NUOVE NORME, VECCHI CONFLITTI

Le semplificazioni che complicano, le tutele a svantaggio del sistema, le leggi contro le sentenze. In un campo da gioco poco livellato, il settore assicurativo gareggia con la normativa

Watermark 16 9
👤Autore: Fabrizio Aurilia Review numero: 28 Pagina: 36 - 39
Con l’approdo alla Camera del ddl Concorrenza lo scorso 21 settembre e l’inizio vero e proprio dell’esame dei singoli provvedimenti il 29, si è chiuso l’iter di una legge che ha avuto una gestazione lunga e travagliata e che le compagnie hanno seguito con alterni entusiasmi. Considerata con estremo favore quando gli articoli sulle assicurazioni sembravano contenere quegli strumenti che avrebbero reso, secondo le imprese, il mercato Rc auto più competitivo e moderno, è stata poi rinnegata dopo che il passaggio in commissione Finanze e attività produttive della Camera l’ha in parte stravolta. 
Il ddl Concorrenza è in qualche modo il simbolo della contraddizione e della complessità legislativa, normativa e legale in cui il settore assicurativo si trova in questo periodo e si troverà nei prossimi mesi. 
Da un lato la politica che continua a occuparsi con una certa schizofrenia di assicurazioni, spesso strattonata da una parte e dall’altra da lobby (compresa quella assicurativa), corporazioni, interessi diversi, dall’altro le Autorità, nazionali ed europee, che emanano, emendano e traducono nuovi regolamenti e linee guida per semplificare un mercato sempre più complesso, in preparazione dello storico passaggio al regime di Solvency II. Senza dimenticare le sentenze della giurisprudenza ordinaria, della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale. 
Esiste, tuttavia, una sorta di fil rouge che tiene tutto insieme: è il perenne conflitto tra ragioni sistemiche e giusta tutela dell’individuo, che sia esso un danneggiato o un consumatore che deve stipulare un mutuo, sottoscrivere una polizza vita, salute, per l’auto o per la casa. Come è possibile bilanciare queste ragioni che spesso entrano in competizione? 





IL COLPO DI FRUSTA COLPISCE ANCORA

Un esempio è proprio quello che è accaduto con il ddl Concorrenza e gli articoli che riguardano il risarcimento dei danni. La riforma della legge 27 del 2012, quella, per intenderci, che aveva calmierato i risarcimenti per i colpi di frusta e che modificava l’articolo 139 del Codice delle assicurazioni, e la nuova tabella nazionale per le macro lesioni, che si baserà su quella milanese, vanno certamente nella direzione di chi si batte per la maggior tutela del danneggiato. “Le anime che si scontrano – spiega Filippo Martini, avvocato dello Studio legale Mrv ed esperto giurista assicurativo – sono due: una che crede che il contenimento dei risarcimenti ridurrà i premi assicurativi e un’altra invece che tende a privilegiare la tutela del danneggiato rispetto al generale sostentamento del sistema dell’Rc auto. Sono due anime totalmente inconciliabili e sta prevalendo, in questo momento, la prima”. 
La legge 27 ha effettivamente irrigidito il criterio probatorio del danno, escludendone la liquidazione senza un elemento indubitabile e oggettivo (“strumentale”); quindi, la norma ha inciso tanto sulle frodi, contenendole, quanto sull’identificazione e il riconoscimento dei danni reali: “l’effetto pratico è stato anche quello di calmierare i danni speculativi”, chiosa Martini. La riforma dei risarcimenti per le lesioni di lieve entità era stata una delle norme più apprezzate dagli assicuratori, non solo per l’oggettivo risparmio, ma anche perché aveva arginato quei piccoli fenomeni speculativi, o furbate, tipici di certi comportamenti individuali. 
“L’eliminazione del metodo strumentale nella diagnosi delle lesioni micropermanenti – sottolinea Martini – determinerà una liquidazione slegata da un profilo di obiettività, riconducendola alla sintomatologia soggettiva”. Il tema, tra l’altro, è da sempre accompagnato da una forte polemica in seno alla medicina legale: cosa si intende per accertamento strumentale? Una semplice visita medica? Oppure, come interpreta il legislatore, un accertamento sostenuto da esami specifici. 





L’EQUILIBRIO PERDUTO

Ma non è solo la medicina legale a vivere un conflitto. Dopo un lungo periodo (dal 2012, decreti del governo Monti) di percorsi paralleli e omogenei, le strade tra legislatore e giurisprudenza, anche costituzionale, si stanno divaricando. “Non si vede francamente l’esigenza di intervenire a livello normativo – sostiene l’avvocato Martini – dopo che la sentenza 235 della Corte Costituzionale ci ha detto che l’articolo 139 del Codice delle assicurazioni è accettabile nel nostro ordinamento, proprio perché consente una riduzione dei costi sociali dell’Rc auto. La nuova norma andrebbe ad aggirare, se non a contrastare palesemente, un principio affermato solo pochi mesi fa dalla Consulta”. Il Parlamento, così facendo, rompe l’equilibrio (precario) tra interessi individuali del singolo danneggiato e gli interessi collettivi di contenimento dei costi sociali che, da poco meno di un anno era stato scolpito dalla sentenza 235. 
Per Martini, il pronunciamento, peraltro atteso da anni, della Corte Costituzionale dovrebbe essere “la guida per raggiungere la sintesi tra interessi comuni e individuali”. E invece sembra che questo non avverrà. 





TABELLE MILANESI: METRO O ANCHE METODO?

Discorso simile coinvolge le macro lesioni. Nella formulazione del ddl, si prevede una personalizzazione del risarcimento fino al 40%, mentre l’articolo 138 del Codice delle assicurazioni ammette un discostamento del 30%. Per quanto riguarda il recepimento della tabella milanese, la questione sarà complessa: “bisogna vedere – avverte Martini – se le tabelle del tribunale di Milano sono recepite solo nei parametri economici o anche nel metodo. L’Osservatorio di Milano rilascia le tabelle sempre accompagnate da una relazione illustrativa che fa proprio riferimento alla personalizzazione del danno”. Lo stesso prospetto milanese prevede un’oscillazione del 25% rispetto al valore massimo della tabella: a livello normativo bisognerà quindi capire se il legislatore recepirà la tabella milanese solo come parametro economico o anche come metodo di calcolo.
Si resta quindi nell’incertezza di una serie di norme che si prestano a interpretazioni e contro interpretazioni: intanto dovremo ancora attendere 120 giorni, durante i quali, come sempre, potrà succedere di tutto.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli correlati

I più visti