LA RIVALUTAZIONE DELLE TABELLE MILANESI: UN COSTO PER LE COMPAGNIE?

L’Osservatorio sulla giustizia civile del tribunale di Milano ha aggiornato gli schemi relativi alla liquidazione e quelli per la capitalizzazione anticipata di una rendita, secondo gli indici Istat 2024. La diffusa sinistrosità con danni alla persona fa crescere di un sesto i risarcimenti da corrispondere agli assicurati

LA RIVALUTAZIONE DELLE TABELLE MILANESI: UN COSTO PER LE COMPAGNIE?
Lo scorso mercoledì 5 giugno, il tribunale di Milano ha presentato il lavoro svolto dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano avente a oggetto l’aggiornamento delle tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale e della tabella per la capitalizzazione anticipata di una rendita, secondo gli indici Istat costo-vita alla data del primo gennaio 2024.

L’intervento, che si è limitato alla rivalutazione degli importi senza modificare nel merito i criteri tabellari, ha tenuto conto dell’andamento degli indici a far data dal primo gennaio 2021 e di un coefficiente di raccordo. Tutti gli importi della tabella edizione 2021 sono stati così rivalutati del 16,2268% per poi essere arrotondati a un euro nella tabella relativa ai danni da lesione permanente e temporanea all’integrità psico-fisica.
Passando all’analisi dei nuovi valori, per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, l’importo giornaliero è stato fissato a 115 euro (di cui 84 euro a ristoro della componente di danno biologico/dinamico relazionale; e 31 euro per la componente di danno da sofferenza interiore media presumibile), con un incremento di 16 euro rispetto al 2021. Rimane invariata la possibilità di personalizzazione fino al 50% in presenza di comprovate peculiarità.
Il nuovo punto base per il danno permanente da lesioni all’integrità psico-fisica è pari a 1.741,60 euro (di cui 1.393,28 euro a titolo di danno biologico e 348,32 euro quale incremento per sofferenza), con un incremento di quasi 250 euro rispetto alla formulazione precedente (pari a 1.498,45).
Anche per il danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute da premorienza, il coefficiente di adeguamento è stato il medesimo, così che i nuovi punti base a uno, due e tre anni corrispondono rispettivamente a 74 euro complessivi, 130 e 37 euro.

Aggiornati anche i valori del 2022

Quanto al danno terminale, il nuovo tetto massimo è stato fissato per i primi tre giorni di sofferenza a 35.247 euro, posizionandosi a un valore circa 5.250 euro superiore al precedente valore del 2021. Allo stesso modo sono stati innalzati i valori per i giorni successivi al terzo (pari oggi a 1.175 euro per il quarto giorno) e per quelli oltre il centesimo, per i quali è stato previsto l’importo di 116 euro (contro i 99 euro del 2021).
Per il danno da perdita del rapporto parentale, nonostante il tema sia stato oggetto di revisione a giugno 2022, il coefficiente di rivalutazione impiegato è stato anche in questo caso del 16,2268%: nella relazione allegata alle tabelle si legge che i valori posti alla base dell’ultimo aggiornamento fossero i medesimi della versione del 2021. 
Il nuovo valore del punto base relativo alla tabella genitori/figli/coniugi e assimilati è pari 3.911 euro (rispetto all’importo del 2022 pari a 3.365 euro) e il nuovo cap corrisponde oggi a 391.103,18 euro. Per la tabella fratelli/nipoti, il nuovo valore punto ammonta a 1.698 euro, mentre il cap è pari a 169.830,60 euro (contro i 1.461,20 e 146.120 euro precedenti). 

Novità per il risarcimento in forma di rendita

Quanto alla liquidazione del danno da mancato/carente consenso informato in ambito sanitario, i valori sono stati adeguati per tutte le quattro fasce di riferimento: lieve, per la quale è prevista una forbice da 1.162 euro a 4.649 euro; media, da 4.650 a 10.460 euro; grave, da 10.461 a 23.245 euro; ed eccezionale, per cui è prevista la liquidazione di un danno superiore a 23.246 euro. 
Anche i parametri di liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa, invariati dal 2018, sono stati aggiornati. Il coefficiente di rivalutazione impiegato è stato del 17,4901%, dovendo considerare il maggiore arco temporale di riferimento. I nuovi valori oscillano oggi da 1.175 a 11.750 euro per le diffamazioni di tenue gravità, fino alla previsione di una liquidazione superiore a 58.745 euro, in caso di diffamazioni di eccezionale gravità. L’importo medio liquidato, che era pari nel 2018 a 26.290 euro, ammonterebbe 30.888 euro alla data del primo gennaio 2024.
La revisione dei criteri relativi al risarcimento in forma di rendita, già oggetto di lavoro a maggio 2023, nella nuova formulazione fa riferimento alle tabelle di mortalità del 2022 al tasso di rendimento futuro/stimato dinamicamente da parte di enti internazionali europei (tassi Eiopa), rilevato a novembre 2023. Tiene poi in conto della svalutazione attesa nel prossimo triennio in base  una previsione indice della svalutazione di enti pubblici italiani, sulla base del documento previsionale del Mef del 2023.
Infine, i criteri orientativi per la liquidazione del danno ex articolo 96 terzo comma del Codice di procedura penale non sono stati oggetto di revisione. Le percentuali previste nel 2018 sono rimaste invariate. Lo stesso dicasi in ordine al quesito medico-legale, rimasto il medesimo della relazione 2021. 

