LIQUIDAZIONE SINISTRI, QUANDO IL SISTEMA FUNZIONA. MA NON PER TUTTI
Questa è la storia di un Signore Qualunque che ha avuto un danno da incendio in un immobile coperto da due polizze. Una storia che mostra come la salvaguardia formale del contratto assicurativo, in ragione delle tutele che deve mantenere, si dimostra opprimente e a volte inefficace: un contratto non attento ai motivi che ne hanno dato origine, ma prevalentemente dedito solo ai doveri che ne derivano
09/09/2024
Un giorno di dicembre di un anno qualunque, un incendio si sviluppa nella canna fumaria di un camino e si estende al tetto dell’abitazione civile (da cielo a terra) di proprietà di un Signore Qualunque, che abita questa casa di montagna in compagnia del padre anziano.
Il danno è grave: il tetto è tutto distrutto. Siamo in pieno inverno, e le conseguenze sono facilmente comprensibili. Ma i due residenti non hanno altri posti dove andare, né si possono permettere un trasferimento in hotel, quindi si arrangiano al piano terreno della casa e isolano il resto dell’abitazione, in attesa di avere le disponibilità necessarie per ripristinare tutto.
Si direbbe per fortuna che il Signore Qualunque ha contratto una polizza assicurativa contro i danni dell’incendio, con una primaria Compagnia di Assicurazione, con capitali capienti e garanzie estese; esiste solo una indicazione di vincolo a favore di un importante Istituto Bancario, perché il fabbricato è stato acquistato con un finanziamento.
Si scopre a questo punto che anche l’importante Istituto Bancario ha in essere una copertura assicurativa per tutti i fabbricati a cui ha concesso finanziamento, fra cui questa abitazione oggetto di sinistro. Quindi (si direbbe ancor più fortuna) le polizze diventano due a copertura del medesimo bene per i medesimi rischi.
Sono pertanto intervenuti due periti distinti, uno per ogni copertura assicurativa operante: hanno fatto un sopralluogo e hanno richiesto tutta la documentazione necessaria allo svolgimento del loro incarico.
Arrivata la primavera, sbocciano i limiti del sistema
Cinque mesi dopo, a primavera, il Signore Qualunque ha immaginato fosse tempo di procedere con i ripristini, ma non avendo liquidità disponibile, chiede alle compagnie interessate di ricevere un anticipo, così come previsto dai contratti di polizza.
A questo punto iniziano a manifestarsi i limiti del sistema. Alla richiesta di anticipo è stato risposto che in presenza di vincolo a favore dell’importante Istituto Bancario non risulta possibile erogare alcun importo, ma con tutte le rassicurazioni del caso, in quanto l’attività peritale era in procinto di concludersi, giacché il sinistro sarebbe stato a breve definito e quindi liquidato, senza dover passare prima per un anticipo: insomma i tempi erano maturi.
Dopo ulteriori cinque mesi di telefonate e solleciti con i periti incaricati, il Signore Qualunque, forse indirizzato da qualcuno, mi contatta per un parere tecnico sulle procedure e sulle modalità di liquidazione di un sinistro, stante che gli importi di danno erano stati già da tempo sostanzialmente concordati, ma lui ancora non aveva ricevuto alcuna formalizzazione scritta. E neppure un euro.
Il Signore Qualunque mi dice di essere preoccupato in quanto con un nuovo inverno alle porte e senza disponibilità liquide, lui e il suo padre anziano avrebbero dovuto affrontare ancora difficili mesi in condizioni precarie, con il tetto della casa ancora distrutto.
Il mio intervento è stato solo rivolto alla sensibilizzazione dei periti al caso specifico, senza entrare nei termini delle quantificazioni, ma solo chiedendo loro di prendersi cura della pratica per velocizzarla e portarla a termine prima possibile.
Poco prima di Natale il Signore Qualunque mi scrive per gli auguri, segnalando ancora un nulla di fatto: in sostanza ancora nessuno aveva formalizzato un verbale di accordo e chiusa la procedura peritale sul suo sinistro.
