziale, tale per cui il rapporto che si realizza tra i due contratti consisterebbe nel perseguimento “di un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non attraverso un singolo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti”, i quali darebbero luogo ad un unico “regolamento di interessi”2, l’adempimento dell’obbligazione di pagamento da parte del contraente la polizza nei confronti dell’ente erogante il finanziamento, in cui la funzionalità del contratto superstite risulterebbe incompatibile con il risultato economico perseguito, una volta estinto, per qualsiasi ragione, l’altro negozio ad esso collegato. 

La conseguenza nell’ottica dell’Abf, è, in primis, ma, si avverte, non sempre, quella di riconoscere che “il rimborso anticipato del finanziamento determinerebbe il venir meno del rischio di inadempimento da parte del debitore e, dunque, della giustificazione causale del contratto assicurativo”3 per cui il contratto di assicurazione si estinguerebbe automaticamente in caso di rimborso anticipato del finanziamento.
Sul punto, però, non vi è unanimità di decisioni da parte dell’arbitro, che ha spesso anche sostenuto che il contratto assicurativo non rimarrebbe privo di causa nell’ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, con la conseguenza che il soggetto finanziato avrà l’onere di recedere dalla polizza, se vorrà terminare anche questo contratto, potendo ottenere il rimborso dei premi solo a far data dalla comunicazione del recesso4.





LA NECESSITA' DI UNA CLAUSOLA SPECIFICA

Da un punto di vista strettamente operativo, dunque, è buona prassi prevedere in maniera specifica, sulla base delle diverse conclusioni cui giunge il condivisibile ragionamento in tema di contratti collegati, una apposita clausola all’interno delle condizioni di polizza in cui siano indicate chiaramente al contraente le modalità, espresse o automatiche, di caducazione della polizza in caso di estinzione del finanziamento. Ciò di fatto sarebbe coerente con le previsioni di cui all’art. 22, comma 15-sexies d.l. n. 179/2012 e la disposizione regolamentare dell’Ivass (art. 49, comma 2, Regolamento n. 35/2010), che stabiliscono che le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale in favore del nuovo beneficiario designato.


DISTINGUERE ONERI E RESPONSABILITA'

L’altra conseguenza (già anticipata) dell’interpretazione appena richiamata in materia di collegamento negoziale, è che la giurisprudenza dell’Abf, proprio in funzione della stretta correlazione tra il finanziamento erogato dall’intermediario e la polizza emessa dalla compagnia di assicurazioni, riconosce una legittimazione passiva in capo all’intermediario bancario per il rimborso dei premi assicurativi (indipendentemente dagli specifici accordi di rivalsa intercorrenti tra la compagnia assicurativa e la banca5).
Le decisioni non sono però uniformi quanto alla natura giuridica di tale obbligo. 
Per certa giurisprudenza, si tratterebbe di un onere restitutorio, sulla base dello stretto legame intrattenuto dall’intermediario finanziatore e il cliente6.

In altri casi, l’arbitro parla di scopo risarcitorio che il rimborso del premio assolverebbe: tale posizione farebbe leva su una “più equa distribuzione del danno, tendendo ad imputare l’obbligo di ristorare la parte contrattualmente debole in capo al soggetto che trae vantaggio dal bene (cuius commoda eius et incommoda), ovvero al soggetto che può prevenire il danno meglio di altri”7, ed in virtù del fatto che “(i) il contratto di assicurazione viene negoziato in fase precontrattuale dalla banca mandataria per l’incasso del premio; (ii) l’ammontare del premio è stato dedotto in unica soluzione dall’intermediario all’atto dell’erogazione del finanziamento quale importo facente parte delle spese totali8.
Prudenzialmente, nonostante il conforto delle numerose pronunce appena ripercorse, che richiamano direttamente l’intermediario a un proprio dovere restitutorio (o risarcitorio), concorrente con quello che la lettera della norma parrebbe invece porre a carico della sola impresa, sembra nondimeno opportuno stabilire anticipatamente e in via convenzionale i rispettivi obblighi e responsabilità, strutturando specifici accordi con gli intermediari, al fine di disciplinare i vari aspetti legati alla restituzione dei premi; in particolare per ciò che concerne la componente commissionale già percepita da questi ultimi e che, molto spesso, rappresenta una percentuale importante del premio complessivamente versato dall’assicurato. Ciò soprattutto se si considera la molteplicità di intermediari che potrebbero intervenire nell’ambito del medesimo rapporto assicurativo, a seguito della caduta del precedente divieto di collaborazione tra intermediari principali.


1 Cass., 20/05/2009, n. 11706; Cass., 21/06/1995, n. 7021; Cass. 10/07/2008, n. 1884.
2 Cass. 16/02/2010, n. 3859.
3 Abf Roma, 23/11/2012.
4 Ex multis Abf coll. coord. 14/02/2014, n. 896.
5 Abf di Napoli, 24/09/2013; Abf di Roma, 17/02/2010 e 25/07/2013.
6 Abf di Napoli, 5/01/2013, n. 61.  
7 Abf di Napoli, 16/06/2012, n. 2441.  
8 Abf di Roma, 6/12/2012, n. 4147.

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