I DIRITTI NELLA TRASMISSIBILITÀ DI UNA COPERTURA VITA

Per lungo tempo la Cassazione ha mantenuto il criterio secondo cui i termini “eredi legittimi” indicano qualitativamente i beneficiari di una copertura vita, lasciando l’aspetto quantitativo a quanto previsto dal contratto. Ora è stato rivisto il giudizio riconoscendo la “quantità” implicita nella legittima, ma in parallelo riconoscendo la presenza di una trasmissione del diritto

I DIRITTI NELLA TRASMISSIBILITÀ DI UNA COPERTURA VITA
Con sentenza del 30 aprile scorso, la n. 11421, le Sezioni Unite della Cassazione Civile hanno detto una parola definitiva sul criterio di ripartizione del beneficio caso morte di una polizza di assicurazione sulla vita recante la designazione generica di “eredi legittimi” quali beneficiari di polizza. 
La vicenda sulla quale le Sezioni Unite del Supremo Giudice si sono pronunciate origina dalla stipulazione di quattro polizze di assicurazione sulla vita, nelle quali erano stati indicati come beneficiari gli eredi legittimi del contraente/assicurato. Alla morte di quest’ultimo, la compagnia di assicurazione aveva proceduto al pagamento dell’indennizzo, suddividendone l’importo in cinque parti uguali, da distribuirsi tra il fratello del deceduto e i quattro nipoti dello stesso, figli di una sorella del contraente/assicurato, pre-deceduta a quest’ultimo. 
Ricorreva il fratello del contraente/assicurato contestando la ripartizione del beneficio caso morte, sostenendo che questo avrebbe dovuto essere diviso in sole due porzioni, da destinarsi a lui e ai quattro nipoti congiuntamente, in ragione delle regole sulla devoluzione ereditaria. 
Nel giudizio di primo grado, il tribunale decideva a favore della compagnia di assicurazione, avallando il criterio di distribuzione del beneficio caso morte seguito da quest’ultima (ripartizione della somma in cinque porzioni di eguale entità). Ricorreva in appello il fratello del contraente/assicurato deceduto, al quale la corte di appello riconosceva la fondatezza del criterio di ripartizione da lui proposto (ripartizione del beneficio caso morte tra gli eredi legittimi, in due quote, da destinarsi l’una al ricorrente e l’altra, complessivamente, ai quattro nipoti).

DENTRO O FUORI LE REGOLE DELLA DEVOLUZIONE EREDITARIA?

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ripercorrendo i propri precedenti, pongono fine a un contrasto che si era venuto a creare in seno al Supremo Giudice.
In particolare: con una serie di pronunce a cavallo di una ventina di anni1, la Corte di Cassazione, partendo dalla disposizione dell’articolo 1920, comma 3, del Codice Civile, ai sensi del quale “per effetto della designazione, il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”, e dunque, più in generale, all’assimilazione del contratto di assicurazione a quello a favore di terzi, era giunta ad affermare il principio che il diritto del beneficiario, nascendo dal contratto di assicurazione, rimane vincolato alle pattuizioni in esso contenute. È sulla base di queste ultime e con le modalità in esso previste che dovranno essere pertanto esercitati i diritti del beneficiario, che quindi sfuggono all’applicazione delle regole sulla devoluzione ereditaria.

In linea con l’orientamento sopra sommariamente descritto, la sentenza Corte di Cassazione I n. 9388/1994, aveva poi affermato che generica designazione degli “eredi” quali beneficiari vale unicamente a individuare i soggetti titolari dei diritti nascenti dall’assicurazione attraverso il previo accertamento della qualità successoria secondo i modi tipici di delazione dell’eredità, testamentaria o legittima, senza implicare una sorta di rinvio materiale alla disciplina delle successioni e pertanto che, in mancanza di un preciso criterio di ripartizione delle quote tra eredi, queste dovessero essere divise in parti uguali.
Nell’alveo del predetto orientamento si sono poi collocate le sentenze Cass. Sez. I n. 4484/1996, la successiva pronuncia Cass. Sez. III n. 6062/1998 e la più recente sentenza Cass. Sez. Unite n. 5119/2002.

IL TERMINE “EREDE” RIFERISCE NON SOLO AL RUOLO MA ANCHE ALLA QUOTA

L’uniformità degli orientamenti viene interrotta con la sentenza Cass. Sez. III n. 19210/2015, con la quale la Corte rivede le proprie posizioni.
Infatti, con la predetta pronuncia la Corte introduce il principio in base al quale non è corretto interpretare le clausole facenti riferimento alla designazione degli “eredi legittimi” quali beneficiari caso morte di una polizza di assicurazione sulla vita come clausole che consentono solo l’individuazione di chi sia erede dell’assicurato; esse devono infatti intendersi anche come parametro di ripartizione delle quote secondo le regole della successione legittima (o testamentaria, se la clausola di designazione dei beneficiari indica genericamente “eredi testamentari”).
Ad avviso della Corte, l’espressione “erede” non può che implicare un riferimento non solo al modo in cui tale qualità è stata acquisita e, quindi, alla fonte della successione, ma anche alla dimensione di tale acquisizione e, dunque, al valore della posizione ereditaria secondo quella fonte.

IL CONTRATTO TRASMETTE IL DIRITTO AI VANTAGGI

Con la sentenza n. 11421/2021, le Sezioni Unite della Cassazione hanno inteso dirimere il contrasto venutosi a creare con la pronuncia Cass. Sez. III n. 19210/2015 e pertanto affermare, in particolare, che:
1. “[...] In forza della designazione degli ‘eredi’ quali beneficiari dell’assicurazione sulla vita a favore di terzo, la prestazione assicurativa vede quali destinatari una pluralità di soggetti […]. Rispetto alla prestazione divisibile costituita dall’indennizzo assicurativo, come in ogni figura di obbligazione soggettivamente complessa [...], ove non risulti diversamente dal contratto, a ciascuno dei beneficiari spetta una quota uguale (in conformità a quanto sostenne la sentenza n. 9388 del 1994), il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura”; e inoltre che
2. “[…] L’attribuzione del diritto iure proprio al beneficiario per effetto della designazione giustifica altresì l’applicabilità all’assicurazione sulla vita per il caso morte dell’art. 1412 C.c., comma 2, secondo il quale la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purchè il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente, con conseguente trasmissibilità agli eredi del terzo premorto della titolarità dei vantaggi dell’assicurazione”.

In altre parole, ad avviso delle Sezioni Unite, con la regola che implica l’identificazione degli “eredi” designati con coloro che abbiano tale qualità al momento della morte del contraente, coopera la regola della trasmissibilità del diritto ai vantaggi dell’assicurazione in favore degli eredi del beneficiario premorto, quale conseguenza dell’acquisto già avvenuto in capo quest’ultimo.


1 Si vedano le sentenze Cass. Sez. III, sentenza 4 aprile 1975, n. 1205; Cass. Sez. I, sentenza 9 maggio 1977, n. 1779; Cass. Sez. I, sentenza 28 luglio 1980, n. 4851; Cass. Sez. I, sentenza 3 dicembre 1988, n. 6548; Cass. Sez. I, sentenza 1 aprile 1994, n. 3207.

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