PRODOTTI VITA, LAVORI IN CORSO SULLE NUOVE NORME

Tra innovazione digitale e semplificazioni, il mercato attende di vederci più chiaro riguardo a come costruire le polizze, quanto far valere le gestioni separate, quali scenari per lo sviluppo del ramo III. Intanto, nel ramo danni e nella sostenibilità, il settore è ancora in fase iniziale

PRODOTTI VITA, LAVORI IN CORSO SULLE NUOVE NORME
In un quadro economico complesso, caratterizzato da un generale rialzo dell’inflazione e dei tassi d’interesse, il mercato dei prodotti assicurativi vita vive una fase delicata. In un recente convegno l’Ivass ha confermato come il rialzo dell’inflazione e dei tassi d’interesse nel 2022 abbia avuto l’immediato effetto di deprimere i corsi dei titoli a cedola fissa generando importanti minusvalenze latenti nei portafogli assicurativi.
In questo particolare contesto, il mercato è ancora in attesa di conoscere gli esiti della pubblica consultazione di Ivass per la riforma dei prodotti vita di investimento. Nel marzo 2022, l’istituto emanò due distinti documenti (n. 1/2022 e n. 3/2022). Con il primo documento (1/2022), Ivass ha inteso creare un confronto con gli operatori del mercato assicurativo per programmare i futuri interventi regolamentari che riguarderanno, in primo luogo, il calcolo del tasso medio di rendimento delle gestioni separate e, in secondo luogo, la valorizzazione della componente demografica per i prodotti unit e index linked. In particolare, nelle intenzioni dell’istituto vi è la necessità che i contratti classificati nel ramo III siano “caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte dell’impresa a liquidare prestazioni il cui valore sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico”. 

IN ATTESA DI UN CONFRONTO

Con il secondo documento (3/2022), viene posto in consultazione uno schema di regolamento con cui si intende dettare una nuova disciplina dei contratti linked (index e unit), aggiornando, in coerenza con la novità normative intervenute in ambito europeo e nazionale, le previsioni contenute nella Circolare Isvap 474 del 21 febbraio 2002 e nel Regolamento Isvap 32 dell’11 giugno 2009, rispettivamente recanti la disciplina dei prodotti assicurativi collegati a fondi interni o a Oirc e delle polizze con prestazioni direttamente collegate a un indice azionario o a un altro valore di riferimento.
Dopo la chiusura della fase consultiva con il mercato nel giugno 2022, che ha visto una partecipazione massiccia di operatori del settore, a oggi si è in attesa di un confronto aggiornato, che risulta più che mai importante, dato il difficile contesto di mercato per le compagnie e i consumatori e le numerose nuove istanze da considerare in questa fase delicata. 

LA DIFFUSIONE DELLE FIRME ELETTRONICHE 

Grazie all’innovazione digitale che negli ultimi anni caratterizza anche il mondo assicurativo e alle nuove tipologie di interazione da remoto tra le persone a seguito dell’emergenza pandemica, si sta assistendo in tempi recenti a una forte spinta verso sistemi di identificazione digitale e nuove soluzioni di sottoscrizione elettronica (e in senso più ampio di identità digitale). 
Tra i vari obiettivi del mercato, anche grazie all’impulso dato dalle novità normative susseguitesi del periodo emergenziale, vi è quello di aumentare la diffusione dell’utilizzo di un’identità digitale unica, tramite la diffusione di un protocollo condiviso. Ad esempio, attraverso l’impiego dello Spid, che utilizza un sistema di “strong authentication”, si è iniziato a diffondere, anche per i prodotti assicurativi, un processo d’identificazione del cliente e di sottoscrizione di prodotti assicurativi, che, benché non espressamente regolamentato da Ivass, pare in linea con la normativa assicurativa (Regolamento Ivass 40/2018 e Regolamento Ivass 41/2018) e in tema di firme.

