TABELLE SI, TABELLE NO
In Italia, è ancora lontana la personalizzazione del risarcimento del danno alla persona. e la definizione di precisi riferimenti tabellari resta una condizione fondamentale, che deve andare di pari passo e in sinergia con gli attori del sistema
30/04/2014
Come valutare e risarcire il danno biologico alla persona. Un tema quanto mai attuale nel nostro Paese laddove il legislatore, se è intervenuto sulle lesioni micropermanenti, ha lasciato un vuoto normativo nei danni di non lieve entità. Su questo presupposto si è articolato il convegno Ruolo della medicina legale tra tutela del diritto alla salute, assicurabilità del sistema e sicurezza sociale, tenutosi di recente a Roma.
“Alla fine degli anni ‘90 – dichiara Luigi Mastroroberto, vice presidente dell’associazione Melchiorre Gioia – si parlava del collo fragile degli italiani e, nel 2001, si decise di intervenire con la prima legge sul danno alla persona, un provvedimento che mirava ad arginare il caro assicurazioni, ma che si limitava alle micropermanenti, data l’estensione del fenomeno che ha visto aumentare i feriti dal 12%, del 1993, a oltre il 25%, del 2003. Successivamente le leggi 57 e 273 hanno rivisto il danno biologico, stabilendo la necessità di predisporre delle tabelle, redatte, poi, con il decreto del 3 luglio 2003”.
Viceversa, così non è stato per i danni di non lieve entità, le cui tabelle furono predisposte, ma mai definitivamente approvate. “E così – conferma Mastroroberto – dopo oltre otto anni siamo ancora senza riferimenti tabellari e senza sapere come quantificare la riduzione di vita di chi ha subito un danno. Si avverte, quindi, la necessità di fissare dei livelli: anche se ogni danno alla persona è diverso da un altro, servono delle regole da applicare e, in questo, le tabelle non limitano la capacità di valutare il danno, ma anzi consentono di arrivare alla migliore personalizzazione del risarcimento del danno alla persona, che deve essere, prima di tutto, quella clinica”.
Sull’utilità delle tabelle non tutti concordano. “Le tabelle – afferma Piergiorgio Fedeli, associato di medicina legale nella facoltà di giurisprudenza dell’Università di Camerino – non servono: contribuiscono a rendere inaffidabili dei percorsi condivisi e, nel giro di pochi anni, risultano datate. Abbiamo già una legislazione, che va applicata evitando disparità di trattamento tra l’Rc auto e gli altri ambiti”.
UNA VALUTAZIONE TROPPO ANALITICA
Il vero problema è la personalizzazione del risarcimento. “Il danno non patrimoniale – spiega Alessandro Dell’Erba, professore ordinario di medicina legale del dipartimento interdisciplinare di medicina dell’Università degli Studi di Bari – è unitario, escludendo l’esistenza di categorie autonome (esistenziale, edonistico, da perdita della gioia di vivere e/o della capacità di godere di sé stessi, ecc). Questa unitarietà porta alla personalizzazione del risarcimento, anche se, nel nostro Paese, questo ancora non avviene e si ricorre troppo spesso ad una valutazione troppo analitica del danno, che rischia il ricorso a un meccanismo più di tipo indennitario che risarcitorio. Lo sforzo medico-legale deve inevitabilmente essere volto, se non alla quantificazione quantomeno alla qualificazione di quelle voci risarcitorie che, come la giurisprudenza insegna, sono parte integrante del risarcimento. Non può demandarsi tale funzione a meccanismi più o meno automatici di moltiplicazione per coefficienti, privi di un percorso accertativo medico-legale condiviso”.
Le tabelle sono necessarie, ma da usare cum grano salis, restando un criterio importante rispetto al quale si può decidere di dare più o meno. “Ma – sottolinea Dell’Erba – ciò che manca in Italia è una sinergia tra i vari attori del sistema: medici, magistrati, avvocati, assicuratori e associazioni di parenti devono lavorare insieme e tenere conto delle reciproche tabelle – che non possono viaggiare scollegate – stabilendo percentuali di danno a prescindere dal sinistro. Lo sforzo dottrinario non potrà che essere volto ad una visione di insieme nell’ambito della quale l’una condizione è ponderata rispetto all’altra e si possa addivenire a valutazioni non per classi ma per punti. In mancanza di un modello di riferimento – conclude – la personalizzazione del danno resta arbitraria”.
La normativa del risarcimento del danno biologico in Rca• Art. 5 legge n. 57/2001• Art. 23 legge n. 273/2002• Decreto ministero della Salute 3 luglio 2003• Decreto legislativo 209/2005• Legge 27/2012: all’articolo 32, comma 3-quater, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole “visivamente o” sono soppresse. 3 quater: Il danno alla persona, per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del c.d.a. è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.
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