IL FUTURO DELL’IVA NEI SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI

Entro il 2023 dovrebbe concludersi il processo che condurrà alla modifica della vigente direttiva 2006/112/CE. Spetterà alla Commissione Europea il compito di ridurre le attuali criticità e scegliere la strada migliore tra le varie soluzioni proposte, a fronte anche delle risposte ricevute dagli operatori nel corso della fase di consultazione pubblica

IL FUTURO DELL’IVA NEI  SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI
All’inizio del 2021, la Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica sulla revisione del regime delle esenzioni Iva applicabili ai servizi finanziari e assicurativi.
Questa consultazione fa parte di un processo che dovrebbe concludersi, entro il 2023, con una proposta di modifica, da parte della Commissione Europea, della vigente direttiva 2006/112/CE. Spetterà poi al Consiglio dell’Ue, al Parlamento europeo e agli Stati membri, seguendo l’ordinario iter legislativo, decidere sul futuro dell’Iva nel settore dei servizi finanziari e assicurativi.

I PROBLEMI DI APPLICAZIONE DELLE NORME VIGENTI

Al fine di comprendere pienamente le ragioni alla base del processo di revisione sopra delineato, occorre innanzitutto analizzare le criticità dell’attuale contesto.
L’attuale sistema normativo, introdotto nel 1977 e da allora mai adeguato all’evoluzione del mercato, è principalmente basato sul rapporto tra esenzioni e imponibilità, ed è stato spesso criticato poiché ritenuto eccessivamente complesso anche rispetto ai nuovi prodotti e servizi sviluppati a seguito del progresso tecnologico (si pensi, ad esempio, ai servizi collegati alle cripto-attività e alla moneta elettronica).
In base alle norme vigenti, i servizi finanziari e assicurativi costituiscono un’eccezione al principio della tassazione: come indicato all’articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g), della direttiva Iva, la maggior parte di essi è esente da Iva. Le ragioni alla base dell’introduzione dell’esenzione sono molteplici, ma sono per lo più legate alla difficoltà tecnica di calcolare la base imponibile. 
A causa dell’esenzione, i prestatori di servizi finanziari e assicurativi non possono (o possono parzialmente) detrarre l’Iva assolta a monte. Quale eccezione alla regola generale, tale meccanismo priva l’imposta della sua neutralità: a differenza di quanto avviene per altre imprese che possono detrarla, l’Iva diventa un costo per i prestatori di servizi finanziari e assicurativi e, in ultima analisi, per i loro clienti (la cosiddetta Iva occulta).
Per affrontare il problema dell’Iva occulta, la direttiva Iva, nella sua versione attuale, prevede una serie di disposizioni, quali:
  • l’opzione per l’imponibilità;
  • il gruppo Iva;
  • i cost sharing agreements (pur dichiarati illegittimi dalla Corte di giustizia qualora gli accordi di ripartizione dei costi siano applicati dagli operatori finanziari e assicurativi).
Tali norme, infine, sono interpretate e applicate in modo spesso non uniforme dagli Stati membri, contribuendo a creare distorsioni all’interno dell’Ue e negli scambi con i paesi terzi.
La Commissione Europea aveva già proposto la revisione delle norme sul trattamento Iva dei servizi finanziari e assicurativi nel 2007. Tuttavia, le discussioni in sede di Consiglio Europeo si sono bloccate, e le proposte sono state ritirate nel 2016.

I RIMEDI PROPOSTI

  1. Eliminare l’esenzione e tassare i servizi finanziari e assicurativi con aliquota ordinaria o ridotta, il che consentirebbe la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi;
  2. tassare soltanto i servizi remunerati da commissioni con aliquota ordinaria o ridotta, il che consentirebbe di individuare un metodo di calcolo della base imponibile sulla base della remunerazione connessa ai servizi finanziari e assicurativi;
  3. zero-rate regime per i fornitori (cioè esenzione con diritto a detrazione), il che implicherebbe che i fornitori di servizi finanziari e assicurativi non dovrebbero addebitare l’Iva su alcune forniture ben circoscritte ma, tuttavia, potrebbero recuperare l’imposta assolta in relazione a qualsiasi tipo di acquisto;
  4. aliquota fissa di detrazione dell’imposta a monte, il che consentirebbe la detrazione dell’Iva in misura fissa per gli operatori di servizi finanziari e assicurativi;
  5. concedere alle imprese l’opzione di applicare l’Iva, il che consentirebbe la possibilità di tassare i servizi finanziari e, quindi, il pieno diritto di detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti;
  6. riesaminare le definizioni, il che consentirebbe una più semplice e precisa definizione dell’ambito di applicazione delle esenzioni;
  7. concedere alle imprese il diritto di costituire un gruppo Iva in ogni Stato membro, il che garantirebbe che in tutti gli Stati membri sia presente un insieme di regole comuni sul gruppo Iva. Inoltre, sarebbe valutata l’introduzione del gruppo Iva trans-frontaliero;
  8. ampliare l’utilizzo del cost sharing ai settori finanziario e assicurativo, il che prevederebbe l’esenzione Iva per i servizi che sono direttamente necessari alle attività degli aderenti. 
Ognuna delle soluzioni sopra elencate ha ovviamente dei lati positivi e dei lati negativi. Spetterà alla Commissione individuare la strada migliore da percorre al fine di mitigare le problematiche connesse all’applicazione dell’Iva nei settori finanziario e assicurativo, anche alla luce delle risposte ricevute dagli operatori in risposta alla consultazione pubblica.

LE OPZIONI PIÙ INNOVATIVE

Il tema in oggetto è stato di recente analizzato durante un workshop organizzato dalla 24 Ore Business School in collaborazione con Deloitte il quale si è concluso con una tavola rotonda di comparazione internazionale finalizzata a valutare le migliori soluzioni per i paesi coinvolti (oltre all’Italia anche Francia, Germania e Lussemburgo).
Seppur, come sopra anticipato, debba ancora determinarsi a livello dell’Unione quale delle opzioni sopra elencate sia in grado di risolvere nel modo più efficace i diversi inconvenienti che emergono dall’attuale regime di esenzione Iva per i servizi finanziari e assicurativi, è risultato comunque possibile individuare, quali soluzioni più efficaci, la “reintroduzione” dei cost sharing agreement e il riesame delle definizioni legate alle esenzioni. 
Inoltre, nostro avviso, sarebbe opportuno non trascurare opzioni più innovative quali:
  • la possibilità per un gruppo Iva di istituire una propria stabile organizzazione senza subire discriminazione nei confronti di altri soggetti passivi che non siano parte di un gruppo Iva e che realizzano prestazioni fuori campo; 
  • la possibilità per un gruppo Iva di agire nell’ambito di un cost sharing agreement;
  • la possibilità di limitare l’esenzione a tipologie di servizi ben delimitati (ovvero i servizi bancari e assicurativi cosiddetti universali).

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