LE REGOLE DA CAMBIARE E IL DIALOGO CON IVASS

Alla ricerca di un corretto equilibrio tra le esigenze della vigilanza e quelle degli operatori, Si è da poco aperto un tavolo tra l’istituto e le associazioni di categoria degli intermediari. L’analisi di Carlo Galantini, avvocato e tra i massimi esperti di questioni legate alla distribuzione

LE REGOLE DA CAMBIARE E IL DIALOGO CON IVASS
Come riportato da varie riviste di settore, Ivass ha convocato le associazioni di categoria degli intermediari per ascoltare quali fossero le regole della distribuzione assicurativa percepite come maggiormente disfunzionali e d’ostacolo alla realizzazione degli scopi voluti della direttiva Idd, recentemente implementata nel nostro ordinamento.
Sembra quindi utile e attuale segnalare quelle disposizioni che, a mio avviso, più di altre meritano di essere riviste al fine di stabilire un corretto equilibrio tra le esigenze della vigilanza e quelle degli operatori, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità che debbono ispirare gli interventi del regolatore in questa materia. 
A questo proposito vado qui di seguito a illustrare alcune delle tematiche sulle quali è opportuno riflettere e insistere per una modifica normativa non più procrastinabile. 

IL CONTROLLO DELLE IMPRESE

Controllo sulle reti da parte delle imprese di assicurazione (articolo 46 del Regolamento Ivass 40 del 2018). Si rammenta che la Idd prevede che alle imprese possa essere delegata una funzione di controllo sulla ricorrenza e persistenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei responsabili delle reti distributive solo nei casi in cui, a livello locale, sia stato implementato un sistema che devolva alle imprese tali compiti. In Italia questo sistema non è stato implementato, né sembra voglia essere introdotto con provvedimenti de lege condenda (nemmeno lo schema di regolamento sull’Oria contempla l’affidamento di tali compiti alle imprese, bensì a una costituenda associazione di diritto privato). La citata norma, pertanto, dovrà essere modificata eliminando del tutto un tale obbligo in capo alle imprese, oppure stabilendo che esso abbia a oggetto solo gli esponenti degli intermediari delle reti dirette (agenti/banche). 


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BROKER, SANZIONI AD PERSONAM

Assoggettamento quasi automatico di coloro che svolgono distribuzione per conto di una società di brokeraggio e che mantengono l’iscrizione nella sezione B a sanzioni ad personam. Dall’analisi della prassi di settore si ricava che alcuni iscritti in B mantengono l’iscrizione al fine di svolgere al meglio il loro ruolo di account, presentandosi al cliente come soggetti muniti di un elevato livello di preparazione professionale, ma che raramente a essi vengono affidate le prerogative stabilite dal Regolamento 40 per rivestire la carica di Responsabili della distribuzione. Sarebbe quindi opportuno precisare che tali individui possano incorrere in sanzioni personali, per gli inadempimenti compiuti dalla società di brokeraggio, solo se espressamente nominati nel ruolo di responsabili della distribuzione con apposito atto di nomina in cui vengano affidate loro le necessarie prerogative per governare i segmenti dell’organizzazione aziendale di loro competenza.  

COLLABORAZIONI ORIZZONTALI, REGOLE INGIUSTE 

Regole restrittive che ostacolano le collaborazioni orizzontali e in special modo le collaborazioni plurime. Le restrizioni alla libertà di svolgere collaborazioni orizzontali con altri intermediari di prima fascia iscritti alle sezioni A e D, nei casi in cui questi non abbiano un mandato distribuivo in corso (articolo 42 del Regolamento Ivass 40/2018) restringono ingiustificatamente la possibilità di svolgere attività di distribuzione fruendo della collaborazione di costoro. 
L’illogicità di simili restrizioni operative risulta ancora più evidente nella disposizione che consente anche ai broker di coadiuvare gli intermediari iscritti in D (es: una banca) nella distribuzione di prodotti non standardizzati, ma a condizione che i broker siano titolari di un rapporto di libera collaborazione proveniente dallo stesso assicuratore che ha conferito alla banca il mandato distributivo per la vendita dei predetti prodotti. Senonché, volendo rispettare una simile condizione, si rende quasi impossibile lo sviluppo di una tale sinergia sol che si consideri che la banca, non abilitata a distribuire prodotti non standardizzati, non avrà mai un mandato distributivo per collocare simili prodotti; qualora poi il broker dovesse limitarsi a svolgere un’attività di supporto alla banca per l’esecuzione del mandato a vendere tali contratti, indipendentemente dalla ricorrenza o meno di un incarico dei clienti, egli si troverebbe a operare con modalità estranee a quelle prescritte per gli iscritti in B.   

COLLABORAZIONI PLURIME, RAPPORTI INGESTIBILI?

