CAT NAT, IL MERCATO ALLA PROVA DELLA LEGGE

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo, è sancito l’obbligo per le aziende che operano in Italia di assicurarsi per la protezione da eventi catastrofali. Trovare la quadratura regolamentare non è stato semplice: introdurre un regime obbligatorio pone svariati problemi di sostenibilità. Ora la palla è nel campo delle compagnie

CAT NAT, IL MERCATO ALLA PROVA DELLA LEGGE

L'obbligo di assicurazione dei rischi catastrofali introdotto con la legge 213/2023 può dirsi finalmente attuato con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale 18/2025. L’obbligo decorre dal 31 marzo 2025 a seguito del differimento previsto dal decreto legge Milleproroghe convertito in legge 15/2025.
Il dm 18/2025, riprendendo testualmente la formulazione dell’articolo 1 comma 101, della legge 213/2023 conferma che devono assicurarsi tutte le imprese con sede legale in Italia (e estere qui stabilite) che sono tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice civile, a esclusione delle sole imprese agricole. Qualche dubbio interpretativo si è però posto per i piccoli imprenditori e comunque tutti coloro che si devono iscrivere alla sezione speciale del registro. Tuttavia, la finalità che ha spinto il legislatore a introdurre tale obbligo è anche, e forse soprattutto, quella di tutelare le piccole realtà imprenditoriali, più esposte ai rischi catastrofali e sino a oggi meno assicurate. Un’interpretazione più razionale, e preferibile, della norma porta dunque a ritenere l’obbligo esteso a tutte gli enti comunque iscritti al registro, in qualsiasi sezione (ordinaria o speciale) e per qualsiasi finalità. In questa stessa direzione interpretativa va del resto la relazione illustrativa del dm 18/2025: ciò che conta è l’iscrizione al registro e non la tipologia operativa dell’ente iscritto. Il che, tra l’altro, premia l’esigenza di allargare il più possibile la platea degli assicurati, assecondando l’obiettivo di sostenere la (non agevole) copertura dei rischi catastrofali delle imprese attraverso una base mutualistica più ampia possibile. 
 
BOMBE D’ACQUA ESCLUSE

Gli eventi da assicurare sono quelli previsti tassativamente dall’articolo 1 comma 101, e dunque le frane, i sismi, le alluvioni, le inondazioni e le esondazioni e descritti dall’articolo 3 del decreto.
Alluvioni, inondazioni ed esondazioni sono raggruppate in una definizione onnicomprensiva che dovrebbe portare a escludere le mareggiate e i maremoti anche severi non dando luogo a fuoriuscite da “sponde o argini”. Paiono escluse anche le bombe d’acqua.
Quanto al sisma, sempre secondo la definizione contenuta nel dm, non paiono potersi ricomprendere maremoti ed eruzione vulcaniche anche se conseguenti a un terremoto. È opportuno segnalare come tali definizioni siano piuttosto aperte rispetto a quelle, assai più granulari, contenute nella prima bozza di decreto elaborata, la quale specificava in modo assai più analitico quali fossero gli eventi che non rientravano nelle categorie di legge. 
 
NON SOLO BENI DI PROPRIETÀ

Quanto ai beni da assicurare, la legge li individua riferendosi alle immobilizzazioni materiali di cui alla lettera B-II n. 1, 2, 3 dell’articolo 2424 c.c. Non vi rientrano le merci. Si tratta di un rinvio utile a individuare, per relationem, i cespiti oggetto di copertura obbligatoria, senza tuttavia qualificarli in funzione del loro inquadramento bilancistico. Per tale ragione non devono trattarsi necessariamente ed esclusivamente di beni di cui l’imprenditore è proprietario. Pertanto rientrano nel perimetro della garanzia assicurativa anche i beni detenuti, ad esempio, a titolo di comodato, locazione, leasing: ne dà conferma il dm citato nella parte in cui prevede che debbano essere assicurate le immobilizzazioni “a qualsiasi titolo impiegate”. E in tal senso dispone anche la previsione dell’articolo 1-bis del dl 155/2024 convertito in legge 189/2024. L’imprenditore dovrà dunque assicurare le immobilizzazioni materiali anche se di proprietà di terzi, eccezion fatta nei casi in cui quei beni siano già stati coperti da una polizza di contenuto conforme agli obblighi di legge direttamente stipulata da altri soggetti (proprietario del bene). Ciò potrà comportare alcune complessità operative, anche in considerazione del fatto che l’interesse assicurativo principale rimane quello del proprietario del bene. 
Vi è poi da chiedersi se i cespiti da assicurare debbano essere anche considerati dal punto di vista della loro destinazione, che potrebbe (ma il condizionale è d’obbligo) dover essere effettivamente e stabilmente correlata al concreto svolgimento dell’attività d’impresa.
L’articolo 1 del dm 18/2025 specifica nel dettaglio la descrizione dei beni da assicurare. Per quanto riguarda le “attrezzature industriali e commerciali”, la definizione prevista per tale immobilizzazione consente di affermare che i veicoli non iscritti al Pra non rientrano nel campo di applicazione della norma, a differenza di quanto era stato previsto in una delle prime versioni del decreto (peraltro, le autovetture, secondo i principi contabili redatti dall’Oic dovrebbero rientrare nella voce B.II, n. 4).