I PREGI DELL’AUTENTICAZIONE SEMPLIFICATA

In questo contesto, occorre poi ricordare che l’articolo 33 del dl Rilancio, come convertito con legge 77 del 2020, emanato in pieno periodo emergenziale, consentiva, solo temporaneamente, fino alla conclusione dello stato di emergenza, di utilizzare forme di sottoscrizione elettronica “semplice” per stipulare contratti assicurativi. La menzionata disposizione prevedeva la possibilità di sottoscrivere un contratto assicurativo, e le ulteriori dichiarazioni del cliente in fase precontrattuale, attraverso modalità semplificate e, cioè, tramite scambio di mail a cui allegare i documenti di identità per l’opportuno riconoscimento del cliente. 
Venivano così integrati in via semplificata i requisiti di forma del documento informatico (previsto dall’articolo 20 del Codice dell’amministrazione digitale) oltre che la forma ad probationem prevista dall’articolo 1888 del Codice civile per il contratto di assicurazione.
L’auspicio del mercato è quello che una previsione siffatta possa essere utilizzata, grazie all’intervento del legislatore, in via definitiva almeno per i prodotti danni (non complessi). La sottoscrizione in forma semplificata, risulterebbe coerente e in linea con l’esigenza di digitalizzazione particolarmente sentita dagli operatori della filiera assicurativa, nonché, in termini generali, con la diffusione nel contesto dell’attività di distribuzione di firme elettroniche, senza rinunciare troppo ai profili di sicurezza e di certezza del diritto (considerata la tipologia di prodotti a cui verrebbe applicata tale semplificazione di firma). 

SOSTENIBILITÀ, ECCO COSA DICE EIOPA

Il 6 febbraio scorso, l’Eiopa ha pubblicato un rapporto sull’inclusione da parte degli assicuratori di misure di adattamento ai cambiamenti climatici nelle loro pratiche assuntive nei rami danni. Da tempo si attendeva una presa di posizione da parte delle autorità di vigilanza europea sulle valutazioni di sostenibilità di prodotti assicurativi danni, soprattutto in considerazione del fatto che, attualmente, solo una piccola parte delle perdite totali causate da condizioni meteorologiche estreme e eventi climatici in tutta Europa è assicurata. In tale contesto, il rapporto di Eiopa analizza le attuali pratiche di sottoscrizione di rischi da parte degli assicuratori in relazione agli aspetti di adattamento ai cambiamenti climatici e il loro trattamento prudenziale nell’ambito di Solvency II. A tal fine, l’autorità intende valutare se il quadro prudenziale derivante da Solvency II introduca dei limiti che potrebbero ostacolare l’utilizzo diffuso di misure di adeguamento nei prodotti assicurativi danni.

RAMO DANNI, UN PERCORSO DA COSTRUIRE

Sebbene si stiano compiendo i primi progressi nelle modalità attraverso cui le imprese di assicurazione stanno adattando le loro pratiche assuntive ai cambiamenti climatici, la relazione di Eiopa mostra che il mercato assicurativo dell’Unione Europea nel suo complesso sembra essere in una fase relativamente iniziale. L’Eiopa vede ulteriori margini di miglioramento soprattutto in termini di standardizzazione dell’attuazione delle misure di adattamento legate al clima nei contratti assicurativi, ad esempio attraverso certificati e programmi dedicati, basati sul rischio.
Resta poi ancora da esplorare la definizione di un quadro condiviso di concetti e una tassonomia relativa ai prodotti danni e impatti Esg. Se i profili Esg e i relativi impatti sui prodotti Ibips stanno ora trovando la loro progressiva definizione (Regolamento Ue 2019/2088 – Sfrd, Regolamento Ue 2020/852 – Tassonomia, Regolamento delegato Ue 2022/1288 – Rts Sfrd), per i prodotti danni il percorso è ancora tutto (o quasi) da immaginare.

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