DANNO NON PATRIMONIALE, MILANO DETTA LEGGE
È sempre più vicino il riconoscimento normativo delle tabelle milanesi per la liquidazione delle perdite per le lesioni oltre il 9% di invalidità. Ne è convinto Damiano Spera, magistrato della X sezione civile del Tribunale di Milano, ed estensore proprio di quelle tabelle. Ma continuano i tentativi di smontare il sistema del risarcimento nella sua visione unitaria
30/06/2014
Dopo anni di dispute e ricorsi sembra che Milano ce la farà. Recenti sviluppi hanno visto cadere anche la Capitale, sotto i colpi della supremazia meneghina. Ma non si tratta della storica rivalità da campanile, condita da molto folklore, tra Roma e la capitale economica italiana: in questo caso la disputa riguarda la giustizia e le supreme Corti di Cassazione. Stiamo parlando della questione legata alle celebri tabelle milanesi sul risarcimento del danno non patrimoniale. Una vicenda che potrebbe giungere presto a una conclusione nella direzione di un riconoscimento su base nazionale delle tabelle del tribunale di Milano.
ROMA, LA PROVA D’APPELLO
Con una sentenza di fine marzo (25/3/2014 n. 36) la Corte di Appello di Roma “presta integrale adesione all’orientamento di legittimità diretto a riconoscere portata cogente e generalizzata alle tabelle del tribunale di Milano in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale”. In sostanza si tratta di un’altra vittoria per le tabelle milanesi che sono in grado di determinare il risarcimento di un danno biologico unitario, non scomponibile in sottocategorie.
Il parere di Roma assume quindi come punto di riferimento le sentenze della Cassazione che già nel 2011 attribuivano alle tabelle milanesi la capacità di valutare questo tipo di danno a livello nazionale.
UNA SITUAZIONE MAGMATICA
Ma la strada per uno status normativo delle tabelle milanesi è tortuosa. Sono recenti le sentenze delle Supreme Corti, che nel 2013 e nel 2014 hanno cercato di mettere in crisi, o comunque di modificare profondamente, il sistema di misurazione dei danni alla persona fino a oggi in vigore. Intorno al tema, fin dalla pubblicazione delle tabelle di Milano (1995), la giurisprudenza e le varie sentenze che si sono susseguite hanno creato una situazione “magmatica”, come l’ha definita Damiano Spera, magistrato della X sezione civile del Tribunale di Milano, ed estensore proprio di quelle tabelle. La tabella milanese, ha commentato recentemente il giudice Spera, ha sempre ripudiato l’esistenza del danno esistenziale come voce autonoma, anticipando, in qualche mondo, le sentenze gemelle della Cassazione in Sezioni Unite del giorno di San Martino del 2008, secondo cui “di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere”. Un parere che già allora avrebbe dovuto mettere tutti d’accordo, ribadendo così la funzione nomofilattica della Suprema Corte.
Ma gli “attacchi” non sono finiti. Uno degli ultimi tentativi di smontare il sistema risarcitorio del danno non patrimoniale, per esempio, è la sentenza 1361 della Cassazione del 24 gennaio di quest’anno, che per la prima volta in Italia, ha introdotto il cosiddetto danno da perdita del bene vita.
Damiano Spera magistrato della X sezione civile del Tribunale di Milano
LA RESISTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO
Nonostante tutte le difficoltà nel cammino delle tabelle milanesi, Spera si è detto fiducioso sul fatto che queste saranno alla fine applicate con norma di legge su tutto il territorio nazionale: “la tabella milanese – ha spiegato – resiste e ne viene riconosciuta la legittimità, consentendo ancora una valutazione coerente del danno alla persona e del danno da lesione parentale”. L’Osservatorio della giustizia civile del tribunale di Milano, diretto proprio da Spera, continua ad aggiornare le tabelle: l’ultima revisione è di un anno fa, quella del marzo 2013, che ribadisce la visione unitaria del danno biologico non patrimoniale calcolabile secondo i valori medi e la personalizzazione in base alle condizioni del danneggiato.
“Sulla base di questa premessa – ha scritto il magistrato in una relazione al Consiglio superiore della magistratura – la tabella milanese ha sempre previsto una forbice, adeguatamente ampia, di valori monetari, al fine di dare al giudice e alle parti uno strumento idoneo di valutazione della fattispecie concreta, tenendo sempre conto dei precedenti giurisprudenziali in casi simili. Il range di personalizzazione è stato individuato nella percentuale, via via decrescente in ragione del grado di invalidità, dal 50% al 25%”.
Secondo Spera, questa resta l’unica visione possibile per un risarcimento equo, nonostante la nota sentenza del 2012 del giudice Giacomo Travaglino che invece parla di “atipicità e indefinitezza del danno esistenziale”. Spera si augura un recupero definitivo della funzione nomofilattica della Suprema Corte, in attesa dell’approdo alle Sezioni Unite Civili.
LA 1361 ALLE SEZIONI UNITETra pochi giorni, il 17 giugno, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si pronunceranno ancora per riesaminare il sistema di risarcimento del danno alla persona. È stato il magistrato Giacomo Travaglino, con l’ordinanza 5056/2014, a rimettere al presidente della Suprema Corte la sentenza 1361 del 2014 sul danno da perdita del bene vita, proprio per la sua caratteristica di esternalità ai principi consolidati del risarcimento del danno.Con un’ordinanza del 16 maggio scorso il presidente ha rinviato la questione alle Sezioni Unite civili, ritenendo “urgente” la risoluzione sul ricorso, “trattandosi di questione di considerevole impatto sociale”.“In quella data – ha commentato l’avvocato Filippo Martini, dello studio legale Mrv – le Sezioni Unite saranno nuovamente chiamate a trovare una soluzione di sintesi verso le spinte culturali di rottura col sistema odierno, provenienti da parte della dottrina di settore che ha trovato terreno fertile in alcuni magistrati della Corte”. (vd. articolo pubblicato su Insurance Daily del 21 maggio 2014)
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