Risarcimenti allineati all’attuale costo della vita
 
La scelta di adeguare le tabelle milanesi all’andamento degli indici Istat rappresenta dunque per i giudici del tribunale di Milano la presa di consapevolezza dell’inflazione degli ultimi anni e garantisce certezza nella liquidazione di risarcimenti, allineati all’attuale costo della vita, a favore dei danneggiati ma senza che le formulazioni pretorie possano tener conto (non è nelle loro prerogative del resto) dell’altro elemento di bilanciamento previsto dall’articolo 138 del Codice delle assicurazioni: la tenuta del sistema. 
La diffusa sinistrosità con danni alla persona vede così salire di circa un sesto i risarcimenti dovuti, quale che sia la ragione e la fonte dell’illecito: incidente stradale, infortunio sul lavoro, cadute rovinose e così via.   Questa valorizzazione in accrescimento determinerà inevitabilmente un riflesso sui costi dei premi assicurativi.
Nel nostro ordinamento coesistono, come noto, due sistemi legati al risarcimento per danno alla persona: uno è quello della responsabilità obbligatoriamente assicurata (Rc auto e sanitaria, su tutti), per i danni da attività socialmente utili ma endemicamente rischiose, per le quali la legge impone al potenziale responsabile di contrarre una polizza assicurativa (a tutela propria e dei terzi danneggiati); l’altro, di diritto comune, su tutte le altre ipotesi di illecito per le quali il danneggiato dovrà rivolgersi alle tasche (talvolta incapienti) del responsabile civile, senza alcuna certezza di poter contare sull’intervento di una eventuale garanzia assicurativa.
La principale differenza fra i due scenari sta nel fatto che la finalità del Codice delle assicurazioni del 2005 era monitorare e governare i flussi dei risarcimenti da obbligo assicurativo, in un’ottica di mutualità che dovrebbe tener conto anche della sostenibilità dei costi delle polizze per la collettività (proprietari di veicoli, medici, aziende sanitarie e così via). 

La tabella unica nazionale e la supplenza dei tribunali

E dunque è solo per la prima tipologia di danni che la legge impone criteri risarcitori non rimessi alle valutazioni discrezionali dei giudici di merito: in tal senso dispone il Cap, i cui articoli 138 e 139 disegnano, almeno sulla carta, un sistema tabellare nazionale dalle coordinate certe e prevedibili. Ma per i danni gravi (che più pesano sulla sostenibilità dei sistemi risarcitori) la Tabella unica nazionale (Tun) prevista dall’articolo 138 attende da quasi vent’anni la promulgazione anche recentemente annunciata (il 3 ottobre 2023 dal ministro delle Imprese, Adolfo Urso). 
Considerata la straordinaria importanza socio-economica che la tabella unica potrebbe rivestire nel panorama macroeconomico dei sistemi assicurativi obbligatori, ci pare doveroso rammentare che, di recente, il Consiglio di Stato (adunanza consultiva del 13 febbraio scorso) ha sospeso l’espressione del proprio parere relativo allo schema di regolamento recante la tabella unica approvato poco prima dal Consiglio dei Ministri (lo scorso 16 gennaio).
Lo stop temporaneo successivo al provvedimento interlocutorio del Consiglio di Stato ha ulteriormente messo in evidenza sia il censurabile vuoto di regolazione normativa nel sistema del danno alla persona, sia l’ampiezza discrezionale (in termini di tempi e di valori) della disciplina supplettiva che la stessa latitanza del legislatore ha dato alle tabelle dei tribunali (Milano e Roma su tutti). Un ruolo di legislatore supplente che è e resta ultroneo alle ragioni di sostenibilità e prevedibilità alla base degli articoli 138 e 139 del Cap per Rc auto e Rc sanitaria (art. 7 legge 24/2017).
In questo contesto, l’innalzamento dei valori risarcibili previsti dalla tabella milanese, per quanto giustificato dal deprezzamento attuale della moneta, potrebbe recare impatti non trascurabili sugli equilibri generali del settore delle responsabilità obbligatoriamente assicurate, in cui all’adeguamento dei risarcimenti non corrisponde un pari adeguamento dei premi raccolti per le polizze corrispondenti.

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