Ancor più critico e impattante è poi il principio, per ora solo affermato da Ivass in sede di risposta a un interpello, secondo il quale le collaborazioni plurime fra più di due intermediari di prima fascia non sarebbero ammesse perché, la collaborazione reciproca potrebbe svolgersi solo tra due intermediari e perché, altrimenti, risulterebbero ingestibili i rapporti in termini di trasparenza, responsabilità e gestione dei reclami. 
In contrario, come già rilevato dal sottoscritto in precedenti occasioni, si deve osservare che il testo della Legge 221 del 2012 con il termine reciprocamente non ha affatto inteso limitare la libertà di collaborazione a soli due intermediari poiché tale locuzione, nel contesto in cui essa è inserita, da un punto di vista semantico ben può riferirsi anche a una pluralità di soggetti, mentre le difficoltà operative paventate da Ivass non hanno consistenza atteso che: (i) ai sensi della citata legge 221/2012, gli intermediari che collaborano nella distribuzione rispondono in solido verso il cliente;  (ii) sempre in virtù della citata legge, sussiste un preciso obbligo di comunicare al cliente la circostanza che la distribuzione viene svolta in collaborazione tra più intermediari; (iii) la presenza di più intermediari che agiscono a valle dell’intermediario emittente è perfettamente compatibile con la regola codicistica (articolo 1717 del Codice civile) che dà facoltà al mandatario (primo proponente) di valersi dell’opera di sostituti o sub mandatari per l’esecuzione dell’incarico, salvo diverse istruzioni del mandante.

CRITICITÀ DI ALCUNE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POG 

Nell’implementazione del sistema della Pog nel nostro ordinamento l’intermediario, a oggi, è destinatario di regole alquanto onerose e che appesantiscono ingiustificatamente le incombenze già previste dal Regolamento delegato Ue 2358 del 2017.
A questo proposito si segnalano: 
a) Il dovere, previsto anche a carico dell’intermediario che opera nei rami danni, di individuare il “target market effettivo” positivo e negativo, con conseguente obbligo di comunicare una tale opzione all’impresa prima di iniziare la distribuzione. Questa è una regola non prevista in ambito Ue e priva di base giuridica nella nostra normativa primaria. 
b) La mancata predisposizione di previsioni di dettaglio che regolino l’allocazione dei compiti nella trasmissione di flussi informativi in andata e di ritorno, da impresa alla rete distributiva e da questa alla medesima impresa, nei casi di:
(i) collaborazioni orizzontali tra agenti (che operano in rappresentanza o per conto delle imprese) e broker (che operano su incarico del cliente): in questi casi  sarebbe opportuno che le informazioni e feedback di ritorno pretesi dall’impresa, in ossequio al principio di proporzionalità, fossero compatibili con le caratteristiche della rete di intermediazione indiretta nella quale si colloca il broker, senza assoggettare quest’ultimo ai più stringenti e dettagliati obblighi che le imprese tendono a porre a carico della propria rete diretta (agenti/banche);
(ii) coinvolgimento di altri intermediari di prima fascia, quali mediatori di assicurazione, tra l’emittente e il proponente: in queste fattispecie questi soggetti dovranno svolgere compiti di mera ritrasmissione dei dati ricevuti dall’emittente e/o dal proponente, semmai stabilendo accordi di invio diretto dal proponente all’emittente tenendo gli altri intermediari in copia a matrice;
(iii) collaborazioni tra un intermediario di prima fascia e un iscritto in E, il quale sia a contatto diretto col cliente: in queste ipotesi, al fine di semplificare la filiera (quantomeno da un punto di vista dei flussi informativi in ottica Pog),  sarebbe auspicabile che la qualifica di intermediario proponente (con tutte le conseguenze che ne derivano) fosse attribuita a tale intermediario di prima fascia e non al collaboratore iscritto in E.

PERIMETRO DI APPLICAZIONE INCERTO

Obbligo di registrazione di comunicazioni commerciali attraverso le quali venga concluso un contratto assicurativo (articolo 83 comma 1 lettera d-bis, d-ter; comma 2 lettera 2-bis, 2-ter.). Questa norma ha allarmato molti operatori data l’incertezza del perimetro di applicazione di un simile obbligo e stante la frequenza con la quale gli intermediari intrattengono interlocuzioni telefoniche coi propri clienti. A mio avviso, argomentando dalla sedes materie (disciplina delle comunicazioni commerciali non richieste) e dal tenore letterale della disposizione, mi sembra si possa concludere che l’obbligo di registrazione delle comunicazioni nella distribuzione di prodotti non Ibips ricorra solo nelle ipotesi in cui la distribuzione sia svolta nell’ambito di una campagna di collocamento attuata mediante l’invio di comunicazioni commerciali non richieste e l’effettiva conclusione del contratto avvenga nel corso di “conversazioni o comunicazioni telefoniche” e non per il tramite di comunicazioni elettroniche. In ogni caso, dato l’impatto che queste regole sono destinate a provocare nell’organizzazione aziendale degli operatori, una riflessione e un chiarimento sul punto da parte del Regolatore è più che auspicabile. 

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