L’ECCEZIONE DEL MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO
Il mancato pagamento del premio interrompe di fatto il contratto assicurativo; le garanzie non potranno quindi essere operative per il periodo della sospensione, neppure se la situazione viene successivamente sanata
11/12/2023
Una recente sentenza del Tribunale di Napoli (n. 7136/2023 dell’11/07/2023) offre spunto per chiarire alcuni aspetti circa la rilevabilità (anche tardivamente) di alcune eccezioni in merito ai contratti assicurativi.
In particolare, la sentenza de qua verteva sull’analisi di un caso di sinistro avvenuto allorquando l’assicurato aveva provveduto a versare integralmente il premio assicurativo solo in epoca successiva all’incidente stesso.
Ricordiamo che (ai sensi dell’articolo 1910 c.c.) finché non viene corrisposto il premio, l’efficacia del contratto rimane sospesa e (ai sensi del co. 3) “il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione”. Se ne desume, quindi, che il mancato pagamento del premio è condizione essenziale per la prestazione della garanzia (ma non per l’efficacia del contratto che rimane sospesa).
La disciplina delle rate di premio successive alla prima rientra nella fattispecie di cui al comma 2 dell’articolo 1901 c.c., in forza del quale “se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”.
In quest’ultimo caso, il mancato pagamento del premio non determina immediatamente la sospensione del contratto assicurativo, bensì gli effetti giuridici sono sospesi una volta decorso il periodo di tolleranza di quindici giorni. Ne consegue che l’assicuratore è tenuto a indennizzare il danno solamente qualora il sinistro sia avvenuto durante il periodo di tolleranza, indipendentemente dall’effettivo pagamento della rata di premio.
UNA REGOLA A CUI SOLO LA COMPAGNIA PUÒ SCEGLIERE DI RINUNCIARE
Nella decisione napoletana, il giudice ha ben chiarito che “il sinistro verificatosi dopo lo spirare del termine previsto dall’art. 1901 c.c., II comma, non è indennizzabile, anche a fronte dell’accettazione tacita del pagamento tardivo del premio” da parte della compagnia (in linea con quanto già chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4357/2022 e più, recentemente, con ordinanza, 3/02/2023, n. 6480). Rilevando, peraltro, come “il pagamento tardivo della rata di premio successiva alla prima in relazione a un sinistro avvenuto dopo il periodo di tolleranza, determina comunque la sospensione del contratto assicurativo, salvo non si dimostri la volontà [della compagnia] di rinunciare in modo chiaro e inequivoco all’effetto sospensivo”. Si richiede, pertanto, la dimostrazione di un comportamento chiaro ed inequivoco da parte della compagnia alla rinuncia del favorevole effetto di legge (in tal senso, anche Cass. civ. n. 5944/2014, Cass. civ. n. 9554/2002, Cass. civ. n. 2383/1990 e Ordinanza n. 21571/2012).
A margine della sentenza in commento, va aggiunto, altresì, che l’eccezione di mancato versamento del premio (integrale o parziale) così come il mancato pagamento del premio addizionale (si pensi a una particolare estensione di polizza o garanzia aggiuntiva) rientra tra quelle qualificabili “in senso lato” e, dunque, rilevabili (anche) d’ufficio in ogni stato e grado. Ricordiamo, poi, che la rilevabilità d’ufficio delle eccezioni in senso lato, con la loro ampia nozione, è posta in funzione di una concezione pubblicistica del processo che fa leva sul valore di giustizia della decisione.
UNA LOGICA DI EQUILIBRIO TRA RISCHIO E PREMI
Vale la pena ricordare la ratio che è alla base di tale linea interpretativa: “il mancato pagamento del premio o della rata di premio [opera] sul piano dell’efficacia in ragione della peculiarità del contratto di assicurazione, il cui equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell’ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, bensì fra l’insieme dei rischi assunti dall’assicuratore e quello dei premi dovuti dagli assicurati, sul cui puntuale versamento l’assicuratore deve poter contare per costituire e mantenere il fondo per eseguire i suoi obblighi” (sent. Cass. n. 4357/2022).
Viceversa, sotto un altro profilo della stessa medaglia, si ricorda che “l’eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti” (ex multis, Cassazione Civile sent. n. 41474 del 24/12/2021 e Ord. 18/05/2022 n. 16016).
Occorre poi ricordare che – di fronte a un mancato acquisto, ad esempio, di una copertura aggiuntiva – ci si troverebbe di fronte a una vera e propria mancanza di copertura (e non di mancato pagamento di un contratto già stipulato), rilevando come “in tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l’assicuratore, convenuto per l’adempimento del contratto, alleghi l’esclusione della garanzia, la stessa costituisce una mera contestazione della mancanza della prova costitutiva della domanda dell’assicurato e non una eccezione in senso stretto” (Tribunale Ferrara, 16/06/2017, n. 650) e, quindi, anch’essa rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
UNA CASISTICA RILEVABILE D’UFFICIO
La giurisprudenza si è ripetutamente pronunciata per la rilevabilità d’ufficio di tutte le eccezioni, che non siano espressamente o implicitamente riservate alla disponibilità della parte (Cass. sez. un. 3.2.1998 n. 1099) e per la qualificazione come eccezioni in senso stretto dei cosiddetti contro-diritti, rivolti all’impugnazione del diritto dell’attore e idonei a essere fatti valere separatamente, in via di azione autonoma oltre che di eccezione riconvenzionale (cfr. per tutte Cass. 7/02/2000 n. 1320).
Del resto, era già stato chiarito che l’eccezione ex art. 1901 c.c. ricade in quelle rilevabili d’ufficio in quanto “al mancato pagamento del premio segue la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1901 c.c.” (cfr. Tribunale di Torino, Sentenza n. 2665/2020 del 23/07/2020).
E appare utile ricordare come, in caso di sinistro, l’onere dell’assicurato non vada limitato alla dimostrazione di aver pagato il premio, ma si estende alla prova di averlo pagato tempestivamente (in tal senso Cass. 23/04/1987, n. 630 e Corte appello Roma sez. VI, 27/04/2023, n. 2949).
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