Arriva un’altra primavera, e ancora non abbiamo una soluzione reale del problema. Il Signore Qualunque non ha ricevuto alcuna somma di denaro, il tetto di casa non è ancora stato riparato. Ma ciò che lui non sa è che una volta che la perizia sarà conclusa, per il pagamento dovrà affrontare anche i rapporti con gli uffici dell’importante Istituto Bancario, il quale non rilascerà alcuna liberatoria all’incasso degli indennizzi fino a quando non verrà data dimostrazione di aver proceduto con il ripristino del fabbricato oggetto di finanziamento e vincolo.
Un sistema utile a sé stesso
Questo è il sistema che ci siamo creati. La tutela a pagare il giusto indennizzo da parte della Compagnia Assicuratrice mi sembra sia stata salvaguardata, vista la presenza di due periti e di altrettanti liquidatori a controllo, con tempi e modi a loro piacimento, delle stime e delle garanzie di polizza.
La tutela dell’importante Istituto Bancario a non liberare somme a favore dei propri clienti se non con la certezza di mantenere inalterato il valore del bene posto a garanzia del finanziamento risulta salvaguardata, anche a prescindere del reale valore del residuo di capitale finanziato.
Pongo con questo articolo un dubbio alla vostra attenzione: il sistema ha funzionato? L’utente a cui il sistema è rivolto, ha potuto ottenere ciò di cui aveva necessità? Ho la sensazione che in questo caso il sistema sia stato utile a sé stesso e non abbia dato dimostrazione di efficacia. Ma attenzione, qui è il punto: nessuno ha commesso errori, nessuno ha sbagliato, tutti hanno fatto ciò per cui sono preposti. Questo è ciò che non riesco a comprendere: quando il sistema mette in pratica un complesso procedimento attuativo senza considerare l’efficacia dello stesso allo scopo per cui è stato costituito.
Oppure potrei essere più malizioso se pensassi che i complessi procedimenti studiati non siano pensati per la tutela del risultato all’utente, ma per altre tutele o interessi. Forse non sarà così, ma il dubbio rimane.
Un’applicazione opprimente, e a volte inefficace
Questa ultima parte di articolo è stata redatta a inizio estate, a 18 mesi dal sinistro, quando ho avuto conferma dagli interessati della ricezione delle quietanze e che il pagamento, almeno la prima parte di esso, sarebbe avvenuta a breve.
La riflessione ora si sposta verso l’obbligo, la necessità e l’opportunità o meno di garantire un bene sottoscrivendo un contratto assicurativo, tenuto conto del riflesso applicativo di tali contratti in presenza di sinistro di una certa gravità. L’obbligo non deriva dalla legge, almeno non per i fabbricati civili di proprietà di persone fisiche, ma come conseguenza in caso di adesione a un finanziamento, quindi nell’ambito del numero di tutele richieste dal sistema. A ragion veduta, aggiungo io.
La necessità potrebbe derivare dal desiderio di protezione del bene di proprietà, per la necessità alla sua conservazione, stante l’uso strettamente legato alla sua funzione, soprattutto se connessa al mantenimento di un normale standard di vita quotidiana.
Non sembra esistere invece una ragione opportunistica per la sottoscrizione di un contratto assicurativo a garanzia di un determinato bene, a meno del solo desiderio di conservarne il valore in caso di sinistro, per cui le modalità di ottenimento di tale risultato non incidono, se non marginalmente, sullo stesso.
Ed ecco quindi che, se ne sono obbligato e se ne ho la necessità, il contratto assicurativo diventa determinante, ma la sua applicazione, in ragione delle tutele che deve mantenere, si dimostra opprimente e a volte inefficace, perché non attento ai motivi che ne hanno dato origine, ma prevalentemente dedito solo ai doveri che ne derivano.
Se il Signore Qualunque avesse avuto i denari per ricostruire anche parzialmente il tetto bruciato di casa, gli effetti oppressivi dei doveri di polizza non avrebbero inciso più di tanto. Forse però non avrebbe avuto neppure necessità di sottoscrivere una polizza. Forse non avrebbe avuto nemmeno la necessità di sottoscrivere un finanziamento per l’acquisto della casa dove vive.
La riflessione ci porta al punto di partenza: il credito è una esigenza del soggetto che ne ha bisogno, ma se non esistesse tale bisogno non ci sarebbe un sistema del credito, e le sue conseguenti tutele.
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