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DANNI INDENNIZZABILI ED ESCLUSIONI

I danni indennizzabili sono quelli direttamente cagionati dalla forza dell’evento ai beni oggetto di copertura. Sono esclusi i danni che si sono prodotti in occasione dell’evento catastrofale (ad esempio il danno subito da un imprenditore a seguito di un furto di macchinari/attrezzature avvenuto dopo l’evacuazione dei locali in occasione di un sisma) e quelli (assicurativamente) indiretti, perché relativi a perdite di guadagno o di altre utilità connesse alla distruzione del bene (ad esempio business interruption).
Il dm, all’articolo 1, comma 3, regola poi le esclusioni di polizza, non coperte dalla garanzia obbligatoria. 
Sono infine esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

UN OBBLIGO A CONTRARRE “TEMPERATO”

Il dm 18/2025, all’articolo 5, cambia rotta rispetto alle previsioni della legge primaria di riferimento, introducendo più di uno strumento utile a modulare in modo contenitivo il rischio concretamente sottoscrivibile e consentendo, perciò, alle compagnie assicurative di graduare il livello del loro impegno assuntivo.
Anche sotto il profilo soggettivo, il dm limita l’assoggettamento all’obbligo di legge alle sole imprese che, abilitate all’esercizio in Italia del ramo 8 danni, già svolgano o comunque intendano svolgere “attività di sottoscrizione di contratti assicurativi, a livello singolo o di gruppo” aventi a oggetto gli specifici eventi e i danni precedentemente descritti. Pertanto le compagnie che, pur autorizzate all’esercizio del ramo 8, non siano entrate e non intendano entrare nel mercato cat nat potranno continuare a non farlo, e rifiutare le proposte loro eventualmente formulate.
L’obbligo a contrarre dovrà, poi, essere assolto senza forzare la clientela all’acquisto di soluzioni di garanzia diverse e più ampie di quelle disegnate dal regolamento. Ciascun assicurato dovrà poter acquistare una copertura di base. Ciò non significa che gli abbinamenti con supplementi di copertura non possano essere proposti. Ma tali abbinamenti dovranno essere sempre e comunque facoltativi e rimessi alla libera scelta dei potenziali assicurati. 
È peraltro opportuno segnalare come la legge 213/2023 preveda che il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre siano puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da 100mila a 500mila euro.
Il temperamento della portata dell’obbligo a contrarre emerge, in base alle previsioni del dm, anche dalla possibilità di introdurre in polizza (articoli 6 e 7), per certe fasce di clientela più strutturate sotto il profilo dimensionale ed economico, limiti di copertura più o meno importanti (con conseguente ammissibilità del ricorso ad una parziale autoritenzione dei rischi cat nat). Si tratta di una deviazione importante dal solco tracciato dalla norma primaria (articolo 1, comma 104).

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COSA INFLUISCE SUL PREMIO DA PAGARE

Alla trasparenza dell’offerta è dedicato l’articolo 8 del dm 18/2025. Va segnalato come la legge Concorrenza (193/2024) abbia modificato l’articolo 1 della legge 213, inserendo il comma 105 bis, che ha istituito un sistema di comparazione tra le soluzioni proposte dalle compagnie assicurative assoggettate all’obbligo a contrarre. 
L’articolo 4 del dm si occupa delle modalità di calcolo e adeguamento periodico dei premi. La formulazione della disposizione consente di escludere la possibilità di prevedere premi flat da applicare trasversalmente su tutto il territorio nazionale, per medesime categorie o tipologie di beni. Dovrà inoltre tenersi conto (comma 2), altresì, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall’impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni assicurati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Si tratta di un principio che orienta in modo ormai quasi sistematico la moderna assicurazione danni, la cui funzione sociale mira, prima che all’indennizzo in caso di sinistro, alla prevenzione e al buon governo dei rischi da parte degli assicurati. 
 
I TERMINI PER L’ADEGUAMENTO E LE SANZIONI

Il dm attuativo ha previsto (articolo 11, comma 1) un regime transitorio che riduce a 30 giorni dalla pubblicazione del decreto (erano 90 nella prima versione in bozza del regolamento), il termine entro cui le compagnie di assicurazione dovranno adeguare alle prescrizioni regolamentari i loro prodotti di nuova emissione (“i testi di polizza”, dice il decreto). L’incastro dei termini mira a consentire il rispetto teorico degli obblighi assicurativi, da parte delle imprese produttive non ancora assicurate, in tempo utile per non andar oltre la data del 31 marzo.
Discorso diverso va fatto per le polizze cat nat già in essere al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo, in relazione alle quali l’articolo 11, comma 2, rimasto invariato, prevede che l’adeguamento debba avvenire “a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse”. Con tale disposizione sembra che il regolatore abbia voluto riferirsi al primo momento disponibile ed utile di confronto contrattuale tra le parti, in occasione del quale adeguare la polizza alle nuove condizioni. Tale momento viene individuato nel rinnovo o nel rilascio della quietanza, se precedente (nel quietanzamento sono ricomprese anche quelle quietanze rilasciate in corso di frazionamenti infra annuali del premio che, attestando il pagamento, evitano la sospensione della garanzia ex articolo 1901 c.c.)
Quanto all’impianto sanzionatorio, l’articolo 1, comma 102 della legge 213/2023 prevede conseguenze penetranti, dal momento che l’inadempimento potrebbe comportare la perdita di contributi/agevolazioni anche non riferite agli eventi catastrofali. Più precisamente è stabilito che dell’inadempimento dell’obbligo dovrà “tenersi conto”. Pur non essendo del tutto chiaro il riferimento al “tener conto”, si osserva come le conseguenze appaiano, pur nella loro vaghezza, potenzialmente non trascurabili. Ciò è confermato, sia pur in modo non ancora definitivo dallo schema del dlgs del cosiddetto Codice degli incentivi, che all’articolo 9 prevede che tra i motivi di esclusione (totale e niente affatto parziale) dalle agevolazioni vi sia (articolo 9, ultimo comma) “l’inadempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”. 


Testo chiuso in redazione il 27 marzo 2025.


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